Règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au renforcement de la sécurité des cartes d'identité des citoyens de l'Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date12 July 2019
Subject Matterlibera circolazione delle persone,libre circulation des personnes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 188, 12 luglio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 188, 12 juillet 2019
L_2019188IT.01006701.xml
12.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 188/67

REGOLAMENTO (UE) 2019/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Il trattato sull'Unione europea (TUE) è inteso ad agevolare la libera circolazione delle persone garantendo al contempo la sicurezza dei popoli d'Europa, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del TUE e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(2) La cittadinanza dell'Unione conferisce a ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare liberamente, entro certi limiti e secondo determinate condizioni. La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dà attuazione a tale diritto. Il diritto di circolare e soggiornare liberamente è sancito anche all'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). La libertà di circolazione comporta il diritto di uscire dagli Stati membri ed entrarvi con una carta d'identità o un passaporto in corso di validità.
(3) A norma della direttiva 2004/38/CE, gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini una carta d'identità o un passaporto ai sensi della legislazione nazionale. Inoltre, tale direttiva dispone che gli Stati membri possono richiedere ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari l'iscrizione presso le autorità competenti. Gli Stati membri sono tenuti a rilasciare attestati d'iscrizione ai cittadini dell'Unione alle condizioni previste da tale articolo. Gli Stati membri sono altresì tenuti a rilasciare una carta di soggiorno ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a norma di tale direttiva, e, su domanda, a rilasciare un documento che attesta il soggiorno permanente e una carta di soggiorno permanente.
(4) La direttiva 2004/38/CE dispone che gli Stati membri possano adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito da detta direttiva in caso di abuso di diritto o frode. La falsificazione di documenti o la falsa descrizione di un fatto sostanziale attinente alle condizioni per la concessione del diritto di soggiorno sono stati individuati come tipici casi di frode nel contesto di tale direttiva.
(5) I livelli di sicurezza delle carte d'identità nazionali rilasciate dagli Stati membri e dei permessi di soggiorno per i cittadini dell'Unione che soggiornano in un altro Stato membro e per i loro familiari variano notevolmente. Tali divergenze aumentano il rischio di falsificazione e frode documentale e comportano altresì difficoltà pratiche per i cittadini che intendono esercitare il diritto di libera circolazione. Le statistiche della rete europea per l'analisi dei rischi di frode documentale dimostrano un aumento nel tempo delle carte d'identità usate in modo fraudolento.
(6) Nella sua comunicazione del 14 settembre 2016 intitolata «Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide», la Commissione ha sottolineato che, per poter determinare con certezza l'identità di una persona, è fondamentale che i documenti di viaggio e d'identità siano sicuri e ha dichiarato che avrebbe proposto un piano d'azione per affrontare il fenomeno della falsificazione dei documenti di viaggio. Secondo tale comunicazione, un approccio migliore consiste nel basarsi su sistemi solidi di prevenzione degli abusi e delle minacce alla sicurezza interna che possono scaturire da falle nella sicurezza dei documenti, in particolare per quanto riguarda il terrorismo e la criminalità transfrontaliera.
(7) Secondo il piano d'azione della Commissione dell'8 dicembre 2016 per rafforzare la risposta europea alle frodi sui documenti di viaggio («piano d'azione del 2016»), almeno tre quarti dei documenti usati in modo fraudolento individuati alle frontiere esterne, e anche nello spazio senza controlli alle frontiere interne, indicano di essere stati rilasciati da Stati membri e da paesi associati a Schengen. Le carte d'identità nazionali meno sicure rilasciate dagli Stati membri sono i documenti falsi usati per spostarsi tra gli Stati Schengen individuati più frequentemente.
(8) Al fine di scoraggiare le frodi connesse all'identità, gli Stati membri dovrebbero garantire che il rispettivo diritto nazionale preveda sanzioni adeguate per la falsificazione e la contraffazione dei documenti di identità nonché per l'utilizzo di tali documenti falsificati o contraffatti.
