Regulation (EU) No 1336/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process

Published date30 December 2011
Subject MatterCCT: derogations,Preferential systems
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 347, 30 December 2011
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30.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/1

REGOLAMENTO (UE) N. 1336/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (2), ha introdotto misure commerciali eccezionali che concedono un accesso illimitato ed esente da dazi al mercato dell’Unione per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e territori doganali che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione. Atteso che il regolamento (CE) n. 2007/2000 ha subito diverse e sostanziali modificazioni, per motivi di chiarezza e razionalizzazione esso è stato codificato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (3).
(2) Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra. In attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore, un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (4), è stato firmato e concluso (5) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2008
(3) Il 29 aprile 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra. In attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore, un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (6) è stato firmato e concluso (7) ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2010.
(4) Gli accordi di stabilizzazione e di associazione e gli accordi interinali istituiscono un regime commerciale contrattuale tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e tra l’Unione europea e la Serbia. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1215/2009 rimuovendo la Bosnia-Erzegovina e la Serbia dall’elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie per gli stessi prodotti nel quadro del regime contrattuale commerciale, nonché adeguare i volumi dei contingenti tariffari globali per i prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro del regime contrattuale commerciale. È opportuno, tuttavia, che la Bosnia-Erzegovina e la Serbia continuino a beneficiare del regolamento (CE) n. 1215/2009, nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali.
(5) Il regolamento (CE) n. 1215/2009 resta il principale strumento di regolamentazione degli scambi con il Kosovo (8). Un accesso costante del Kosovo al mercato dell’Unione è di fondamentale importanza per la ripresa economica del paese e per l’intera regione. Allo stesso tempo tale accesso non avrà conseguenze negative per l’Unione.
(6) Per tali motivi e in considerazione del fatto che il regolamento (CE) n. 1215/2009 ha cessato di essere di applicazione il 31 dicembre 2010, è opportuno prorogare la validità del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2015.
(7) Al fine di garantire il rispetto da parte dell’Unione dei suoi obblighi internazionali, i regimi preferenziali previsti nel presente regolamento dovrebbero essere subordinati al mantenimento o al rinnovo dell’attuale deroga agli obblighi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ottenuta dall’Unione.
(8) Al fine di tutelare gli interessi economici degli operatori, è necessario prevedere misure transitorie con riguardo alle merci che, alla data di applicazione del presente regolamento, si trovino in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o in zone franche.
(9) Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle necessarie modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati I e II, in seguito alle modifiche ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni TARIC nonché ai necessari adeguamenti in seguito alla concessione di preferenze commerciali in base ad altri accordi tra l’Unione e i paesi e territori di cui al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(10) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la sospensione del diritto di beneficiare dei regimi preferenziali in caso di non conformità, il rilascio di certificati di autenticità attestanti che le merci sono originarie del paese o territorio in questione e corrispondono alla definizione di cui al presente regolamento, nonché per la sospensione temporanea, integrale o parziale, dei regimi previsti dal presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (9).
(11) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, è necessario che il presente regolamento si applichi in via retroattiva, a decorrere dal 1o gennaio 2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Regimi preferenziali 1. Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all’articolo 3, i prodotti originari del territorio doganale del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente. 2. I prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro o della Serbia continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l’Unione e tali paesi.»;
2) l’articolo 2 è così modificato:
a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) osservanza della definizione di “prodotti originari” di cui alla parte I, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo: «3. In caso di mancato rispetto di un paese o di un territorio dei paragrafi 1 o 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto del paese o del territorio in questione ai benefici a norma del presente regolamento. Tali atti di
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