Regulation (EU) 2017/354 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 amending Regulation (EU) 2015/936 on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules

Published date03 March 2017
Subject MatterTextiles,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 57, 3 March 2017
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3.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 57/31

REGOLAMENTO (UE) 2017/354 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2017

recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell’Unione specifico in materia di importazioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell’Unione specifico in materia di importazioni.
(2) Il rilascio di prigionieri politici nella Repubblica di Bielorussia il 22 agosto 2015 è stato un importante passo in avanti che, unitamente a varie iniziative positive intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni, quali la ripresa del dialogo UE-Bielorussia in materia di diritti umani, ha contribuito al miglioramento delle relazioni tra l’Unione e la Repubblica di Bielorussia.
(3) Le relazioni tra l’UE e la Bielorussia dovrebbero basarsi su valori comuni, in particolare per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto, e dovrebbe essere ricordato che la situazione dei diritti umani nella Repubblica di Bielorussia continua a destare preoccupazioni nell’Unione, soprattutto per quanto riguarda aspetti quali la pena di morte, che dovrebbe essere abolita.
(4) È opportuno riconoscere tali sviluppi politici positivi tra l’Unione e la Repubblica di Bielorussia e migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali. È opportuno pertanto che il presente regolamento abroghi i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, previsti negli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/936, fatta salva la possibilità per l’Unione di ricorrere in futuro a contingenti qualora la situazione dei diritti umani nella Repubblica di Bielorussia si deteriorasse gravemente.
(5) L’eliminazione di contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia implica che i contingenti sul traffico di perfezionamento passivo non sono più necessari. Ne consegue che l’articolo 4, paragrafo 2, il capo V e l’allegato V del regolamento (UE) 2015/936 dovrebbero essere soppressi. Di conseguenza, dovrebbe altresì essere modificato l’articolo 31 di tale regolamento, relativo all’adozione di atti delegati. Dato l’uso limitato di contingenti autonomi e di perfezionamento passivo sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, l’eliminazione di tali contingenti avrebbe un impatto limitato sugli scambi commerciali dell’Unione.
(6) Al fine di correggere i codici della nomenclatura combinata errati nelle categorie 12, 13, 18, 68, 78, 83 (Gruppo II B), 67, 70, 94, 96 (Gruppo III B) e 161 (Gruppo V), l’allegato I del regolamento (UE) 2015/936 dovrebbe essere modificato.
(7) La denominazione ufficiale della Repubblica popolare democratica di Corea dovrebbe essere utilizzata negli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2015/936.
(8) Per facilitare le procedure amministrative, il periodo di validità delle autorizzazioni d’importazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/936 dovrebbe essere prorogato da sei a nove mesi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/936 è così modificato:

1) all’articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso;
2) all’articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d’importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di nove mesi. Tale periodo può essere modificato, se necessario, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30, paragrafo 3.»;
3) il capo V è soppresso;
4) all’articolo 31, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13 e all’articolo 35 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 3, all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 12, paragrafo 3, all’articolo 13 e all’articolo 35, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;
5) all’articolo 31, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, o dell’articolo 12, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
6) la sezione A dell’allegato I è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento e gli allegati II, III, IV sono sostituiti dai testi che figurano nell’allegato del presente regolamento;
7) l’allegato V è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 febbraio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG


(1) Posizione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 febbraio 2017.

(2) Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell’Unione specifico in materia di importazioni (GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (UE) 2015/936 sono così modificati:

1. La sezione A dell’allegato I è sostituita dalla seguente: «A. PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL’ARTICOLO 1
1. Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata (NC), il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nell’ambito del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo “ex”, i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
3. L’espressione “indumenti per bambini piccoli (bebè)” comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.
Categoria Designazione delle merci Codice NC 2016 Tabella delle equivalenze
pezzi/kg g/pezzo
GRUPPO I A
1 Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto
5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90
2 Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate
5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59
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