(9) Il piano d'azione del 2016 ha trattato il rischio derivante dall'uso fraudolento di carte d'identità e titoli di soggiorno. La Commissione, nel piano d'azione del 2016 e nella relazione sulla cittadinanza dell'UE del 2017, ha espresso l'impegno ad analizzare opzioni strategiche per migliorare la sicurezza delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno.
(10) Secondo il piano d'azione del 2016, per rilasciare carte d'identità autentiche e sicure occorre un processo affidabile di registrazione dell'identità, insieme a documenti «originatori» sicuri a sostegno della procedura di domanda. La Commissione, gli Stati membri e le agenzie competenti dell'Unione dovrebbero continuare a collaborare per ridurre la vulnerabilità alla frode dei documenti originatori, dato l'uso crescente di documenti originatori falsi.
(11) Il presente regolamento non impone agli Stati membri di introdurre carte d'identità o titoli di soggiorno laddove non siano previsti dalla legislazione nazionale, e lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di rilasciare, in conformità del diritto nazionale, altri titoli di soggiorno che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, ad esempio carte di soggiorno rilasciate a tutti coloro che soggiornano sul territorio nazionale, a prescindere dalla rispettiva cittadinanza.
(12) Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di accettare, in modo non discriminatorio, documenti diversi dai documenti di viaggio, ai fini dell'identificazione, ad esempio le patenti di guida.
(13) I documenti di identificazione rilasciati ai cittadini i cui diritti di libera circolazione sono stati limitati a norma del diritto dell'Unione o della legislazione nazionale, e che indicano espressamente che non possono essere utilizzati come documenti di viaggio, non dovrebbero considerarsi inclusi nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
(14) I documenti di viaggio conformi al documento 9303 dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO), parte 5, sui documenti a lettura ottica (settima edizione, 2015) («documento ICAO 9303»), che non sono finalizzati all'identificazione negli Stati membri di rilascio, ad esempio la carta del passaporto rilasciata dall'Irlanda, non dovrebbero considerarsi inclusi nel campo di applicazione del presente regolamento.
(15) Il presente regolamento non riguarda l'uso di carte d'identità e titoli di soggiorno con funzioni di carta d'identità elettronica fatto dagli Stati membri ad altri scopi, né incide sulle disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che prevede il riconoscimento reciproco a livello di Unione dei mezzi di identificazione elettronica per l'accesso ai servizi pubblici e favorisce la circolazione dei cittadini che si muovono tra gli Stati membri imponendo il riconoscimento reciproco dei mezzi di identificazione elettronica a determinate condizioni. Il miglioramento delle carte d'identità dovrebbe facilitare l'identificazione e contribuire ad agevolare l'accesso ai servizi.
(16) Per un'adeguata verifica delle carte d'identità e dei titoli di soggiorno occorre che gli Stati membri usino la corretta denominazione per ciascun tipo di documento contemplato dal presente regolamento. Al fine di agevolare la verifica dei documenti contemplati dal presente regolamento in altri Stati membri, è opportuno che la denominazione del documento compaia in almeno una lingua ufficiale aggiuntiva delle istituzioni dell'Unione. Se gli Stati membri utilizzano già, per le carte d'identità, denominazioni ben consolidate diverse dal titolo «carta d'identità», dovrebbero poter continuare a farlo nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. Tuttavia, in futuro non dovrebbero essere introdotte nuove denominazioni.
(17) Gli elementi di sicurezza sono necessari per verificare l'autenticità di un documento e determinare l'identità di una persona. L'istituzione di norme minime di sicurezza e l'inserimento di dati biometrici nelle carte d'identità e nelle carte di soggiorno di familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono fattori importanti per rendere più sicuro l'uso di tali documenti nell'Unione. L'inserimento di tali identificatori biometrici dovrebbe permettere ai cittadini dell'Unione di beneficiare pienamente dei loro diritti di libera circolazione.
(18) La memorizzazione di un'immagine del volto e di due impronte digitali («dati
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