Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE

Published date25 July 2019
Subject Mattertransports,rapprochement des législations,informations et vérifications
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 198, 25 juillet 2019
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25.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198/64

REGOLAMENTO (UE) 2019/1239 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2019

che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone agli Stati membri di accettare l’adempimento in formato elettronico degli obblighi di dichiarazione per le navi in arrivo o in partenza da porti dell’Unione e di garantirne la trasmissione attraverso un’interfaccia unica, per agevolare e rendere più efficienti i trasporti marittimi.
(2) I trasporti marittimi costituiscono la colonna portante del commercio e delle comunicazioni sia all’interno del mercato unico che al di fuori di esso. Per agevolare i trasporti marittimi, oltre che per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico delle compagnie di navigazione, è opportuno armonizzare e semplificare ulteriormente le procedure di informazione per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione imposti alle compagnie di navigazione dagli atti giuridici dell’Unione, e dagli atti giuridici internazionali e dal diritto nazionale degli Stati membri; è inoltre opportuno che dette procedure siano tecnologicamente neutre e promuovano soluzioni di dichiarazione adeguate alle esigenze future.
(3) Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno spesso invocato maggiore interoperabilità nonché una comunicazione e flussi di informazione più completi e di facile utilizzo per migliorare il funzionamento del mercato interno e rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese.
(4) L’obiettivo principale del presente regolamento è stabilire norme armonizzate per fornire le informazioni richieste per gli scali nei porti, in particolare garantendo che le stesse serie di dati possano essere comunicate a ciascuna interfaccia unica marittima nazionale nello stesso modo. Il presente regolamento mira inoltre ad agevolare la trasmissione delle informazioni tra i dichiaranti, le autorità competenti, i prestatori di servizi portuali del porto di scalo e gli altri Stati membri. L’applicazione del presente regolamento non dovrebbe modificare i tempi o la sostanza degli obblighi di dichiarazione, né dovrebbe incidere sull’archiviazione e sul trattamento successivi delle informazioni a livello nazionale o dell’Unione.
(5) L’interfaccia unica marittima nazionale esistente in ciascuno Stato membro dovrebbe essere conservata come base per un sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe») tecnologicamente neutro e interoperabile. L’interfaccia unica marittima nazionale dovrebbe rappresentare un punto d’accesso generale per le dichiarazioni degli operatori dei trasporti marittimi e svolgere sia le funzioni di raccolta dei dati presso i dichiaranti, sia quelle di distribuzione dei dati a tutte le autorità competenti e ai prestatori di servizi portuali.
(6) Al fine di rafforzare l’efficienza delle interfacce uniche marittime nazionali e di prepararsi ai futuri sviluppi, negli Stati membri dovrebbe essere possibile mantenere le modalità attuali o introdurne di nuove per utilizzare l’interfaccia unica marittima nazionale ai fini della comunicazione di informazioni analoghe per altri modi di trasporto.
(7) I front-end delle suddette interfacce uniche marittime nazionali, dal lato dei dichiaranti, dovrebbero essere armonizzati a livello dell’Unione, così da agevolare le dichiarazioni e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi. Tale armonizzazione dovrebbe essere ottenuta con l’uso, in ogni interfaccia unica marittima nazionale, di un software di interfaccia comune per lo scambio di informazioni da sistema a sistema, sviluppato a livello dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità di integrare e gestire il modulo di interfaccia e di aggiornare periodicamente e in modo tempestivo il software, quando la Commissione ne fornisca nuove versioni. La Commissione dovrebbe sviluppare tale modulo e fornire aggiornamenti in caso di necessità, dal momento che lo sviluppo delle tecnologie digitali procede a ritmo sostenuto e qualsiasi soluzione tecnologica potrebbe rapidamente rivelarsi superata alla luce di nuovi sviluppi.
(8) Altri canali di dichiarazione messi a disposizione dagli Stati membri e dai prestatori di servizi, come i sistemi per gli operatori portuali, potrebbero essere mantenuti quali punti di accesso facoltativi per le dichiarazioni e dovrebbero poter fungere da fornitori di servizi di dati.
