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| 27.7.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 201/107 |
REGOLAMENTO (UE) N. 650/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2012
relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
| (1) | L’Unione si è prefissata l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al corretto funzionamento del mercato interno. |
| (2) | A norma dell’articolo 81, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione. |
| (3) | Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie in quanto fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l’attuazione di tale principio. |
| (4) | Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure sull’attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3), comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma ravvisa nelle misure relative all’armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l’elaborazione di uno strumento in materia di testamenti e successioni. |
| (5) | Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004, ha adottato un nuovo programma, dal titolo «Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea» (4). Tale programma sottolinea la necessità di adottare uno strumento in materia di successioni che tratti, in particolare, le questioni del conflitto di leggi, della competenza del reciproco riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni nel settore delle successioni e un certificato successorio europeo. |
| (6) | Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l’11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale, denominato «Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (5). Nel programma secondo il Consiglio europeo si dovrebbe estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali successioni e testamenti, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tra cui l’ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore. |
| (7) | È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace. |
| (8) | Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento — o, secondo il caso, all’accettazione, — all’esecutività e all’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie e alla creazione di un certificato successorio europeo. |
| (9) | L’ambito d’applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima. |
| (10) | Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla materia fiscale, né alla materia amministrativa di diritto pubblico. Pertanto dovrebbe spettare alla legislazione nazionale determinare, per esempio, le modalità di calcolo e versamento delle imposte e degli altri tributi di diritto pubblico, se dette imposte siano a carico del defunto al momento della morte o ogni altro tipo di tassa di successione da riscuotere dal patrimonio ereditario o dai beneficiari. Dovrebbe anche spettare al diritto nazionale determinare se il rilascio di beni della successione ai beneficiari ai sensi del presente regolamento o l’iscrizione di beni della successione in un registro possano essere soggetti al pagamento di imposte. |
| (11) | Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dalla successione. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia successoria dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento. |
| (12) | Il presente regolamento non si dovrebbe pertanto applicare alle questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici nella misura in cui non trattino questioni di successione, e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio. Le autorità che, a norma del presente regolamento, sono competenti per una determinata successione dovrebbero tener conto, in funzione della situazione, dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi o del regime patrimoniale assimilabile del defunto ai fini della determinazione dell’eredità del defunto e delle rispettive quote dei beneficiari. |
| (13) | Anche le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di trust dovrebbero essere escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento, senza che ciò sia inteso come un’esclusione generale dei trust. In caso di costituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione legittima si dovrebbe applicare la legge applicabile alla successione in forza del presente regolamento per quanto riguarda la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari. |
| (14) | I diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, per esempio a titolo di donazione, dovrebbero essere altresì esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, dovrebbe spettare alla legge designata dal presente regolamento, quale legge applicabile alla successione, determinare se le donazioni o altre forme di disposizioni inter vivos che comportano l’acquisizione precedente alla morte di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione. |
| (15) | Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento per successione di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile alle successioni. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato («numerus clausus») dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato in tale Stato membro se il diritto reale in questione non è contemplato dal suo diritto patrimoniale. |
| (16) | Per consentire tuttavia ai beneficiari di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro per successione, il presente regolamento dovrebbe prevedere l’adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all’adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto reale nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica alla successione possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera. |
| (17) | L’adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell’applicazione del presente regolamento. |
| (18) | I requisiti relativi all’iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell’iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di |
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