W. J. contra L. J. et J. J. reprezentowani przez przedstawicielkę ustawową A. P.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:371
Date12 May 2022
Docket NumberC-644/20
Celex Number62020CJ0644
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

12 maggio 2022 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Determinazione della legge applicabile – Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari – Articolo 3 – Residenza abituale del creditore – Momento in cui determinare la residenza abituale – Illecito mancato ritorno di un minore»

Nella causa C‑644/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunale regionale di Poznań, Polonia), con decisione del 10 novembre 2020, pervenuta in cancelleria il 26 novembre 2020, nel procedimento

W.J.

contro

L.J. e J.J., legalmente rappresentati da A.P.,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, S. Rodin e J.-C. Bonichot, L.S. Rossi (relatrice) e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

– per il governo francese, da A. Daniel e A.-L. Desjonquères, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da D. Milanowska, M. Wilderspin e W. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 (GU 2009, L 331, pag. 17) (in prosieguo: il «protocollo dell’Aia»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposti, da un lato, W.J. e, dall’altro, i suoi due figli minorenni, L.J. e J.J., legalmente rappresentati dalla madre, A.P., in relazione al pagamento da parte di W.J. di un credito alimentare.

Convenzione dell’Aia del 1980

3 L’articolo 12, primo e secondo comma, della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all’Aia il 25 ottobre 1980 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1980»), così dispone:

«Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell’articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell’istanza presso l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l’autorità adita ordina il suo ritorno immediato.

L’autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente».

4 L’articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980 così dispone:

«Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno dimostri:

a) che la persona, l’istituzione o l’ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o

b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile.

L’autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno e che ha raggiunto un’età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.

Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall’Autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza abituale del minore, riguardo alla sua situazione sociale».

Diritto dellUnione

Regolamento (CE) n. 4/2009

5 L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU 2009, L 7, pag. 1), intitolato «Competenza fondata sulla comparizione del convenuto», prevede quanto segue:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza».

6 L’articolo 15 di tale regolamento così prevede:

«La legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell’Aia (…) negli Stati membri vincolati da tale strumento».

Decisione 2009/941/CE

7 I considerando 3 e 11 della decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (GU 2009, L 331, pag. 17), così recitano:

«(3) Il protocollo [dell’Aia] apporta un valido contributo al rafforzamento della certezza e della prevedibilità del diritto per i creditori e debitori di alimenti. L’applicazione di norme uniformi per determinare la legge applicabile consentirà alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari di circolare liberamente nella Comunità senza alcuna forma di controllo nello Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione.

(...)

(11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda [rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia], allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito [di Gran Bretagna e Irlanda del Nord] non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione».

Protocollo dell’Aia

8 L’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo dell’Aia prevede quanto segue:

«Il presente protocollo determina la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, comprese le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli a prescindere dallo stato civile dei genitori».

9 L’articolo 2 di tale protocollo, intitolato «Carattere universale» così dispone:

«La legge designata dal presente protocollo si applica anche ove non sia quella di uno Stato contraente».

10 L’articolo 3 di detto protocollo, intitolato «Norma generale sulla legge applicabile», così dispone:

«1. Salvo disposizioni contrarie del presente protocollo, disciplina le obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore.

2. In caso di cambiamento della residenza abituale del creditore si applica la legge dello Stato della nuova residenza abituale, dal momento del cambiamento».

11 Ai sensi dell’articolo 4 del protocollo dell’Aia, intitolato «Norme speciali a favore di taluni creditori»:

«1. Le seguenti disposizioni si applicano per le obbligazioni alimentari:

a) dei genitori nei confronti dei figli;

(...)

2. Qualora, in forza della legge di cui all’articolo 3, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge del foro.

(...)

4. Qualora, in forza delle leggi di cui all’articolo 3 e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il creditore non possa ottenere alimenti dal debitore, si applica la legge dell’eventuale Stato di cittadinanza comune del creditore e del debitore».

Regolamento (CE) n. 2201/2003

12 L’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), indica che tale regolamento non si applica alle obbligazioni alimentari.

13 La sezione 2, intitolata «Responsabilità genitoriale», del capo II, intitolato «Competenza», di tale regolamento comprende gli articoli da 8 a 15.

14 L’articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Competenza generale», così dispone:

«1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e].

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

15 L’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 così recita:

«In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza [abituale] in un altro Stato membro e:

a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;

o

b) se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento...

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