Ryanair DAC and Malta Air ltd. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:831
Date20 December 2023
Docket NumberT-494/21
Celex Number62021TJ0494
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

20 dicembre 2023 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Francia a favore di Air France e di Air France-KLM nel contesto della pandemia di COVID-19 – Ricapitalizzazione – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Lesione sostanziale alla posizione del ricorrente sul mercato – Ricevibilità – Determinazione del beneficiario dell’aiuto nell’ambito di un gruppo di società»

Nella causa T‑494/21,

Ryanair DAC, con sede in Swords (Irlanda),

Malta Air ltd., con sede in Pietà (Malta),

rappresentate da F.-C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis e D. Pérez de Lamo, avocats,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, J. Carpi Badía e C. Georgieva, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata da P.-L. Krüger e J. Möller, in qualità di agenti,

da

Repubblica francese, rappresentata da A.-L. Desjonquères, P. Dodeller, T. Stéhelin, B. Fodda e T. Lechevallier, in qualità di agenti,

da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M. Bulterman, C. Schillemans e J. Langer, in qualità di agenti, assistiti da S. Corrijn, avocat,

da

Air France-KLM, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da J. Derenne e D. Vallindas, avocats,

e da

Société Air France, con sede in Tremblay-en-France (Francia), rappresentata da J. Derenne e D. Vallindas,

intervenienti

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto da M. van der Woude, presidente, A. Kornezov (relatore), G. De Baere, D. Petrlík e S. Kingston, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 22 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il loro ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, la Ryanair DAC e la Malta Air ltd., ricorrenti, chiedono l’annullamento della decisione C(2021) 2488 final della Commissione, del 5 aprile 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.59913 – Francia – COVID-19 – Ricapitalizzazione di Air France e di Air France-KLM (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Fatti all’origine della controversia

2 La Société Air France (in prosieguo: la «Air France») e la Air France-KLM (in prosieguo: la «holding Air France-KLM») fanno parte del gruppo Air France-KLM. Secondo la decisione impugnata, tale gruppo include altresì, in particolare, la Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (in prosieguo: la «KLM»), la «Air France-KLM International Mobility (Suisse)», la «Blueteam V (France)», la «BigBlank (France)», la «Air France-KLM Finance (France)» e la «Transavia Company (France)».

3 Secondo la decisione impugnata, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi detengono, rispettivamente, il 14,3% e il 14% del capitale della holding Air France-KLM, e la Repubblica francese dispone anche del 21% dei diritti di voto in quest’ultima. A sua volta, la holding Air France-KLM detiene il 100% delle azioni della Air France e, direttamente e indirettamente, il 93,48% del capitale sociale della KLM. La suddetta holding detiene pure il 99,7% dei diritti economici, ossia i diritti ai dividendi, e il 49% dei diritti di voto della KLM. La medesima holding detiene il 100% delle quote delle altre società figlie elencate al precedente punto 2.

4 La decisione impugnata fa parte di una serie di altre misure di aiuto di Stato destinate a sostenere il settore dell’aviazione e, più in particolare, le società facenti parte del gruppo Air France-KLM.

5 In particolare, il 4 maggio 2020, la Commissione europea ha autorizzato un aiuto individuale concesso dalla Repubblica francese alla Air France, sotto forma, da un lato, di una garanzia di Stato pari al 90% su un prestito di importo pari a EUR 4 miliardi concesso da un consorzio di banche e, dall’altro, di un prestito d’azionista di importo pari a un massimo di EUR 3 miliardi (in prosieguo: il «prestito d’azionista»), mediante la decisione C(2020) 2983 final, relativa all’aiuto di Stato SA.57082 (2021/N) – Francia – COVID-19 – Francia – COVID-19 – Quadro temporaneo, [articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE] – Garanzia e prestito d’azionista a favore della Air France, come rettificata con le decisioni C(2020) 9384 final della Commissione, del 17 dicembre 2020, e C(2021) 5701 final della Commissione, del 26 luglio 2021 (in prosieguo: la «decisione Air France»), inserita nel fascicolo agli atti del Tribunale.

