Regulation (EU) No 1310/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards repayable assistance, financial engineering and certain provisions related to the statement of expenditure

Published date20 December 2011
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 337, 20 December 2011
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20.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1310/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti rimborsabili e l'ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Gli Stati membri hanno avuto esperienze positive con i regimi di aiuto rimborsabile a livello delle operazioni durante il periodo di programmazione 2000-2006 ed hanno quindi continuato ad applicare detti regimi o iniziato ad attuare regimi di aiuto rimborsabile nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013. Alcuni Stati membri hanno anche incluso le descrizioni di questi regimi ai loro documenti di programmazione, che sono stati approvati dalla Commissione.
(2) Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (3) istituisce strumenti di ingegneria finanziaria con una portata e un ambito d'intervento precisi. Tuttavia, i regimi di aiuto rimborsabile attuati dagli Stati membri sotto forma di sovvenzioni rimborsabili e di linee di credito gestite dalle autorità di gestione tramite organismi intermedi non sono coperti in modo appropriato dalle disposizioni sugli strumenti di ingegneria finanziaria né da altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (4), che stabilisce già che gli aiuti possono assumere la forma di sovvenzioni rimborsabili, è pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1083/2006 per prevedere che i fondi strutturali possano cofinanziare gli aiuti rimborsabili. Tale modifica dovrebbe coprire le sovvenzioni rimborsabili e le linee di credito gestite da autorità di gestione tramite organismi intermedi che sono istituzioni finanziarie.
(3) Poiché che le risorse finanziarie utilizzate tramite aiuti rimborsabili sono totalmente o parzialmente rimborsate dai beneficiari, è necessario introdurre adeguate disposizioni affinché l'aiuto rimborsabile che è stato rimborsato sia riutilizzato per lo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma operativo in questione, in modo da garantire che i fondi ripagati siano adeguatamente investiti e che il sostegno fornito dall’Unione sia utilizzato nel modo più efficace possibile.
(4) È necessario precisare che le disposizioni sui grandi progetti, sui progetti generatori di entrate e sulla stabilità delle operazioni non dovrebbero, per principio, essere applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria, poiché tali disposizioni sono destinate ad altri tipi di operazione.
(5) È necessario accrescere la trasparenza del processo di attuazione e garantire un adeguato monitoraggio, da parte degli Stati membri e della Commissione, dell'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, in particolare per consentire agli Stati membri di fornire alla Commissione adeguate informazioni sul tipo di strumenti applicati e sulle pertinenti azioni intraprese sul campo mediante tali strumenti. È opportuno pertanto introdurre una disposizione relativa alla relazione sull'attività degli strumenti di ingegneria finanziaria. Tale relazione consentirebbe anche alla Commissione di valutare in maniera piú adeguata le prestazioni globali degli strumenti di ingegneria finanziaria e di fornire una sintesi dei progressi conseguiti a livello di Unione e di Stati membri.
(6) Per garantire il rispetto dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), la dichiarazione di spesa presentata alla Commissione dovrebbe fornire tutte le informazioni necessarie alla Commissione per l'elaborazione di conti trasparenti che presentino un quadro fedele del patrimonio dell'Unione e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine, un allegato a ogni dichiarazione di spesa dovrebbe includere informazioni sull'importo delle spese totali sostenute per istituire o contribuire agli strumenti di ingegneria finanziaria e sugli anticipi versati ai beneficiari
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