Regulation No 99/63/EEC of the Commission of 25 July 1963 on the hearings provided for in Article 19 (1) and (2) of Council Regulation No 17

Published date20 August 1963
Subject MatterAgreements, decisions and concerted practices,Competition
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, P 127, 20 août 1963
EUR-Lex - 31963R0099 - IT 31963R0099

Regolamento n. 99/63/CEE della Commissione del 25 luglio 1963 relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. 127 del 20/08/1963 pag. 2268 - 2270
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0032
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0032
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0047
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0037
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0062
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0062


COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA REGOLAMENTI REGOLAMENTO N. 99/63/CEE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1963 relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 87 e 155,

Visto l'articolo 24 del regolamento n. 17, adottato dal Consiglio il 6 febbraio 1962 (Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato) (1);

Considerando che, in virtù dell'articolo 24 del regolamento n. 17 del Consiglio, la Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di esecuzione relative alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 di detto regolamento;

Considerando che, nella maggior parte dei casi, la Commissione avrà frequenti contatti con le imprese e associazioni di imprese nel corso dell'istruzione svolta nei loro confronti, di guisa che esse avranno modo di manifestare il proprio punto di vista sugli addebiti loro contestati;

Considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e in ossequio ai diritti fondamentali della difesa, le imprese e associazioni d'imprese devono avere il diritto di manifestare, a conclusione dell'istruzione, il proprio punto di vista su tutti gli addebiti che la Commissione intende loro contestare nelle sue decisioni;

Considerando che possono avere interesse ad essere sentite anche persone diverse delle imprese o associazioni d'imprese, nei cui confronti l'istruzione è svolta e che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento n. 17, esse devono avere la possibilità di essere sentite se lo richiedono e se dimostrano di...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT