Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2024:26
Date11 January 2024
Docket NumberC-440/22
Celex Number62022CJ0440
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

11 gennaio 2024 (*)

«Impugnazione – Aiuti di Stato – Trasporto aereo – Romania – Aiuto per il salvataggio della TAROM – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà – Decisione della Commissione europea di non sollevare obiezioni con la motivazione che le misure costituiscono aiuti compatibili con il mercato interno»

Nella causa C‑440/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 luglio 2022,

Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.), con sede in Budapest (Ungheria), rappresentata da I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, S. Rating, abogado, ed E. Vahida, avocat,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da I. Barcew, V. Bottka e L. Flynn, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, facente funzione di presidente di sezione, S. Rodin (relatore) e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione la Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.) (in prosieguo: la «Wizz Air») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 maggio 2022, Wizz Air Hungary/Commissione (TAROM; aiuto per il salvataggio) (T‑718/20; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:276), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto a ottenere l’annullamento della decisione C(2020) 1160 final della Commissione, del 24 febbraio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56244 (2020/N) – Romania – Aiuto per il salvataggio della TAROM (GU 2020, C 310, pag. 3; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2 Gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pag. 1; in prosieguo: gli «orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione») prevedono, al punto 38, quanto segue:

«Per stabilire se gli aiuti notificati possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno, la Commissione valuterà se sono conformi a ciascuno dei criteri seguenti:

a) contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato (sezione 3.1);

(...)

f) prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri: gli effetti negativi dell’aiuto devono essere sufficientemente limitati, in modo che il risultato complessivo della misura sia positivo (sezione 3.6);

(...)».

3 La sezione 3.1 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, intitolata «Contributo a un obiettivo di interesse comune», contiene un punto 43, così formulato:

«Data l’importanza che riveste l’uscita dal mercato nel processo di crescita della produttività, il semplice fatto di impedire che un’impresa esca dal mercato non costituisce una giustificazione sufficiente per la concessione dell’aiuto. Occorre fornire prove chiare del fatto che l’aiuto persegue un obiettivo di comune interesse, in quanto è volto a prevenire problemi di ordine sociale o a risolvere fallimenti del mercato (sezione 3.1.1), ripristinando la redditività a lungo termine dell’impresa (sezione 3.1.2)».

4 Nella sezione 3.1.1, intitolata «Dimostrazione delle difficoltà di ordine sociale o del fallimento del mercato», il punto 44 di tali orientamenti così recita:

«Gli Stati membri devono dimostrare che il dissesto in cui si trova il beneficiario rischia di comportare gravi difficoltà di ordine sociale o un grave fallimento del mercato, in particolare mostrando che:

(...)

b) esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario (ad esempio, un fornitore di infrastruttura nazionale);

(...)».

5 La sezione 3.1.2 di detti orientamenti, intitolata «Piano di ristrutturazione e ripristino della redditività a lungo termine», prevede quanto segue:

«45. Gli aiuti per la ristrutturazione ai sensi dei presenti orientamenti non possono limitarsi a fornire unicamente un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite. Pertanto, nel caso degli aiuti per la ristrutturazione, la Commissione [europea] esigerà che lo Stato membro interessato presenti un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata che ripristini la redditività a lungo termine del beneficiario. La ristrutturazione può comportare uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l’abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti.

46. La concessione dell’aiuto deve quindi essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione che, per tutti i casi di aiuto ad hoc, deve essere approvato dalla Commissione.

47. Il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future che dovrebbero escludere ogni nuovo aiuto di Stato non contemplato dal piano di ristrutturazione. Il periodo di ristrutturazione deve essere quanto più breve possibile. Il piano di ristrutturazione deve essere presentato alla Commissione corredato di tutte le informazioni utili, in particolare quelle indicate nella presente sezione (3.1.2).

(...)».

6 Contenuta nella sezione 3.6, intitolata «Effetti negativi», la sezione 3.6.1 dei medesimi orientamenti, relativa al «Principio dell’aiuto “una tantum”», è così formulata:

«70. Per ridurre l’azzardo morale, l’incentivo ad assumere rischi eccessivi e le potenziali distorsioni della concorrenza, gli aiuti dovrebbero essere concessi alle imprese in difficoltà per una sola operazione di ristrutturazione, secondo il cosiddetto principio dell’aiuto “una tantum”. Se un’impresa che ha già beneficiato di aiuti a norma dei presenti orientamenti ha bisogno di ottenere ulteriori aiuti, significa che le sue difficoltà sono di natura ricorrente o non sono state affrontate adeguatamente quando è stato concesso il precedente aiuto. L’intervento ripetuto dello Stato rischia di comportare problemi di azzardo morale e distorsioni della concorrenza contrari all’interesse comune.

71. All’atto della notifica alla Commissione di un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, lo Stato membro deve precisare se l’impresa interessata abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio, un aiuto per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima dell’entrata in vigore dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati. In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell’aiuto oppure dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell’attuazione del piano di ristrutturazione (a seconda di cosa sia avvenuto per ultimo), la Commissione non autorizzerà altri aiuti a norma dei presenti orientamenti.

(...)».

Fatti e decisione controversa

7 I fatti della controversia, quali emergono dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

8 La Compania Naţională de Transporturi Aeriene TAROM SA (in prosieguo: la «Tarom») è una compagnia aerea rumena che opera a partire da una piattaforma aeroportuale unica, situata nell’aeroporto internazionale OTP Henri-Coandă di Bucarest (Romania). Essa è principalmente attiva nel trasporto aereo di passeggeri, di merci e di posta. All’inizio del 2020 la Tarom impiegava 1 795 persone e aveva una flotta di 25 aeromobili. La Tarom operava rotte sia nazionali che internazionali.

9 Il 19 febbraio 2020 la Romania ha notificato alla Commissione un piano di aiuti per il salvataggio della Tarom, consistente in un prestito per finanziare il fabbisogno di liquidità di quest’ultima dell’importo di 175 952 000 lei rumeni (RON) (circa EUR 36 660 000), rimborsabile al termine di un periodo di sei mesi con possibilità di rimborso parziale anticipato (in prosieguo: la «misura di cui trattasi»).

10 Il 24 febbraio 2020 la Commissione ha adottato la decisione controversa, nella quale ha constatato, in particolare, che la situazione finanziaria della Tarom si era notevolmente deteriorata nel corso dei cinque anni precedenti e ha sottolineato che le perdite accumulate nel periodo 2004-2019 ammontavano a RON 3 362 130 000 (circa EUR 715 350 000), superando così più della metà dell’importo del capitale della Tarom.

11 Per quanto riguarda la situazione delle reti di trasporto in Romania, la Commissione ha rilevato che lo stato generale e l’affidabilità delle reti ferroviaria e stradale rumene erano mediocri e che il trasporto aereo, e in particolare i collegamenti interni gestiti dalla Tarom, rimanevano essenziali per lo sviluppo regionale in tale Paese.

12 La Commissione ha altresì indicato che, secondo la Romania, l’uscita dal mercato della Tarom non avrebbe consentito di garantire i voli relativi alle prenotazioni già effettuate, senza che i...

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