Regolamento (UE) n . 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date28 December 2013
Subject Matterdisposizioni sociali,principi obiettivi e missione dei trattati,disposiciones sociales,principios objetivos y misión de los Tratados,dispositions sociales,principes, objectifs et mission des traités
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 354, 28 dicembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 354, 28 de diciembre de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 354, 28 décembre 2013
TESTO consolidato: 32013R1381 — IT — 29.12.2013

2013R1381 — IT — 29.12.2013 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO (UE) N. 1381/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 354, 28.12.2013, p.62)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 044, 14.2.2014, pag. 56 (1381/2013)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1381/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2013

che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)



IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 114, 168, 169 e 197,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato delle regioni ( 2 ),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 3 ),

considerando quanto segue:
(1) L'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Le persone hanno il diritto di godere nell'Unione dei diritti conferiti loro dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dal trattato sull'Unione europea (TUE). Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), divenuta giuridicamente vincolante in tutta l'Unione con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, enuncia i diritti e le libertà fondamentali di cui godono le persone nell'Unione. Questi diritti devono essere promossi e rispettati. Si deve garantirne il pieno godimento, così come dei diritti derivanti dalle convenzioni internazionali cui l'Unione ha aderito, quali la convenzione della Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e rimuovere tutti gli ostacoli che lo impediscono. Inoltre, il godimento di tali diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
(2) Nel programma di Stoccolma ( 4 ) il Consiglio europeo ha ribadito la priorità di sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e ha indicato quale priorità politica la realizzazione di un'Europa dei diritti. L’intervento finanziario è stato riconosciuto come uno degli strumenti determinanti per il successo dell'attuazione delle priorità politiche fissate dal programma di Stoccolma. É opportuno realizzare gli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati e dal programma di Stoccolma stabilendo, tra l'altro, per il periodo 2014-2020, un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza ("programma") flessibile ed efficace che faciliti la pianificazione e l'attuazione. L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma dovrebbero essere interpretati in conformità con i pertinenti orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo.
(3) La comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2010, sulla strategia "Europa 2020" definisce una strategia per la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Sostenere e promuovere i diritti delle persone nell'Unione, combattere le discriminazioni e le ineguaglianze e promuovere la cittadinanza dell'Unione contribuisce a realizzare gli obiettivi specifici e le iniziative faro della strategia Europa 2020.
(4) La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L’articolo 19 TFUE dispone che si prendano provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è inoltre sancita dall'articolo 21 della Carta da applicarsi entro i limiti e in conformità dell'articolo 51 della Carta. Occorre considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione e, per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi, dovrebbero essere elaborate in parallelo adeguate misure.
(5) Il programma dovrebbe essere attuato in modo sinergico con altre attività dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in particolare con quelle di cui alla comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 intitolata "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" e le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2011 su un quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 ( 5 ), che invita gli Stati membri ad affrontare l'esclusione sociale ed economica dei Rom in quattro settori cruciali - istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggio - garantendo nel contempo che i Rom non siano discriminati, ma ottengano il riconoscimento paritario dei loro diritti fondamentali, e ad adottare misure intese ad eliminare la segregazione, laddove essa esista, segnatamente nei settori dell'istruzione e dell'alloggio.
(6) Il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di intolleranza costituiscono violazioni dirette dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello stato di diritto, principi sui quali l'Unione è fondata e che sono comuni agli Stati membri. Combattere questi fenomeni è pertanto un obiettivo costante che richiede un intervento coordinato, anche tramite l'assegnazione di finanziamenti. Tali fenomeni comprendono, tra l'altro, l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, nonché altri reati a sfondo razzista, xenofobo od omofobo. In tale contesto, occorre inoltre prestare particolare attenzione alla prevenzione e lotta contro tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, nonché alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti, ad esempio, nella pubblica amministrazione, nella polizia, nella magistratura, nelle scuole e sul luogo di lavoro.
(7) La parità tra donne e uomini è uno dei valori su cui si fonda l'Unione. La disparità di trattamento tra donne e uomini viola i diritti fondamentali. Inoltre, la promozione dell'uguaglianza dei sessi contribuisce anche al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. L'obiettivo della promozione della parità tra donne e uomini dovrebbe essere attuato in modo sinergico con altre attività dell'Unione o degli Stati membri aventi gli stessi obiettivi, in particolare con quelle di cui al Patto europeo per la parità di genere per il periodo 2011-2020.
(8) La discriminazione fondata sul sesso include, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la discriminazione derivante dal cambiamento di genere. Nell'attuare il presente programma, occorre inoltre tenere presenti gli sviluppi del diritto dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda ulteriori aspetti connessi al genere, inclusa l'identità di genere.
(9) Il diritto a un trattamento dignitoso sul luogo di lavoro e nella società in generale è espressione di tali valori ed è necessario un intervento coordinato per consentire attività mirate in relazione al mercato del lavoro. Pertanto, gli interventi in materia di parità di genere e non discriminazione dovrebbero includere la promozione della parità tra donne e uomini e la lotta contro la discriminazione sul luogo di lavoro e sul mercato del lavoro.
(10) La violenza contro i bambini, i giovani e le donne, nonché contro altri gruppi a rischio, in tutte le sue forme costituisce una violazione dei diritti fondamentali e una grave minaccia per la salute. Tale violenza è diffusa in tutta l'Unione e ha gravi ripercussioni sulla salute fisica e mentale delle vittime, nonché sulla società nel suo insieme. Per affrontarla e proteggere le vittime sono necessarie una forte volontà politica e un'azione coordinata basata sui metodi e i risultati dei programmi Daphne ( 6 ). Combattere la violenza contro le donne contribuisce a promuovere la parità fra donne e uomini. Poiché i finanziamenti Daphne sono stati un vero successo fin dal loro lancio nel 1997, sia in termini di popolarità presso i soggetti interessati (autorità pubbliche, istituzioni accademiche ed organizzazioni non governative (ONG)) che in termini di efficacia dei progetti finanziati, è essenziale mantenere nell'attuazione del programma il nome "Daphne" in relazione all'obiettivo specifico diretto alla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, in modo da mantenere la massima visibilità dei programmi Daphne.
(11) In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE, l'Unione promuove la protezione dei diritti del minore, combattendo al contempo le discriminazioni. I minori sono vulnerabili, specialmente in situazioni di povertà, esclusione sociale e disabilità o in altre situazioni specifiche che li espongono a rischi, come nei casi di abbandono, sottrazione e sparizione. Occorre intervenire per promuovere i diritti dei minori e contribuire a proteggerli contro i danni e la violenza, che mettono in pericolo la loro salute fisica o mentale e costituiscono una violazione dei loro diritti allo sviluppo, alla tutela e alla dignità.
(12) I dati personali
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