Regulation (EU) No 252/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 amending Council Regulation (EC) No 774/94, as regards the implementing and delegated powers to be conferred on the Commission
Published date | 20 March 2014 |
Subject Matter | Customs duties: Community tariff quotas,Provisions governing the Institutions |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 084, 20 March 2014 |
20.3.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 84/35 |
REGOLAMENTO (UE) N. 252/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, per quanto riguarda le competenze di esecuzione e i poteri delegati da conferire alla Commissione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio (2) conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di tale regolamento. |
(2) | Per effetto dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è opportuno allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) le competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 774/94. |
(3) | Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 774/94, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adozione di modifiche del suddetto regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale vengano adeguati, in particolare da una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(4) | Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 774/94 con riguardo alle norme necessarie alla gestione dei regimi contingentali di cui al suddetto regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(5) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 774/94, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 774/94 è così modificato:
1) | gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 7 La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per la gestione dei regimi contingentali di cui al presente regolamento e, se del caso:
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