Regulation (EU) No 228/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and repealing Council Regulation (EC) No 247/2006
| Published date | 14 December 2019 |
| Subject Matter | coesione economica, sociale e territoriale,Agricoltura e Pesca,cohesión económica, social y territorial,Agricultura y Pesca,cohésion économique, sociale et territoriale,Agriculture et Pêche |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 78, 20 marzo 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 78, 20 de marzo de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 78, 20 mars 2013 |
02013R0228 — IT — 14.12.2019 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
| ►B | REGOLAMENTO (UE) N. 228/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 078 dell'20.3.2013, pag. 23) |
Modificato da:
| Gazzetta ufficiale | ||||
| n. | pag. | data | ||
| ►M1 | REGOLAMENTO (UE) 2016/2031 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2016 | L 317 | 4 | 23.11.2016 |
▼B
REGOLAMENTO (UE) N. 228/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 marzo 2013
recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio
CAPO I
OGGETTO E OBIETTIVI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce misure specifiche nel settore agricolo intese a ovviare alle difficoltà dovute all'ultraperifericità, in particolare alla lontananza, all'insularità, alla superficie ridotta, al terreno, al clima difficile e alla dipendenza economica da un numero limitato di prodotti, delle regioni dell'Unione menzionate all'articolo 349 del trattato («regioni ultraperiferiche»).
Articolo 2
Obiettivi
1. Le misure specifiche di cui all'articolo 1 contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) garantire alle regioni ultraperiferiche l'approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano e alla trasformazione o in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi aggiuntivi sostenuti dovuti alla loro ultraperifericità, senza pregiudicare le produzioni locali e il loro sviluppo;
b) rendere permanenti e sviluppare in un'ottica sostenibile le filiere di «diversificazione animale e vegetale» delle regioni ultraperiferiche, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti locali;
c) mantenere lo sviluppo e rafforzare la competitività delle filiere agricole delle regioni ultraperiferiche cosiddette tradizionali, tra cui la produzione, la trasformazione e la commercializzazione delle colture e dei prodotti locali.
2. Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono attuati tramite le misure di cui ai capi III, IV e V.
CAPO II
PROGRAMMI POSEI
Articolo 3
Elaborazione dei programmi POSEI
1. Le misure di cui all'articolo 1 sono definite per ciascuna regione ultraperiferica nell'ambito di un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI), («programma POSEI»), che comprende:
a) un regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III; e
b) misure specifiche a favore delle produzioni agricole locali di cui al capo IV.
2. Il programma POSEI è stabilito al livello geografico giudicato più adeguato dallo Stato membro interessato. Lo Stato membro di cui trattasi designa le autorità competenti per l'elaborazione del programma e, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale, lo sottopone per approvazione alla Commissione in conformità dell'articolo 6.
3. Uno Stato membro può presentare un solo programma POSEI per le proprie regioni ultraperiferiche.
Articolo 4
Compatibilità e coerenza
1. Le misure adottate nell'ambito dei programmi POSEI sono conformi al diritto dell'Unione. Tali misure sono coerenti con le altre politiche dell'Unione e con le misure stabilite in virtù di dette politiche.
2. Le misure adottate nell'ambito dei programmi POSEI devono essere coerenti con le misure poste in essere nel quadro delle altre componenti della politica agricola comune, in particolare le organizzazioni comuni di mercato, lo sviluppo rurale, la qualità dei prodotti, il benessere degli animali e la protezione dell'ambiente.
