Regulation (EU) No 671/2012 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2012 amending Council Regulation (EC) No 73/2009 as regards the application of direct payments to farmers in respect of the year 2013

Published date31 July 2012
Subject MatterAgricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 204, 31 July 2012
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31.7.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 204/11

REGOLAMENTO (UE) N. 671/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 luglio 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all’applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) I nuovi regimi di sostegno per gli agricoltori previsti dalla politica agricola comune si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2014 e sostituiranno i regimi attuali. Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4), dovrebbe continuare a costituire la base per la concessione di un sostegno al reddito degli agricoltori nel 2013.
(2) Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha istituito un regime di riduzione obbligatoria e progressiva dei pagamenti diretti («modulazione»), applicabile fino all’anno civile 2012, che comprende un’esenzione dei pagamenti diretti fino a un importo di 5 000 EUR. Di conseguenza, gli importi netti totali dei pagamenti diretti («massimali netti») che possono essere concessi in uno Stato membro dopo l’applicazione della modulazione sono stati fissati fino all’anno civile 2012. Per mantenere nell’anno civile 2013 l’importo dei pagamenti diretti a un livello simile a quello del 2012, tenendo adeguatamente conto dell’ingresso dei nuovi Stati membri in tale regime, ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009, è opportuno creare un meccanismo di aggiustamento per l’anno civile 2013 con effetto equivalente a quello della modulazione e dei massimali netti. Date le specificità del sostegno nelle regioni ultraperiferiche nell’ambito della politica agricola comune, è opportuno non applicare questo meccanismo di aggiustamento agli agricoltori di tali regioni.
(3) Per l’ordinato funzionamento dei pagamenti diretti che gli Stati membri devono effettuare in relazione alle domande presentate nell’anno civile 2013 è necessario prorogare i massimali netti fissati per gli anni civili 2012 e 2013 aggiustandoli, se necessario, in particolare tenendo conto degli aumenti derivanti dall’ingresso dei nuovi Stati membri nel regime dei pagamenti diretti.
(4) Parallelamente alla modulazione obbligatoria, il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5), ha consentito agli Stati membri di applicare una riduzione («modulazione volontaria») a tutti gli importi dei pagamenti diretti da erogare nei loro territori per un dato anno civile fino all’anno civile 2012. Per mantenere l’importo dei pagamenti diretti da effettuare in relazione alle domande presentate nell’anno civile 2013 a un livello analogo a quello del 2012, gli Stati membri che hanno fatto ricorso alla modulazione volontaria per l’anno civile 2012 dovrebbero continuare ad avere la possibilità di ridurre i pagamenti diretti per l’anno civile 2013 e di utilizzare i fondi così generati per finanziare i programmi di sviluppo rurale. Pertanto, è appropriato prevedere la possibilità di ridurre ulteriormente l’importo dei pagamenti diretti applicando un sistema di aggiustamento volontario dei pagamenti diretti per l’anno civile 2013. Tale riduzione dovrebbe integrare l’aggiustamento obbligatorio dei pagamenti diretti previsto per l’anno civile 2013.
(5) Se uno Stato membro ha applicato tassi di modulazione volontaria differenziati su base regionale per l’anno civile 2012, dovrebbe avere tale possibilità anche per l’anno civile 2013. Per salvaguardare il livello del sostegno diretto agli agricoltori, l’applicazione combinata dell’aggiustamento obbligatorio e volontario dei pagamenti diretti nell’anno civile 2013 non dovrebbe comportare una riduzione dei pagamenti diretti superiore alle riduzioni applicate nel 2012 attraverso la somma della modulazione obbligatoria e di quella volontaria. Di conseguenza, il tasso massimo di aggiustamento dei pagamenti diretti da applicare per l’anno civile 2013 in ciascuna regione non dovrebbe superare le riduzioni risultanti dalla somma della modulazione obbligatoria e di quella volontaria applicate per l’anno civile 2012.
