República Helénica contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2022:638
Date19 October 2022
Docket NumberT-850/19
Celex Number62019TJ0850
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

19 ottobre 2022 (*)

«Aiuti di Stato – Attività connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli – Regimi di aiuto concessi dalla Grecia sotto forma di abbuoni di interessi e di garanzie di Stato su prestiti esistenti e di nuovi prestiti al fine di ovviare a danni provocati da calamità naturali o da altri eventi straordinari – Decisione che dichiara i regimi di aiuto incompatibili con il mercato interno e illegittimi e che ne ordina il recupero – Aiuto limitato a zone geografiche sinistrate – Vantaggio – Carattere selettivo – Principio di buona amministrazione – Durata del procedimento – Legittimo affidamento – Termine di prescrizione – Articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589»

Nella causa T‑850/19,

Repubblica ellenica, rappresentata da E. Tsaousi, E. Leftheriotou e A.-V. Vasilopoulou, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da A. Bouchagiar e T. Ramopoulos, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, N. Półtorak e O. Porchia (relatrice), giudici,

cancelliere: I. Pollalis, amministratore

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza dell’8 febbraio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il ricorso basato sull’articolo 263 TFUE, la Repubblica ellenica chiede l’annullamento della decisione (UE) 2020/394 della Commissione, del 7 ottobre 2019, riguardante le misure SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) attuate dalla Repubblica ellenica sotto forma di abbuoni di interesse e garanzie in relazione agli incendi del 2007 (la presente decisione riguarda solo il settore agricolo) (GU 2020, L 76, pag. 4; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti

2 Nel luglio 2007, in Grecia, gli incendi hanno colpito il dipartimento di Magnesia, più precisamente il Pelio, l’isola di Skiathos, l’isola di Cefalonia, la regione dell’Acaia e il Peloponneso. Nell’agosto 2007, nuovi incendi hanno colpito le regioni di Messenia, Elidia, Arcadia, Laconia ed Eubea, nonché il demanio di Egialia nella regione dell’Acaia. A causa della situazione causata da questi incendi, il 25 agosto 2007, il primo ministro della Repubblica ellenica ha dichiarato lo stato di emergenza.

3 Successivamente, la Repubblica ellenica ha adottato misure a sostegno degli operatori attivi stabiliti nelle entità territoriali colpite dagli incendi del 2007 (in prosieguo: le «entità territoriali sinistrate»), espressamente citate in tali misure.

4 Il 22 luglio 2014 la Commissione europea ha ricevuto una denuncia relativa a presunti aiuti concessi dalla Repubblica ellenica alla Sogia Ellas AE e alle sue controllate (in prosieguo, denominate insieme: «Sogia Ellas»), società attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli, consistenti in abbuoni di interesse e garanzie statali su prestiti esistenti che dovevano essere rinegoziati e beneficiare di un periodo di grazia e su nuovi prestiti.

5 Con lettera del 25 luglio 2014, la Commissione ha chiesto alle autorità greche di fornire informazioni sugli aiuti dedotti, ciò che le autorità greche hanno fatto fornendo informazioni dettagliate sulla loro base giuridica.

6 L’11 dicembre 2015 la Commissione ha inviato una seconda lettera alle autorità greche, ponendo ulteriori domande e indicando che l’indagine su tali misure non si sarebbe limitata alla Sogia Ellas, in quanto le misure contestate avrebbero potuto essere concesse ad altri beneficiari.

7 La Commissione ha pertanto deciso di avviare un’indagine relativa ad aiuti di Stato non notificati [SA.39119 (2015/NN)] e di estenderne la portata all’intero settore agricolo greco.

8 L’11 febbraio 2016 la Repubblica ellenica ha fornito ulteriori informazioni sulle basi giuridiche degli aiuti in questione, sulle loro condizioni di concessione e sui loro beneficiari.

9 Con lettera del 17 maggio 2016, la Commissione ha notificato alla Repubblica ellenica la decisione di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in relazione all’aiuto di Stato SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) – aiuto a Sogia Ellas AE et al. (in prosieguo: la «decisione di avviare il procedimento di indagine formale»).

10 Con la pubblicazione della decisione di avviare il procedimento di indagine formale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 16 settembre 2016 (GU 2016, C 341, pag. 23), la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

11 Nella decisione di avviare il procedimento di indagine formale, la Commissione ha chiesto alle autorità greche di fornire una stima del numero di beneficiari di ciascun regime individuato nella decisione e degli importi degli aiuti in questione.

