Ryanair DAC v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:905
Date23 November 2023
Docket NumberC-209/21
Celex Number62021CJ0209
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

23 novembre 2023 (*)

«Impugnazione – Aiuto di Stato – Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE – Mercato svedese del trasporto aereo – Regime di aiuto notificato dal Regno di Svezia – Garanzie su prestiti dirette a sostenere le compagnie aeree nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia – Principi di proporzionalità e di non discriminazione – Libera prestazione di servizi»

Nella causa C‑209/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 1° aprile 2021,

Ryanair DAC, con sede in Swords (Irlanda), rappresentata da V. Blanc, F.-C. Laprévote e E. Vahida, avocats, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, e D. Pérez de Lamo e S. Rating, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, S. Noë e F. Tomat, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Repubblica francese, rappresentata inizialmente da A.‑L. Desjonquères, P. Dodeller, T. Stéhelin e N. Vincent, successivamente da A.‑L. Desjonquères, T. Stéhelin e N. Vincent, e infine da A.‑L. Desjonquères e T. Stéhelin, in qualità di agenti,

Regno di Svezia, rappresentato inizialmente da O. Simonsson, H. Eklinder, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A.M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson e H. Shev, e successivamente da O. Simonsson, H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, A.M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, R. Shahsavan Eriksson e H. Shev, in qualità di agenti,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, O. Spineanu-Matei, J.-C. Bonichot, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: G. Pitruzzella,

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 ottobre 2022,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 marzo 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Ryanair DAC chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 febbraio 2021, Ryanair/Commissione (T‑238/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:91), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione C(2020) 2366 final della Commissione, dell’11 aprile 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56812 (2020/N) – Svezia – COVID-19: regime di garanzie sui prestiti alle compagnie aeree (GU 2020, C 269, pag. 2; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Fatti e decisione controversa

2 I fatti della controversia, quali emergono dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

3 Il 3 aprile 2020 il Regno di Svezia ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto sotto forma di un regime di garanzie sui prestiti a determinate compagnie aeree (in prosieguo: il «regime di aiuto in questione»). Il regime di aiuto in questione doveva consentire alle compagnie aeree titolari di una licenza di esercizio rilasciata da tale Stato membro (in prosieguo: la «licenza svedese»), che contribuivano alla «connettività» del territorio svedese, di disporre di liquidità sufficienti per evitare che i turbamenti causati dalla pandemia di COVID-19 compromettessero la loro redditività e per preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo la crisi sanitaria. Del regime di aiuto in questione dovevano beneficiare tutte le compagnie aeree titolari, al 1° gennaio 2020, della licenza svedese per esercitare attività commerciali nel settore dell’aviazione a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3), ad eccezione delle compagnie aeree la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi non di linea di trasporto aereo di passeggeri. L’importo massimo dei prestiti garantiti a titolo di tale regime ammontava a 5 miliardi di corone svedesi (SEK) (circa EUR 455 milioni). Le garanzie, relative a crediti all’investimento e a crediti per il capitale circolante, potevano essere concesse al più tardi fino al 31 dicembre 2020, per una durata massima di sei anni.

4 L’11 aprile 2020 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale, dopo aver concluso che il regime di aiuto in questione costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ha valutato la compatibilità di quest’ultimo con il mercato interno alla luce della sua comunicazione del 19 marzo 2020, intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» [C(2020) 1863, GU 2020, C 91 I, pag. 1], come modificata dalla sua comunicazione del 3 aprile 2020 [C(2020) 2215, GU 2020, C 112 I, pag. 1] (in prosieguo: il «quadro temporaneo»).

5 A tale riguardo, in primo luogo, la Commissione ha rilevato che, conformemente al regolamento n. 1008/2008, le compagnie aeree ammissibili al regime di aiuto in questione avevano il loro «principale centro di attività» in Svezia e che la loro situazione finanziaria era regolarmente controllata dall’autorità nazionale responsabile del rilascio delle licenze. Essa ha considerato, inoltre, che la gestione di servizi di linea di trasporto passeggeri da parte dei beneficiari della misura in questione poteva svolgere un ruolo importante nella «connettività» del paese e che, di conseguenza, i criteri di ammissibilità di tale regime erano pertinenti per individuare le compagnie aeree aventi un legame con la Svezia e che contribuivano alla «connettività» di quest’ultima, conformemente all’obiettivo di detto regime. In secondo luogo, essa ha considerato che il regime di aiuto in questione era necessario, adeguato e proporzionato per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia svedese, e che soddisfacesse tutte le condizioni pertinenti di cui al punto 3.2 del quadro temporaneo, intitolato «Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti».

6 Essa ha quindi concluso che il regime di aiuto in questione era compatibile con il mercato interno conformemente all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e, pertanto, non ha sollevato obiezioni nei suoi confronti.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

7 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° maggio 2020, la Ryanair ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

8 A sostegno del suo ricorso, la Ryanair ha dedotto quattro motivi, vertenti, il primo, su una violazione dei principi di non discriminazione in base alla nazionalità e della libera prestazione dei servizi, il secondo, su una violazione dell’obbligo di bilanciamento tra gli effetti benefici dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata, il terzo, sul fatto che la Commissione aveva violato i suoi diritti procedurali nel rifiutare di avviare il procedimento d’indagine formale malgrado l’esistenza di seri dubbi sulla compatibilità della misura notificata con il mercato interno, e, il quarto, sulla violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

9 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso dedotti dalla Ryanair in quanto infondati. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, esso ha considerato, in particolare alla luce della motivazione che aveva portato al rigetto dei primi due motivi di ricorso, che non era necessario esaminarne la fondatezza. Di conseguenza, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, senza pronunciarsi sulla ricevibilità dello stesso.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

10 Con la sua impugnazione, la Ryanair chiede che la Corte voglia:

– annullare la sentenza impugnata;

– annullare la decisione controversa;

– condannare la Commissione, la Repubblica francese e il Regno di Svezia alle spese o, in subordine;

– annullare la sentenza impugnata, e

– rinviare la causa dinanzi al Tribunale e riservare le spese.

11 La Commissione e il Regno di Svezia chiedono che la Corte voglia:

– respingere l’impugnazione, e

– condannare la ricorrente alle spese.

12 La Repubblica francese chiede che la Corte voglia respingere l’impugnazione.

Sull’impugnazione

13 A sostegno della sua impugnazione, la Ryanair deduce cinque motivi. Il primo motivo di impugnazione verte su errori di diritto in quanto il Tribunale ha erroneamente respinto il motivo del ricorso in primo grado vertente su una violazione del principio di non discriminazione. Il secondo motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su un manifesto snaturamento dei fatti nell’esame del motivo di tale ricorso vertente sulla violazione della libera circolazione dei servizi. Il terzo motivo di impugnazione verte sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto escludendo l’applicazione del criterio del bilanciamento tra gli effetti benefici e gli effetti negativi del regime di aiuto. Il quarto motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su un manifesto snaturamento dei fatti, in quanto il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non aveva violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE. Il quinto motivo di impugnazione verte su un errore di diritto e su un manifesto snaturamento dei fatti commessi dal Tribunale nel decidere di non esaminare la fondatezza del terzo motivo del ricorso in primo grado, relativo a una violazione dei diritti procedurali della ricorrente.

Sul primo motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

14 Con il suo primo motivo di impugnazione, che comprende quattro parti e riguarda i punti...

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