Règlement (UE) 2019/2 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant le règlement (CE) n° 1008/2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté
Published date | 14 January 2019 |
Subject Matter | transports,Marché intérieur - Principes |
Official Gazette Publication | Journal officiel de l'Union européenne, L 11, 14 janvier 2019 |
14.1.2019 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 11/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/2 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) comprende disposizioni che autorizzano i contratti di leasing, in particolare di wet lease, di aeromobili immatricolati in paesi terzi. |
(2) | Tali contratti sono consentiti in circostanze eccezionali, come nel caso di una mancanza di aeromobili adeguati sul mercato dell'Unione. Essi dovrebbero essere strettamente limitati nel tempo e dovrebbero rispettare norme di sicurezza equivalenti a quelle di cui al diritto dell'Unione e nazionale. |
(3) | L'accordo sui trasporti aerei (4) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall'altro (ATA) è stato sottoscritto il 25 aprile 2007 ed è stato successivamente modificato dal protocollo del 24 giugno 2010. L'accordo ATA rispecchia l'impegno delle parti a perseguire l'obiettivo condiviso di continuare a rimuovere gli ostacoli all'accesso al mercato al fine di massimizzare i vantaggi per i consumatori, le compagnie aeree, i lavoratori e le comunità sulle due sponde dell'Atlantico. |
(4) | L'accordo ATA prevede un regime aperto di wet lease tra le parti. Le pertinenti disposizioni contenute nell'articolo 10 dell'accordo ATA consentono contratti di wet lease per il trasporto aereo internazionale, a condizione che tutte le parti di tali contratti dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari di norma applicate dalle parti dell'accordo ATA. |
(5) | Gli sviluppi in materia e le passate discussioni del comitato misto istituito dall'accordo ATA hanno dimostrato che le parti |
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