Opinion of Advocate General Hogan delivered on 15 April 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:304
Date15 April 2021
Celex Number62020CC0233
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

GERARD HOGAN

presentate il 15 aprile 2021 (1)

Causa C233/20

WD

contro

job-medium GmbH, in liquidazione

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Indennità per ferie annuali non godute versata alla cessazione del rapporto di lavoro — Cessazione del rapporto di lavoro a causa di dimissioni senza giusta causa»






I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (2).

2. Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra WD e il suo ex datore di lavoro, un’impresa denominata job-medium. La controversia verte sulla domanda di WD diretta a ottenere un’indennità per ferie annuali non godute prima della cessazione del suo rapporto di lavoro nel particolare contesto in cui la cessazione è dovuta ad una decisione del lavoratore di porre fine anticipatamente al contratto senza aver dato il preavviso necessario.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

1. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

3. L’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), rubricato «Condizioni di lavoro giuste ed eque», così dispone:

«1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite».

2. Direttiva 2003/88

4. L’articolo 7 della direttiva 2003/88, rubricato «Ferie annuali», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.

2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».

B. Diritto austriaco

5. L’articolo 10, paragrafi 1 e 2, dell’Urlaubsgesetz (legge del 7 luglio 1976 in materia di ferie; in prosieguo: l’«UrlG») (3), come modificato, dispone quanto segue:

«(1) Alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto, per l’anno di riferimento in cui cessa il rapporto di lavoro, a un’indennità a titolo di compenso per le ferie corrispondenti alla durata del periodo di servizio maturato nell’anno di riferimento rispetto al complessivo anno di riferimento. Le ferie già godute sono detratte dal periodo di ferie annuali pro rata temporis (...).

(2) L’indennità non è dovuta se il lavoratore pone fine anticipatamente al rapporto di lavoro senza giusta causa».

III. Fatti del procedimento principale

6. WD ha lavorato alle dipendenze della job-medium dal 25 giugno 2018 al 9 ottobre 2018. Il 9 ottobre 2018 egli ha posto fine anticipatamente al contratto di lavoro senza aver dato il necessario preavviso. Il diritto alle ferie annuali maturato per il periodo di occupazione era di 7,33 giorni lavorativi, di cui 4 erano stati goduti. Pertanto, al termine del rapporto lavorativo, egli vantava un diritto a ferie non godute pari a 3,33 giorni lavorativi. La job-medium, richiamandosi a tal fine all’articolo 10, paragrafo 2, dell’UrlG, ai sensi del quale l’indennità per ferie annuali non è dovuta al lavoratore in caso di dimissioni anticipate e senza giusta causa, non ha versato al ricorrente alcuna indennità finanziaria.

7. Ritenendo tale disposizione contraria al diritto dell’Unione, WD ha proposto un ricorso per ottenere il pagamento di tale indennità. Il suo ricorso è stato respinto in primo grado e in appello sulla base dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’UrlG.

8. Il giudice del rinvio, nella sua domanda pregiudiziale, indica che la perdita del diritto al versamento dell’indennità per ferie annuali non godute ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’UrlG è limitata al caso in cui il lavoratore si dimetta senza giusta causa. In tale contesto, una giusta causa sussiste quando, al momento delle dimissioni, non risulti ragionevole pretendere dal lavoratore la prosecuzione del rapporto di lavoro, nemmeno per la durata del termine di preavviso.

9. L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) precisa che la finalità di tale disposizione è, da un lato, punitiva, poiché mira a dissuadere il lavoratore dal porre fine anticipatamente al rapporto di lavoro senza giusta causa e, dall’altro, economica, poiché mira ad attenuare l’impatto finanziario sul datore di lavoro della perdita imprevedibile di uno dei suoi lavoratori.

10. Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla compatibilità dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’UrlG con l’articolo 7 della direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte nella sua giurisprudenza, nonché con l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta.

11. In particolare, da tale giurisprudenza discende che la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie annuali di cui non abbia potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che un’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88 tale da incentivare un lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali al fine di incrementare la propria retribuzione sarebbe incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l’istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite.

12. A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva, da un lato, che, in caso di dimissioni senza giusta causa del lavoratore, è il lavoratore a decidere unilateralmente di non esercitare il suo diritto a beneficiare delle ferie, in natura o sotto forma di indennità finanziaria. Dall’altro lato, il riconoscimento del diritto all’indennità in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro in assenza di giusta causa sarebbe contrario al principio secondo cui nessuno può beneficiare di un diritto derivante da una condotta illecita.

IV. Questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

13. In tale contesto, con decisione del 29 aprile 2020, pervenuta alla Corte il 4 giugno 2020, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se una disposizione nazionale in base alla quale un’indennità sostitutiva delle ferie per l’anno di lavoro in corso (l’ultimo) non sia dovuta laddove il lavoratore ponga fine senza giusta causa, anticipatamente e unilateralmente al rapporto di lavoro (“dimissioni”) sia compatibile con l’articolo 31, paragrafo 2, della [Carta] e con l’articolo 7 della direttiva [2003/88].

2) In caso di risposta negativa a tale questione:

Se occorra ulteriormente esaminare se per il lavoratore fosse impossibile fruire delle ferie.

In base a quali criteri debba essere compiuto l’esame suindicato».

14. WD, la job-medium...

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