AB v Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:274
Docket NumberC-511/19
Date15 April 2021
Celex Number62019CJ0511
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 aprile 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Lavoratori collocati in riserva di manodopera fino alla risoluzione del loro contratto di lavoro – Riduzione retributiva e riduzione o perdita dell’indennità di licenziamento – Regime applicabile ai lavoratori del settore pubblico prossimi al pensionamento a tasso intero – Riduzione delle spese retributive del settore pubblico – Articolo 6, paragrafo 1 – Finalità legittima di politica sociale – Situazione di crisi economica»

Nella causa C‑511/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Areios Pagos (Corte di cassazione, Grecia), con decisione dell’11 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 4 luglio 2019, nel procedimento

AB

contro

Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da A. Prechal, presidente di sezione, N. Wahl, F. Biltgen (relatore), L.S. Rossi e J. Passer, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per AB, da D. Vervesos e D. Vasileiou, dikigoroi;

– per l’Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis, da V. Kounelis, dikigoros;

– per il governo ellenico, da E.-M. Mamouna, G. Papadaki, A. Dimitrakopoulou e K. Georgiadis, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da D. Martin e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 novembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra AB e l’Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis (in prosieguo: l’«OAKA») in merito al collocamento del primo, conformemente al diritto nazionale in materia, in regime di riserva di manodopera prima del suo pensionamento.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 L’articolo 1 della direttiva 2000/78 prevede che la stessa mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, in particolare, sull’età, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

4 L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così recita:

«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga».

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (...)

(...)».

5 L’articolo 3, paragrafo 1, della suddetta direttiva così recita:

«Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(...)

c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

(...)».

6 L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva così dispone:

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all’occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l’inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;

(...)».

Diritto greco

7 L’articolo 34, intitolato «Soppressione di posti vacanti di diritto privato e riserva di manodopera», del Nómos 4024/2011: Syntaxiodotikés rythmíseis, eniaío misthológio – vathmológio, ergasiakí efedreía kai álles diatáxeis efarmogís tou mesopróthesmou plaisíou dimosionomikís stratigikís 2012-2015 (legge 4024/2011 recante disposizioni relative ai regimi pensionistici, al tariffario unitario delle retribuzioni e delle qualifiche, alla riserva di manodopera e ad altre disposizioni attuative del quadro strategico di bilancio a medio termine 2012-2015), del 27 ottobre 2011 (FEK A’ 226), come modificato dal decreto legge del 16 dicembre 2011 convertito in legge dall’articolo 1 del Nómos 4047/2012 (legge 4047/2012), del 23 febbraio 2012 (FEK A’ 31) (in prosieguo: la «legge 4024/2011»), nei suoi paragrafi da 1 a 4 e 8, prevede quanto segue:

«1. L’articolo 37, paragrafo 7, della legge 3986/2011 (FEK A’ 152) è sostituito come segue:

(...)

c) Il personale sottoposto al regime di riserva di manodopera continua a percepire, a decorrere dal collocamento in tale regime e per 12 mesi o, se previsto da disposizioni più specifiche, 24 mesi, il 60% dello stipendio base percepito al momento del collocamento in tale regime.

(...)

e) Il collocamento in regime di riserva di manodopera viene considerato come un preavviso di licenziamento con tutte le conseguenze giuridiche che esso comporta e la retribuzione versata al personale soggetto al detto regime conformemente alle disposizioni di cui alla lettera c) è calcolata mediante compensazione con l’indennità di licenziamento eventualmente dovuta alla fine del periodo di riserva di manodopera.

(...)

2. Sono soppressi i posti di lavoro dei lavoratori vincolati da un rapporto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato nell’amministrazione, nelle persone giuridiche di diritto pubblico, negli enti territoriali di primo e secondo grado e nelle loro controllate, nelle persone giuridiche di diritto privato appartenenti allo Stato o a persone giuridiche di diritto pubblico o a enti territoriali, nel senso che esse svolgano una funzione loro affidata dallo Stato, dall’amministrazione o dagli enti territoriali o che siano vigilate dallo Stato, dall’amministrazione o dagli enti territoriali, o che il loro consiglio di amministrazione sia nominato e controllato in maggioranza dallo Stato, dall’amministrazione o dagli enti territoriali, o che almeno il 50% del loro bilancio annuale sia sovvenzionato in modo permanente ai sensi delle pertinenti disposizioni per mezzo di fondi degli organismi sopraccitati, nonché le imprese, gli enti e le società per azioni pubbliche che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni del capitolo I della legge 3429/2005 (A’ 314), come modificate dall’[articolo 1,] paragrafo 1, lettera a), della legge 3899/2010 (A’ 212), che sono vacanti al momento dell’entrata in vigore della presente legge. (...)

3. Il contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato dei dipendenti in servizio presso gli enti summenzionati (...) cessa per legge e de jure al momento in cui detti dipendenti maturano i requisiti che danno diritto al pensionamento di vecchiaia, corrispondente a 35 anni di iscrizione al regime previdenziale, a condizione che tale diritto sia acquisito, conformemente alle disposizioni pertinenti, fino al 31 dicembre 2013 incluso. (...)

4. I lavoratori di cui al paragrafo precedente sono collocati de jure in regime di riserva di manodopera a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino alla risoluzione del loro rapporto di lavoro secondo le modalità di cui al paragrafo precedente (...).

(...)

8. La durata della riserva di manodopera non supera i 24 mesi per quanto riguarda i lavoratori di cui al paragrafo 4 (...)».

8 Ai sensi dell’articolo 8, secondo comma, del Nómos 3198/1955: Perí tropopoiíseos kai synpliróseos ton perí katangelías tis schéseos ergasías diatáxeon (legge 3198/1955 che modifica ed integra le disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro), del 23 aprile 1955 (FEK A’ 98), nella versione in vigore all’epoca dei fatti oggetto del procedimento principale (in prosieguo: la «legge 3198/1955»):

«I lavoratori iscritti ad un ente di assicurazione pensionistica, che abbiano soddisfatto o soddisfino i requisiti che danno diritto al versamento di una pensione di vecchiaia a tasso intero, possono, (...) se hanno lo status di impiegato, o abbandonare il loro impiego, o essere dispensati dalle loro funzioni dal loro datore di lavoro, percependo, in tali casi, se sono coperti da un’assicurazione complementare, il 40% dell’indennità di licenziamento alla quale hanno diritto in forza delle disposizioni vigenti in caso di risoluzione...

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