Règlement (UE) 2019/592 du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2019 modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union

Published date12 April 2019
Subject Matterlibera circolazione delle persone,libre circulation des personnes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 103 I, 12 aprile 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 103 I, 12 avril 2019
LI2019103IT.01000101.xml
12.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea LI 103/1

REGOLAMENTO (UE) 2019/592 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 2019

recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha deciso di prorogare il periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 22 maggio 2019, a condizione che la Camera dei comuni del Regno Unito approvi l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2) («accordo di recesso»). Nel caso in cui la Camera dei comuni del Regno Unito non approvi l'accordo di recesso, il Consiglio europeo ha deciso una proroga fino al 12 aprile 2019.
(2) A norma dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i cittadini dell'Unione hanno il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, compreso il diritto di entrare nel territorio degli Stati membri senza visto né formalità equivalenti.
(3) In conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione, i trattati e la direttiva 2004/38/CE, unitamente al diritto di entrare nel territorio degli Stati membri senza visto né formalità equivalenti, cesseranno di applicarsi ai cittadini del Regno Unito che sono cittadini («citizens») britannici. È pertanto necessario includere il Regno Unito in uno degli allegati del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L'allegato I contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e l'allegato II quello dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
(4) Gibilterra non fa parte del Regno Unito. L'applicazione del diritto dell'Unione a Gibilterra nella misura prevista dall'atto di adesione del 1972 è avvenuta esclusivamente in virtù dell'articolo 355, paragrafo 3, TFUE. L'inserimento del Regno Unito nell'elenco di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1806 non riguarderà i cittadini dei territori britannici d'oltremare («British overseas territories citizens») che hanno acquisito la cittadinanza in virtù di un legame con Gibilterra. È pertanto opportuno che Gibilterra figuri nell'elenco di cui all'allegato II, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1806, insieme agli altri territori britannici d'oltremare.
(5) I criteri da prendere in considerazione per determinare, sulla base di una valutazione caso per caso, quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto e quali i paesi terzi i cui cittadini ne sono esenti sono definiti all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806. Tali criteri attengono in particolare all'immigrazione illegale, all'ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell'Unione con i paesi terzi in questione, includendo, in special modo, considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.
(6) Tenuto conto di tutti i criteri elencati all'articolo 1 del regolamento (UE) 2018/1806, è opportuno esentare i cittadini del Regno Unito che sono «citizens» britannici dall'obbligo di visto per entrare nel territorio degli Stati membri. Considerati la prossimità geografica, il collegamento tra le economie, lo stadio commerciale e il volume degli spostamenti di persone a breve termine tra il Regno Unito e l'Unione per affari, svago o altri scopi, l'esenzione dall'obbligo di visto dovrebbe facilitare il turismo e le attività economiche, apportando così benefici all'Unione.
(7) Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere incluso nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda i «citizens» britannici.
(8) Il presente regolamento si basa sull'aspettativa che, ai fini del mantenimento di strette relazioni, il Regno Unito conceda la piena reciprocità in materia di visti ai cittadini di tutti gli Stati membri. Nell'eventualità che in futuro il Regno Unito introduca l'obbligo di visto per i cittadini di almeno uno Stato membro, sarà opportuno applicare il meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806. Nell'applicare il meccanismo di reciprocità il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero agire senza ritardo. La Commissione dovrebbe monitorare costantemente il rispetto del
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