(6) Se uno Stato membro ha fatto ricorso all’opzione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 378/2007, decidendo di non applicare il tasso massimo per il contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) agli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria nel periodo di programmazione 2007-2013, la stessa opzione dovrebbe essere disponibile per detto Stato membro in relazione ai fondi ottenuti mediante l’aggiustamento volontario dei pagamenti diretti, al fine di assicurare continuità nel finanziamento della spesa pubblica delle misure di sviluppo rurale nel 2014. Per motivi di coerenza, le disposizioni in materia di prefinanziamento per i programmi di sviluppo rurale non dovrebbero applicarsi neanche a tali fondi.
(7) Secondo il meccanismo di introduzione progressiva previsto nell’atto di adesione del 2005, il livello dei pagamenti diretti in Bulgaria e in Romania continua ad essere inferiore a quello dei pagamenti diretti applicabile negli altri Stati membri nel 2013 dopo l’aggiustamento dei pagamenti agli agricoltori nel corso del periodo transitorio. È pertanto opportuno che il meccanismo di aggiustamento non si applichi agli agricoltori in Bulgaria e in Romania.
(8) I nuovi Stati membri sono stati autorizzati a concedere pagamenti diretti nazionali integrativi a seguito dell’introduzione progressiva dei pagamenti diretti in tali Stati membri. Tale possibilità cesserà nel 2013, una volta portato a termine il calendario per la graduale introduzione dei pagamenti diretti nei nuovi Stati membri. Nei nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie, i pagamenti diretti nazionali integrativi hanno svolto un ruolo importante per sostenere il reddito degli agricoltori in determinati settori. Per quanto riguarda Cipro, lo stesso vale per gli aiuti concessi dallo Stato. Pertanto, e al fine di evitare nel 2013 una riduzione improvvisa e consistente del sostegno nei settori che beneficiano fino al 2012 di pagamenti diretti nazionali complementari e, nel caso di Cipro, di aiuti concessi dagli Stati, è opportuno prevedere per tali Stati membri la possibilità di concedere, previa autorizzazione della Commissione, aiuti nazionali transitori agli agricoltori nel 2013. Onde garantire la continuità del livello di sostegno agli agricoltori nel 2013, solo i settori che hanno beneficiato nel 2012 di pagamenti diretti nazionali integrativi e, nel caso di Cipro, di aiuti concessi dallo Stato dovrebbero essere ammissibili all’aiuto nazionale transitorio, e se quest’ultimo è concesso, esso dovrebbe essere concesso secondo le medesime condizioni applicate a tali pagamenti nel 2012.
(9) I trasferimenti finanziari al FEASR previsti dagli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009 sono connessi al quadro finanziario pluriennale del periodo 2007-2013. I pagamenti diretti che gli Stati membri devono effettuare in relazione alle domande presentate nell’anno civile 2013 avranno effetto nell’esercizio finanziario 2014 e rientreranno quindi nel prossimo quadro finanziario pluriennale. Nell’ambito di tale quadro, gli importi disponibili per la programmazione dello sviluppo rurale includono già gli importi corrispondenti ai trasferimenti finanziari previsti dagli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009. Pertanto, è opportuno sopprimere i suddetti trasferimenti finanziari.
(10) Per facilitare un utilizzo più efficiente dei fondi, il regolamento (CE) n. 73/2009 ha previsto la possibilità che gli Stati membri concedano un aiuto al di sopra dei loro massimali nazionali fino ad un importo il cui livello assicuri il mantenimento dell’aiuto nei limiti della sottoesecuzione del massimale nazionale. Detto regolamento ha previsto che tali importi siano utilizzati per il finanziamento di specifiche azioni di sostegno o siano trasferiti al FEASR ai sensi dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009. Poiché la possibilità di concedere un aiuto al di sopra dei massimali nazionali sarà abolita all’entrata in vigore del nuovo sistema di sostegno diretto, il trasferimento finanziario al FEASR previsto dall’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 dovrebbe essere mantenuto solo fino al 31 dicembre 2013.
(11) La possibilità di rendere disponibili gli importi risultanti dall’applicazione dell’aggiustamento volontario quale sostegno integrativo dell’Unione nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale e del finanziamento a titolo del FEASR per l’esercizio finanziario 2014 e la proroga dei trasferimenti finanziari previsti dall’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 non dovrebbero pregiudicare il futuro aggiustamento del livello dei pagamenti diretti ai fini di una distribuzione più equa del sostegno diretto tra gli Stati membri
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