6 Nella decisione Air France, la Commissione ha considerato che i beneficiari dell’aiuto in questione erano Air France e le società figlie da essa controllate. Tuttavia, né la holding Air France-KLM né le sue altre società figlie, ivi incluse la KLM e le società da essa controllate, sono state considerate beneficiarie di tale aiuto.

7 Il 13 luglio 2020 la Commissione ha autorizzato un aiuto individuale concesso dal Regno dei Paesi Bassi a favore della KLM, consistente, da un lato, in una garanzia di Stato per un prestito concesso alla KLM da un consorzio di banche, e, dall’altro, in un prestito di Stato pari ad un totale di EUR 3,4 miliardi, mediante la sua decisione C(2020) 4871 final, del 13 luglio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57116 (2020/N) – Paesi Bassi – COVID-19: Garanzia di Stato e prestito di Stato a favore della KLM (in prosieguo: la «decisione KLM»).

8 Il 31 marzo 2021 la Repubblica francese ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e della comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 intitolata «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19» (GU 2020, C 91 I, pag. 1), come modificata il 1° febbraio 2021 (GU 2021, C 34, pag. 6) (in prosieguo: il «quadro temporaneo»), un aiuto individuale nella forma di ricapitalizzazione della Air France e della holding Air France-KLM di importo totale pari a EUR 4 miliardi (in prosieguo: la «misura in questione»). La misura in questione consiste, da un lato, in una partecipazione della Repubblica francese a un progetto di aumento di capitale per un importo massimo di EUR 1 miliardo (in prosieguo: la «partecipazione al capitale») e, dall’altro, nella conversione del prestito d’azionista, che è stato oggetto della decisione Air France, in uno strumento ibrido (in prosieguo: lo «strumento ibrido»).

9 Il 5 aprile 2021 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, con la quale ha concluso che la misura in questione costituiva un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo.

10 Nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che le beneficiarie della misura in questione erano, da un lato, la Air France e le sue controllate e, dall’altro, la holding Air France-KLM e le società figlie da quest’ultima controllate (in prosieguo: le «beneficiarie»), ad eccezione della KLM e delle sue società figlie.

11 Con sentenza del 19 maggio 2021, Ryanair/Commissione (KLM; COVID-19) (T‑643/20, EU:T:2021:286), il Tribunale ha annullato la decisione KLM, per il motivo che essa era viziata da un difetto di motivazione riguardo alla determinazione del beneficiario della misura di aiuto controversa.

Conclusioni delle parti

12 Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare la Commissione alle spese.

13 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare le ricorrenti alle spese.

14 La Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi, la Air France e la holding Air France-KLM chiedono il rigetto del ricorso in quanto infondato e la condanna delle ricorrenti alle spese.

15 La Repubblica francese chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto irricevibile per la parte in cui le ricorrenti contestano la fondatezza della decisione impugnata, e respingerlo nel merito per la restante parte.

In diritto

Sulla ricevibilità

16 Le ricorrenti sostengono, innanzitutto, di essere soggetti «interessati» ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), e di essere pertanto legittimate ad agire per difendere i propri diritti procedurali. Inoltre, esse ritengono che la loro posizione concorrenziale sul mercato sia stata pregiudicata in modo sostanziale dalla misura in questione e che, di conseguenza, esse sono legittimate ad agire anche per contestare la fondatezza della decisione impugnata.

17 La Commissione, la Repubblica federale di Germania, il Regno dei Paesi Bassi, la Air France e la holding Air France-KLM non contestano la ricevibilità del ricorso.

18 Per contro, la Repubblica francese sostiene che le ricorrenti non sono legittimate ad agire per contestare la fondatezza della decisione impugnata.

19 Nel caso di specie, è pacifico che le ricorrenti sono concorrenti della Air France e nessuno mette in dubbio che, di conseguenza, esse devono essere considerate come soggetti «interessati» ai sensi dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, legittimati ad agire al fine di salvaguardare i diritti procedurali che traggono dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

20 Per quanto riguarda la legittimazione delle ricorrenti a contestare la fondatezza della decisione impugnata, si deve ricordare che la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro un atto di cui non è destinataria, a norma dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, è subordinata alla condizione che le sia riconosciuta la legittimazione ad agire, la quale si presenta in due ipotesi. Da un lato, un simile ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente ed individualmente. Dall’altro, tale persona può proporre un ricorso contro un atto...

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