Twenty-fourth Commission Directive 2000/6/EC of 29 February 2000 adapting to technical progress Annexes II, III, VI and VII to Council Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products (Text with EEA relevance)

Published date01 March 2000
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 56, 01 March 2000
EUR-Lex - 32000L0006 - IT 32000L0006

Ventiquattresima direttiva 2000/6/CE della Commissione, del 29 febbraio 2000, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 79/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 01/03/2000 pag. 0042 - 0046


VENTIQUATTRESIMA DIRETTIVA 2000/6/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2000

recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 79/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/62/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il parere del comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

(1) Quando sono usati nella fabbricazione dei cosmetici i derivati del sego come gli acidi grassi, la glicerina, gli esteri degli acidi grassi e i saponi, nonché i prodotti derivati quali gli alcoli grassi, le ammine grasse e gli amidi grassi, sono considerati sicuri quanto al rischio di encefalopatie spongiformi trasmissibili, purché siano stati preparati rispettando rigorosamente determinati processi fisico-chimici, fra cui la temperatura quale parametro determinante dal quale dipendono le corrispondenti condizioni di pressione; è pertanto necessario modificare l'allegato II della suddetta direttiva.

(2) È stato appurato che l'uso protratto di idrochinone quale crema schiarente per la pelle ha effetti secondari nocivi; tale uso pertanto non può più essere autorizzato; è pertanto necessario modificare l'allegato III, prima parte, della suddetta direttiva; dagli studi condotti risulta però che la concentrazione dell'idrochinone nelle tinture per capelli non ha effetti nocivi per la salute se non è superiore allo 0,3 % e che è pertanto necessario modificare di conseguenza la suddetta prima parte dell'allegato III.

(3) In base ai dati scientifici...

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