12 Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni. Le autorità greche hanno trasmesso le proprie osservazioni sulla decisione di avviare il procedimento di indagine formale il 23 settembre 2016. Nelle loro risposte, esse hanno informato la Commissione dell’impossibilità di fornire tutte le informazioni richieste, ciò che hanno infine fatto con lettere del 9 marzo 2017 e del 21 febbraio 2018.

13 Il 7 ottobre 2019 la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

14 Ai sensi della decisione impugnata, che è destinata ad applicarsi solo alle attività connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, vale a dire i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato FUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la Commissione ha deciso, segnatamente, che i regimi di aiuto istituiti con la decisione ministeriale n. 36579/B.1666/27.8.2007 (successivamente modificata) sotto forma di abbuoni di interesse e garanzie concessi dalla Repubblica ellenica (in prosieguo: le «misure contestate») costituivano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, illegittimi e incompatibili con il mercato interno, con la conseguenza che la Repubblica ellenica era tenuta a recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1 della stessa, ad eccezione dei casi espressamente previsti dagli articoli 3 e 4 di tale decisione.

Conclusioni delle parti

15 La Repubblica ellenica conclude che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

16 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la Repubblica ellenica alle spese.

In diritto

17 A sostegno del suo ricorso, la Repubblica ellenica solleva tre motivi, il primo relativo all’inesistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, il secondo relativo alla compatibilità dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e il terzo relativo alla violazione del diritto a un termine ragionevole e del principio di buona amministrazione, all’incompetenza ratione temporis della Commissione e alla violazione del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità e dei diritti della difesa.

Sul primo motivo, vertente sullinesistenza di un aiuto ai sensi dellarticolo 107, paragrafo 1, TFUE

18 Il primo motivo è suddiviso in tre parti. Con la prima parte, la Repubblica ellenica contesta alla Commissione di aver interpretato e applicato erroneamente le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Con la seconda parte, la Repubblica ellenica deduce errori di fatto e difetto di motivazione. Infine, nella terza parte, la Repubblica ellenica fa valere la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Nella misura in cui la terza parte del primo motivo e la prima parte del terzo motivo si sovrappongono parzialmente, esse devono essere esaminate nel contesto dell’esame del terzo motivo.

Sulla prima parte del primo motivo, relativa all’interpretazione e all’applicazione delle condizioni previste dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE

19 In primo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che le misure contestate non hanno un impatto negativo sul bilancio dello Stato e non comportano alcun rischio per le sue risorse finanziarie. Da un lato, infatti, la richiesta di un premio per la concessione delle garanzie avrebbe compromesso l’efficacia delle misure. Dall’altro, l’assenza di un premio sarebbe compensata da diversi fattori. Di conseguenza, il criterio secondo cui gli aiuti devono essere finanziati con risorse statali non sarebbe soddisfatto.

20 In secondo luogo, la Repubblica ellenica sostiene che le misure contestate non conferiscono un «vantaggio» ai loro destinatari, per cui tale criterio è assente, sebbene sia necessario per accertare la sussistenza di un aiuto di Stato.

21 Pur affermando di non aver agito nel caso di specie come un operatore privato, la Repubblica ellenica sostiene che le misure contestate rientrano in una logica economica di lungo periodo e che le è consentito perseguire una politica di lungo periodo, in conformità con la sua «responsabilità sociale», come è stato riconosciuto agli operatori privati. Essa sostiene che, nella specie, non si può ritenere che abbia deviato dalle regole del mercato, poiché non si può escludere che un operatore privato avrebbe agito nello stesso modo per perseguire un beneficio a lungo termine.

22 Per quanto riguarda specificamente le garanzie statali, la Repubblica ellenica sostiene che l’assenza di un premio non implica l’esistenza di un vantaggio. Da un lato, infatti, un premio avrebbe compromesso l’efficacia delle misure. D’altra parte, l’assenza di un premio sarebbe compensata da diversi elementi, tra cui il fatto che la redditività delle imprese sarebbe stata verificata e le imprese in difficoltà sarebbero state escluse, che la garanzia sarebbe stata concessa fino a un limite dell’80% di ciascun prestito, che la durata dei prestiti sarebbe stata limitata nel tempo e che essa avrebbe il diritto di recuperare l’importo pagato a titolo di...

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