La tassazione dei finanziamenti societari in Austria

AuthorEva Eberhartinger - Matthias Petutschnig
PositionLLM è Professore ordinario e Direttore del 'Tax Management Group' del Dipartimento di Finanza, Contabilità e Statistica dell'Università di Vienna (Vienna University of Economics and Business) - Ricercatore e Professore associato del 'Tax Management Group' del Dipartimento di Finanza, Contabilità e Statistica dell'Università di Vienna (Vienna ...
Pages1-30
Studi Tributari Europei 1/2010
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La tassazione dei finanziamenti societari
in Austria
Eva Eberhartinger e Matthias Petutschnig1
1. Introduzione
In Austria, la fonte del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche,
inclusi i soci delle società di persone, è l’Einkommensteuergesetz (EStG)
(Codice dell'imposta sui redditi delle persone fisiche) del 1988. Il regime dei
redditi delle società è invece contenuto nel Körperschaftsteuergesetz (KStG)
(Codice dell'imposta delle società), anch’esso del 1988. L’EStG è di norma
applicabile alle persone fisiche, ma, così come il KStG fa spesso richiamo
alle disposizioni del EStG, anche quest’ultimo è spesso di riferimento per le
società.
Le società con sede sociale o sede dell'amministrazione in Austria sono
soggette ad una tassazione universale del loro reddito ovunque sia prodotto
e con aliquota del 25% 2.
I dividendi distribuiti ai soci persone fisiche sono soggetti a ritenuta, nella
misura del 25%, trattenuta da parte della società distributrice degli utili3
che viene riconosciuta come credito d’imposta.
I dividendi distribuiti ad una società, sono invece esclusi dalla ritenuta da
parte della società controllante4. Comunque in certe situazioni5
1 Prof. Dr Eva Eberhartinger, LLM è Professore ordinario e Direttore del “Tax Management
Group” del Dipartimento di Finanza, Contabilità e Statistica dell'Università di Vienna (Vienna
University of Economics and Business) e Vice Rettore finanziario della medesima Università.
Matthias Petutschnig è ricercatore e Professore associato del “Tax Management Group” del
Dipartimento di Finanza, Contabilità e Statistica dell'Università di Vienna (Vienna University
of Economics and Business).
2 § 22(1) KStG.
3 § 93 et seq EStG
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(partecipazione almeno al 25% del capitale sociale o partecipazione
indiretta al capitale sociale con una controllante residente, e partecipazione
almeno al 10% del capitale sociale con una controllante non residente) la
società distributrice dei dividendi è obbligata ad applicare una ritenuta del
25%. Tale ritenuta verrà o riconosciuta come credito d’imposta sull’intero
imponibile del reddito della società che riceve il dividendo o rimborsata6.
Nel caso di finanziamento con debito, l’Austria consente la deducibilità degli
interessi con notevole libertà.
Di solito, infatti, una società austriaca è fiscalmente libera di decidere come
finanziare la propria attività (“freedom of finance”)7. Per questa ragione gli
interessi pagati sono, in genere, deducibili indipendentemente se essi siano
erogati con rata fissa, variabile o commisurati alla partecipazione agli utili.
Senza particolari limiti posti dall’applicazione codicistica o dalla sua
interpretazione da parte della giurisprudenza della Corte Suprema
Amministrativa Austriaca.
Questo lavoro affronta a grandi linee il regime fiscale del finanziamento con
capitale proprio o a debito delle società 8 distinguendo il contesto domestico
e quello transfontaliero, sempre con il parametro della neutralità fiscale.
Nel paragrafo 1 è descritto il tipico regime generale fiscale nel
finanziamento con capitale proprio ed a debito, nello scenario domestico ed
in quello transfontaliero. Il Paragrafo 2 esamina i regimi specifici come il
finanziamento dei soci, la thin capitalization, “i finanziamenti ibridi”, ed altri
istituti che negano la deducibilità degli interessi. I Paragrafi 3 e 4 analizzano
la rispondenza del regime fiscale del finanziamento alla società, con due
distinti punti di riferimento: quello della neutralità fiscale e quello del diritto
comunitario. Il Paragrafo 5 contiene le conclusioni.
4 § 10 KStG.
5 § 94 EStG and § 94a EStG.
6 § 94 and 94a EStG.
7 Schuchter, Branch Report Austria, IFA Cahiers, Vol 93B, 105.
8 I finanziamenti delle società di persone sono escluse dalla trattazione di questo articolo.

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