Regulation (EU) No 661/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 establishing the European Union Solidarity Fund

Published date27 June 2014
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 189, 27 June 2014
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27.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 189/143

REGOLAMENTO (UE) N. 661/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») è stato istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (4).
(2) È importante che l’Unione disponga di uno strumento solido e flessibile che le consenta di dimostrare solidarietà, di dare un chiaro segnale politico e di fornire un’assistenza reale ai suoi cittadini colpiti da catastrofi naturali gravi con serie ripercussioni per lo sviluppo economico e sociale.
(3) L’intenzione dichiarata dell’Unione di assistere i paesi candidati lungo il cammino verso la stabilità e un sostenibile sviluppo economico e politico tramite una chiara prospettiva europea non dovrebbe essere frenata dagli effetti negativi delle catastrofi naturali gravi. È pertanto opportuno che l’Unione continui a manifestare solidarietà nei confronti dei paesi terzi che sono impegnati nei negoziati di adesione e con cui è stata avviata la conferenza intergovernativa di adesione. L’inclusione di tali paesi nell’ambito di applicazione del presente regolamento comporta, di conseguenza, il ricorso all’articolo 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) quale base giuridica aggiuntiva.
(4) La Commissione dovrebbe avere la possibilità di decidere rapidamente di impegnare risorse finanziarie specifiche e di mobilitarle quanto prima. Le procedure amministrative dovrebbero essere modificate di conseguenza e limitate allo stretto necessario. A tal fine, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5).
(5) La terminologia e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 dovrebbero essere allineate alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
(6) La definizione di catastrofe naturale, che determina l’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2012/2002, dovrebbe essere inequivocabile.
(7) I danni provocati da altri tipi di catastrofi che, mediante un effetto a cascata, sono la conseguenza diretta di una catastrofe naturale dovrebbero essere considerati, ai fini del regolamento (CE) n. 2012/2002, parte dei danni diretti causati dalla catastrofe naturale in questione.
(8) Al fine di codificare la prassi in uso e di garantire pari trattamento delle domande, i contributi finanziari del Fondo dovrebbero essere concessi solamente in relazione a danni diretti.
(9) Una «catastrofe naturale grave» ai sensi del regolamento (CE) n. 2012/2002 dovrebbe essere meglio definita quale una catastrofe che ha provocato danni diretti al di sopra di una determinata soglia espressa in termini finanziari. Tali danni dovrebbero essere indicati in prezzi di un anno di riferimento o come percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) dello Stato interessato.
(10) Al fine di prendere meglio in considerazione la natura specifica delle catastrofi naturali che, pur avendo gravi ripercussioni per lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate, non raggiungono le soglie minime richieste per poter beneficiare di un contributo finanziario del Fondo, è opportuno fissare i criteri relativi alle catastrofi naturali regionali sulla base dei danni calcolabili in riferimento al prodotto interno lordo (PIL) regionale, nel quale contesto la specifica situazione socioeconomica strutturale della Guadalupa, della Guyana francese, della Martinica, della Riunione, di Mayotte, di Saint-Martin, delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie quali regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE, aggravata dalle loro particolari caratteristiche, giustifica la fissazione per tali regioni, a titolo di deroga, di una soglia speciale dell’1 % del PIL Tali criteri dovrebbero essere definiti in modo chiaro e semplice per diminuire la possibilità che siano presentate domande non conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2012/2002.
(11) Ai fini della determinazione dei danni diretti è opportuno utilizzare dati forniti da Eurostat in formato armonizzato, in modo da consentire un trattamento equo delle domande.
(12) Il Fondo dovrebbe contribuire al ripristino della funzionalità delle infrastrutture, alla ripulitura delle zone danneggiate e ai costi dei servizi di soccorso come pure alle misure provvisorie di alloggio per la popolazione interessata durante l’intero periodo di attuazione. Il senso del ripristino della funzionalità delle infrastrutture e in che misura il Fondo possa contribuire ai corrispondenti costi dovrebbero essere definiti, così come dovrebbe essere chiarito l’arco di tempo durante il quale l’alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza di una catastrofe naturale è considerato provvisorio.
(13) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2012/2002 dovrebbero essere allineate alla politica generale di finanziamento dell’Unione per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto.
(14) Occorre inoltre precisare in che misura è possibile per le operazioni ammissibili includere le spese per l’assistenza tecnica.
(15) Per evitare che gli Stati beneficiari realizzino un utile netto da un intervento del Fondo, è opportuno precisare le condizioni alle quali le operazioni finanziate dal Fondo possono generare entrate.
(16) Alcuni tipi di catastrofi naturali, come, tra l’altro, la siccità, si sviluppano su un arco di tempo esteso prima che se ne risentano gli effetti. Dovrebbero essere previste disposizioni per consentire il ricorso al Fondo anche in tali casi.
(17) È importante garantire che gli Stati ammissibili prendano i provvedimenti necessari per prevenire il verificarsi delle catastrofi naturali e mitigarne gli effetti, anche grazie alla piena attuazione della pertinente legislazione dell’Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale e all’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili dell’Unione per investimenti pertinenti. È pertanto opportuno disporre la possibilità che il mancato rispetto della pertinente legislazione dell’Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe, stabilito da una sentenza definitiva della Corte di giustizia dell’Unione europea, da parte di uno Stato membro che ha ricevuto un contributo finanziario del Fondo per una precedente catastrofe naturale, possa comportare il rigetto della domanda o una riduzione dell’importo del contributo finanziario in caso di una nuova domanda per una catastrofe naturale dello stesso tipo.
(18) Gli Stati membri potrebbero aver bisogno di richiedere un sostegno finanziario in risposta ad una catastrofe naturale più rapidamente di quanto sia possibile mediante la procedura normale. A tal fine, è opportuno prevedere la possibilità di versare un anticipo, su richiesta dello Stato membro interessato, poco dopo che la domanda di contributo finanziario del Fondo sia stata presentata alla Commissione. Tale anticipo non dovrebbe superare un determinato importo e di esso si dovrebbe tenere conto all’atto del versamento dell’importo finale del contributo finanziario. È inoltre opportuno disporre che gli anticipi versati indebitamente sono rimborsati dallo Stato membro entro un determinato periodo di breve durata. Il versamento di un anticipo non dovrebbe pregiudicare la decisione finale in merito alla mobilitazione del Fondo.
(19) Le procedure amministrative per il pagamento di un contributo finanziario dovrebbero essere il più semplici e rapide possibile. È quindi opportuno che, per gli Stati membri, disposizioni dettagliate sull’attuazione del contributo finanziario del Fondo figurino negli atti di esecuzione con cui è concesso tale contributo finanziario. Per motivi giuridici è tuttavia opportuno mantenere convenzioni di attuazione distinte per gli Stati beneficiari che non sono ancora Stati membri.
(20) La Commissione dovrebbe formulare orientamenti per fornire assistenza agli Stati membri riguardo alle modalità di accesso e ricorso efficace al Fondo e al modo più semplice per richiedere l’assistenza dello stesso.
(21) Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ha introdotto alcune modifiche nella gestione concorrente e in quella indiretta, tra cui requisiti specifici in materia di relazioni che è opportuno prendere in considerazione. Gli obblighi in materia di relazioni dovrebbero riflettere il breve periodo di attuazione delle operazioni del Fondo. Le procedure per la designazione degli organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione dovrebbero tenere conto della natura dello strumento e non ritardare il versamento del contributo finanziario del Fondo. È pertanto necessario introdurre deroghe al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
(22) È opportuno stabilire disposizioni per evitare il doppio finanziamento delle operazioni finanziate dal Fondo
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