Ryanair DAC v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:908
Date23 November 2023
Docket NumberC-210/21
Celex Number62021CJ0210
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

23 novembre 2023 (*)

«Impugnazione – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Mercato francese del trasporto aereo – Regime di aiuto notificato dalla Repubblica francese – Moratoria sul pagamento di tasse e di diritti aeronautici diretta a sostenere le compagnie aeree nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni subiti a seguito di un evento eccezionale – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libera prestazione di servizi»

Nella causa C‑210/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 aprile 2021,

Ryanair DAC, con sede in Swords (Irlanda), rappresentata da V. Blanc, F.-C. Laprévote e E. Vahida, avocats, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, D. Pérez de Lamo e S. Rating, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, C. Georgieva, S. Noë e F. Tomat, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da A.‑L. Desjonquères, P. Dodeller, T. Stéhelin e N. Vincent, successivamente da A.‑L. Desjonquères, T. Stéhelin e N. Vincent, e infine da A.‑L. Desjonquères e T. Stéhelin, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 ottobre 2022,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Ryanair DAC chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 febbraio 2021, Ryanair/Commissione (T‑259/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:92), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2020) 2097 final della Commissione, del 31 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56765 (2020/N) – Francia – COVID-19: Moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle imprese di trasporto pubblico aereo (GU 2020, C 294, pag. 8; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti e decisione controversa

2 I fatti della controversia, quali emergono dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

3 Il 24 marzo 2020 la Repubblica francese ha notificato alla Commissione europea, conformemente all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, una misura di aiuto sotto forma di una moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute dalle compagnie aeree (in prosieguo: il «regime di aiuto in questione»).

4 Il regime di aiuto in questione aveva come obiettivo che le compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio rilasciata in Francia in applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3) (in prosieguo: la «licenza francese»), potessero conservare liquidità sufficienti fino alla revoca delle restrizioni o dei divieti di spostamento connessi alla pandemia di COVID-19 e al ritorno a un’attività commerciale normale. Esso prevedeva che il pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute per il periodo che andava dal mese di marzo al mese di dicembre 2020 sarebbe stato differito al 1º gennaio 2021 e sarebbe stato ripartito su un periodo di 24 mesi, fino al 31 dicembre 2022. L’importo esatto delle tasse doveva essere determinato in funzione del numero di passeggeri trasportati o del numero di voli effettuati da un aeroporto francese. Inoltre, del regime di aiuto in questione dovevano beneficiare le imprese di trasporto titolari di una licenza francese, il che implicava che esse avessero il loro «principale centro di attività» in Francia.

5 Il 31 marzo 2020 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale, dopo aver concluso che il regime di aiuto in questione costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ha valutato la compatibilità di quest’ultimo con il mercato interno e, più in particolare, alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

6 A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione ha in particolare considerato che la pandemia di COVID-19 costituiva un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e che sussisteva un nesso di causalità tra i danni arrecati da tale evento e il pregiudizio compensato dal regime di aiuto in questione, nei limiti in cui quest’ultimo mirava a ridurre la crisi di liquidità delle compagnie aeree dovuta a tale pandemia, fornendo una risposta alle esigenze di tesoreria delle imprese di trasporto pubblico aereo titolari di una licenza francese.

7 In secondo luogo, dopo aver ricordato che dalla giurisprudenza della Corte risultava che potevano essere compensati solo gli svantaggi economici causati direttamente da un evento eccezionale e che la compensazione non poteva eccedere l’importo di tali svantaggi, la Commissione ha anzitutto considerato che il regime di aiuto in questione era proporzionato rispetto all’importo dei danni previsti, in quanto l’importo previsionale dell’aiuto risultava inferiore ai danni commerciali attesi a seguito della crisi derivante dalla pandemia di COVID-19.

8 La Commissione ha poi considerato che il regime di aiuto in questione era definito in modo non discriminatorio, dal momento che i beneficiari del regime includevano tutte le compagnie aeree titolari di licenze francesi. A tale riguardo, essa ha sottolineato che il fatto che l’aiuto fosse concesso sotto forma di una moratoria su talune tasse che gravano anche sul bilancio delle compagnie aeree titolari di licenze di esercizio rilasciate da altri Stati membri non incideva sul suo carattere non discriminatorio, in quanto il regime di aiuto in questione mirava a compensare i danni subiti dalle compagnie aeree titolari di licenze francesi. Il regime di aiuto in questione resterebbe quindi proporzionato rispetto al suo obiettivo di compensare i danni causati dalla pandemia di COVID-19. In particolare, il regime di aiuto in questione contribuirebbe a preservare la struttura del settore aereo per le compagnie aeree titolari di licenze francesi. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che le autorità francesi avessero dimostrato in tale fase che il regime di aiuto in questione non avrebbe ecceduto i danni direttamente causati dalla crisi dovuta alla pandemia di COVID-19.

9 La Commissione ha così deciso – in considerazione degli impegni assunti dalla Repubblica francese, e in particolare di quello di trasmetterle e di sottoporre al suo accordo una metodologia dettagliata di come tale Stato membro intendeva quantificare, a posteriori e per ciascun beneficiario, l’importo dei danni connessi alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19 – di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuto in questione.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 maggio 2020, la Ryanair ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

11 A sostegno del suo ricorso, la Ryanair ha dedotto quattro motivi, vertenti, il primo, su una violazione dei principi di non discriminazione in base alla nazionalità e della libera prestazione dei servizi, il secondo, su un errore manifesto di valutazione nell’esame della proporzionalità del regime di aiuto in questione rispetto ai danni causati dalla pandemia di COVID-19, il terzo, sul fatto che la Commissione aveva violato i suoi diritti procedurali nel rifiutare di avviare il procedimento d’indagine formale malgrado l’esistenza di seri dubbi che avrebbero dovuto condurre all’avvio di un siffatto procedimento, e, il quarto, sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

12 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso dedotti dalla Ryanair in quanto infondati. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, esso ha considerato, in particolare alla luce della motivazione che aveva portato al rigetto dei primi due motivi di ricorso, che non era necessario esaminarne la fondatezza. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, senza pronunciarsi sulla ricevibilità dello stesso.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

13 Con la sua impugnazione, la Ryanair chiede che la Corte voglia:

– annullare la sentenza impugnata;

– annullare la decisione controversa;

– condannare la Commissione e la Repubblica francese alle spese o, in subordine;

– annullare la sentenza impugnata, e

– rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

14 La Commissione chiede che la Corte voglia:

– respingere l’impugnazione e

– condannare la ricorrente alle spese.

15 La Repubblica francese chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione.

Sull’impugnazione

16 A sostegno della sua impugnazione, la Ryanair deduce cinque motivi. Il primo motivo di impugnazione verte su errori di diritto in quanto il Tribunale ha erroneamente respinto il motivo del ricorso in primo grado vertente su una violazione del principio di non discriminazione. Il secondo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su un manifesto snaturamento dei fatti nell’esame del motivo di tale ricorso relativo alla violazione della libera circolazione dei servizi. Il terzo motivo di...

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