Regulation No 99/63/EEC of the Commission of 25 July 1963 on the hearings provided for in Article 19 (1) and (2) of Council Regulation No 17
Published date | 20 August 1963 |
Subject Matter | Agreements, decisions and concerted practices,Competition |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, P 127, 20 août 1963 |
Regolamento n. 99/63/CEE della Commissione del 25 luglio 1963 relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. 127 del 20/08/1963 pag. 2268 - 2270
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 1 pag. 0032
edizione speciale danese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 1 pag. 0032
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1963-1964 pag. 0047
edizione speciale greca: capitolo 08 tomo 1 pag. 0037
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 1 pag. 0062
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 1 pag. 0062
COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA REGOLAMENTI REGOLAMENTO N. 99/63/CEE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1963 relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare gli articoli 87 e 155,
Visto l'articolo 24 del regolamento n. 17, adottato dal Consiglio il 6 febbraio 1962 (Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato) (1);
Considerando che, in virtù dell'articolo 24 del regolamento n. 17 del Consiglio, la Commissione è autorizzata ad emanare disposizioni di esecuzione relative alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 di detto regolamento;
Considerando che, nella maggior parte dei casi, la Commissione avrà frequenti contatti con le imprese e associazioni di imprese nel corso dell'istruzione svolta nei loro confronti, di guisa che esse avranno modo di manifestare il proprio punto di vista sugli addebiti loro contestati;
Considerando tuttavia che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e in ossequio ai diritti fondamentali della difesa, le imprese e associazioni d'imprese devono avere il diritto di manifestare, a conclusione dell'istruzione, il proprio punto di vista su tutti gli addebiti che la Commissione intende loro contestare nelle sue decisioni;
Considerando che possono avere interesse ad essere sentite anche persone diverse delle imprese o associazioni d'imprese, nei cui confronti l'istruzione è svolta e che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento n. 17, esse devono avere la possibilità di essere sentite se lo richiedono e se dimostrano di...
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