(9) Al fine di non imporre oneri amministrativi sproporzionati agli Stati membri senza sbocco sul mare privi di porti marittimi, tali Stati membri dovrebbero essere esentati dall’obbligo di sviluppare, istituire, far funzionare e mettere a disposizione un’interfaccia unica marittima nazionale. Ciò significa che, fintanto che si avvarranno di tale esenzione, detti Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad adempiere agli obblighi legati allo sviluppo, all’istituzione, al funzionamento e alla messa a disposizione di un’interfaccia unica marittima nazionale.
(10) Le interfacce uniche marittime nazionali dovrebbero contenere un’interfaccia grafica utente di facile utilizzo dotata di funzionalità comuni per le dichiarazioni manuali da parte dei dichiaranti. Gli Stati membri dovrebbero offrire l’interfaccia grafica utente per l’inserimento manuale di dati da parte dei dichiaranti anche come modo per caricare i fogli elettronici digitali armonizzati. Oltre a garantire le funzionalità comuni, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinare gli sforzi per far sì che l’esperienza utente delle interfacce grafiche utente sia il più possibile simile.
(11) Le nuove tecnologie digitali emergenti offrono crescenti opportunità per migliorare l’efficienza del settore dei trasporti marittimi e ridurre gli oneri amministrativi. Per concretizzare il prima possibile i vantaggi di queste nuove tecnologie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare le specifiche tecniche, le norme e le procedure del sistema armonizzato di dichiarazione mediante atti di esecuzione. Ciò dovrebbe lasciare agli attori del mercato la flessibilità necessaria per sviluppare nuove tecnologie digitali; inoltre si dovrebbe tener conto delle nuove tecnologie nella revisione del presente regolamento.
(12) È opportuno fornire ai dichiaranti sostegno e informazioni di livello adeguato sui processi e i requisiti tecnici relativi all’utilizzo dell’interfaccia unica marittima nazionale, tramite siti web nazionali di agevole accesso e utilizzo con standard di grafica «look and feel» comuni.
(13) La convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale («convenzione FAL») (4) stabilisce che le autorità pubbliche devono in tutti i casi richiedere nelle dichiarazioni solo le informazioni essenziali, mantenendo al minimo il numero delle voci. È tuttavia possibile che le condizioni locali richiedano informazioni specifiche per garantire la sicurezza della navigazione.
(14) Per garantire il funzionamento dell’EMSWe è necessario costituire una serie di dati EMSWe generale comprendente tutti gli elementi di informazione che potrebbero essere richiesti dalle autorità nazionali o dagli operatori portuali a fini amministrativi od operativi, allorché una nave fa scalo in un porto. Al momento di stabilire la serie di dati EMSWe, la Commissione dovrebbe tenere conto dei lavori pertinenti condotti a livello internazionale. Dal momento che l’ampiezza degli obblighi di dichiarazione varia da uno Stato membro all’altro, l’interfaccia unica marittima nazionale di un determinato Stato membro dovrebbe essere progettata in modo da accettare la serie di dati EMSWe senza alcuna modifica, ignorando le eventuali informazioni non pertinenti per quello Stato membro.
(15) In circostanze eccezionali, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di chiedere ai dichiaranti elementi di dati supplementari. Tali circostanze eccezionali possono presentarsi, ad esempio, qualora via sia un’urgente necessità di proteggere l’ordine e la sicurezza interni o far fronte a una minaccia grave per la salute umana o animale o per l’ambiente. È opportuno interpretare la nozione di «circostanze eccezionali» in maniera rigorosa.
(16) Gli obblighi di dichiarazione pertinenti contenuti negli atti giuridici dell’Unione e internazionali dovrebbero essere elencati nell’allegato del presente regolamento. Tali obblighi di dichiarazione dovrebbero formare la base per la costituzione della serie di dati EMSWe generale. L’allegato dovrebbe inoltre fare riferimento alle pertinenti categorie di obblighi di dichiarazione a livello nazionale; gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di chiedere alla Commissione di modificare la serie di dati EMSWe in base agli obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa e dai requisiti nazionali. Gli atti giuridici dell’Unione che modificano la serie di dati EMSWe sulla base di un obbligo di dichiarazione previsto dalla normativa e dai requisiti nazionali dovrebbe contenere un esplicito riferimento a tale normativa e tali requisiti nazionali.
(17) Ogniqualvolta le informazioni contenute nell’interfaccia unica marittima nazionale sono
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