Più precisamente, nessuna misura ai sensi del presente regolamento è finanziata a titolo di:
a) sostegno integrativo dei regimi di premi o di aiuti istituiti nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, tranne in circostanze eccezionali debitamente giustificate in base a criteri oggettivi;
b) sostegno per progetti di ricerca, misure destinate a sostenere progetti di ricerca o misure ammissibili al finanziamento dell'Unione a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ( 1 );
c) sostegno alle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Articolo 5
Contenuto dei programmi POSEI
Un programma POSEI comporta:
a) un calendario di attuazione delle misure previste e un prospetto finanziario generale indicativo annuo che riassuma le risorse da mobilitare;
b) una giustificazione della compatibilità e della coerenza tra le diverse misure dei programmi, nonché la definizione dei criteri e degli indicatori quantitativi per la sorveglianza e la valutazione;
c) le disposizioni adottate a garanzia dell'attuazione efficace e corretta dei programmi, anche in materia di pubblicità, controllo e valutazione, nonché la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione del programma;
d) la designazione delle autorità e degli organismi competenti per l'attuazione del programma, nonché la designazione, ai livelli pertinenti, delle autorità o degli organismi associati e dei partner socioeconomici e i risultati delle consultazioni effettuate.
Articolo 6
Approvazione e modifiche dei programmi POSEI
1. I programmi POSEI sono istituiti dal regolamento (CE) n. 247/2006 e sono finanziati nel quadro della dotazione finanziaria di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3.
Ciascun programma comprende un bilancio previsionale di approvvigionamento, con l'elenco dei prodotti, i relativi quantitativi e gli importi dell'aiuto per l'approvvigionamento in provenienza dall'Unione, nonché un progetto di programma di sostegno a favore delle produzioni locali.
2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione, in funzione della valutazione annua dell'esecuzione delle misure incluse nei programmi POSEI e previa consultazione dei partner socioeconomici interessati, proposte debitamente motivate per la modifica di tali misure nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 3, al fine di adeguarle maggiormente alle esigenze delle regioni ultraperiferiche e alla strategia proposta. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure intese a valutare se le modifiche proposte sono conformi al diritto dell'Unione e a decidere in merito alla loro approvazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
3. Le procedure stabilite dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono tenere conto dei seguenti elementi: la rilevanza delle modifiche proposte dagli Stati membri con riferimento all'introduzione di nuove misure, se le modifiche al bilancio stanziato per le misure sono sostanziali, le variazioni nelle quantità e nel livello degli aiuti per i prodotti di cui ai bilanci di previsione per l'approvvigionamento e le eventuali modifiche dei codici e delle descrizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ( 2 ).
4. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 stabiliscono altresì, per ciascuna procedura, la frequenza con la quale devono essere presentate le richieste di modifica e i termini entro i quali devono essere attuate le modifiche approvate.
Articolo 7
Modifiche delle dotazioni finanziarie
Entro 22 aprile 2013, gli Stati membri presentano alla Commissione i progetti di modifica ai propri programmi POSEI in modo da riflettere le modifiche introdotte dall'articolo 30, paragrafo 5.
Tali modifiche diventano applicabili un mese dopo la loro presentazione se durante questo periodo la Commissione non solleva obiezioni.
Le autorità competenti versano l'aiuto di cui all'articolo 30, paragrafo 5 entro il 30 giugno 2013.
Articolo 8
Sorveglianza e accompagnamento
Gli Stati membri procedono alle verifiche del caso mediante controlli amministrativi e in loco. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai requisiti minimi dei controlli che gli Stati membri devono applicare.
La Commissione adotta inoltre atti di esecuzione concernenti le procedure e gli indicatori materiali e finanziari necessari per garantire un'efficace sorveglianza dell'attuazione dei programmi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
CAPO III
REGIME SPECIFICO DI APPROVVIGIONAMENTO
Articolo 9
Bilancio previsionale di approvvigionamento
1. È istituito un regime specifico di approvvigionamento per i prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, essenziali nelle regioni ultraperiferiche per il consumo umano, la fabbricazione di altri prodotti o in quanto fattori di produzione agricoli.
2. Lo Stato membro interessato elabora, al livello geografico ritenuto più adeguato, un bilancio previsionale di approvvigionamento inteso a quantificare il fabbisogno annuo di approvvigionamento di ciascuna regione ultraperiferica per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato I del trattato.
La valutazione del fabbisogno delle industrie di condizionamento o di trasformazione di prodotti destinati al mercato locale, tradizionalmente spediti verso il resto...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations