Regulation (EU) No 437/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 amending Regulation (EC) No 1080/2006 on the European Regional Development Fund as regards the eligibility of housing interventions in favour of marginalised communities

Published date29 May 2010
Subject MatterEuropean Regional Development Fund (ERDF),economic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 132, 29 May 2010
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29.5.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 132/1

REGOLAMENTO (UE) N. 437/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l’ammissibilità degli interventi in materia di edilizia abitativa a favore delle comunità emarginate

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 178,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) Al fine di migliorare la coesione economica e sociale dell’Unione, è necessario sostenere interventi limitati per il rinnovo degli edifici esistenti destinati ad uso abitativo negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 o dopo tale data. Questi interventi possono essere effettuati alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (3).
(2) Le spese dovrebbero essere programmate nell’ambito di un’operazione di sviluppo urbano integrato o di un asse prioritario per le zone colpite o minacciate dal deterioramento fisico e dall’esclusione sociale. A fini di chiarezza, le condizioni in base alle quali possono essere effettuati gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa nelle zone urbane dovrebbero essere semplificate. A tal fine, le spese per gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa dovrebbero essere programmate tenendo conto dei diversi parametri indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Inoltre dovrebbero essere considerate come spese ammissibili solo quelle per interventi su edifici esistenti.
(3) In numerosi Stati membri, l’alloggio costituisce un fattore decisivo d’integrazione per le comunità emarginate che vivono in aree urbane o rurali. È quindi necessario estendere a tutti gli Stati membri l’ammissibilità delle spese per gli interventi nel settore dell’edilizia abitativa alle comunità che vivono nelle aree urbane o rurali.
(4) Indipendentemente dalla circostanza che le comunità vivano in aree urbane o rurali dovrebbero essere considerate come spese ammissibili, a causa dell’infima qualità delle loro condizioni di alloggio, anche le spese destinate al rinnovo o alla sostituzione, anche mediante nuove costruzioni, di alloggi esistenti.
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