YQ and RJ v Getin Noble Bank S.A.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:491
Date15 June 2023
Docket NumberC-287/22
Celex Number62022CJ0287
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

15 giugno 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Domanda di concessione di provvedimenti provvisori – Sospensione dell’esecuzione del contratto di mutuo – Garanzia della piena efficacia dell’effetto restitutorio»

Nella causa C‑287/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (Tribunale regionale di Varsavia, XXVIII sezione civile, Polonia), con decisione del 24 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 3 maggio 2022, nel procedimento

YQ,

RJ

contro

Getin Noble Bank S.A.,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da L.S. Rossi, presidente di sezione, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

– per RJ e YQ, da M. Pledziewicz, radca prawny;

– per la Getin Noble Bank S.A., da Ł. Hejmej, M. Przygodzka e A. Szczęśniak, adwokaci;

– per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;

– per il governo portoghese, da P. Barros da Costa, C. Chambel Alves e A. Cunha, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da I. Rubene, N. Ruiz García e A. Szmytkowska, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), letti alla luce dei principi di effettività e di proporzionalità.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, YQ e RJ e, dall’altro, la Getin Noble Bank S.A., in merito a una domanda di concessione di provvedimenti provvisori diretta a far disporre la sospensione dell’esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera, in attesa di una decisione definitiva relativa alla restituzione delle somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole abusive contenute in tale contratto.

Contesto normativo

Diritto dellUnione

3 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

4 L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva così recita:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco

Codice Civile

5 L’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. n. 16, posizione 93), nella versione consolidata (Dz. U. del 2020, posizione 1740) (in prosieguo: il «codice civile»), al suo articolo 3851 così dispone:

«1. Le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state oggetto di trattativa individuale non sono vincolanti per il consumatore qualora configurino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, integrando una grave violazione dei suoi interessi (clausole contrattuali abusive). Ciò non si applica alle clausole che riguardano le prestazioni principali delle parti, compreso il prezzo o il corrispettivo, purché siano formulate in modo univoco.

2. Qualora la clausola contrattuale non sia vincolante per il consumatore ai sensi del paragrafo 1, la restante parte del contratto rimane vincolante tra le parti.

3. Per clausole contrattuali che non sono state oggetto di trattativa individuale si intendono le clausole sul contenuto delle quali il consumatore non ha avuto reale influenza. Si tratta, in particolare, delle clausole contrattuali riprodotte in un contratto standard proposto al consumatore dalla controparte.

4. L’onere di provare che una clausola è stata oggetto di trattativa individuale grava su colui che invoca tale fatto».

6 L’articolo 405 del codice civile recita:

«Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è tenuto a restituire tale arricchimento in natura o, se ciò non è possibile, a rimborsarne il valore».

7 Ai sensi dell’articolo 410 di tale codice:

«1. Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.

2. Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era obbligato a eseguirla o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito della prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione».

Codice di procedura civile

8 L’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. n. 43, posizione 296), nella versione consolidata (Dz. U. del 2021, posizione 1805) (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), al suo articolo 189 così dispone:

«La parte attrice può chiedere l’accertamento giudiziale della sussistenza o dell’insussistenza di un rapporto giuridico o di un diritto quando ne ha un interesse giuridico».

9 L’articolo 7301 di tale codice recita:

«1. Un provvedimento conservativo può essere richiesto da qualsiasi parte o soggetto intervenuto nel procedimento, a condizione che dimostri il proprio diritto e il proprio interesse giuridico a ottenere tale provvedimento conservativo.

2. L’interesse giuridico alla concessione di un provvedimento conservativo sussiste quando, in assenza della sua concessione, sarebbe resa impossibile o gravemente ostacolata l’esecuzione della decisione giudiziaria emessa nella causa o comunque in altro modo sarebbe reso impossibile od ostacolato il conseguimento dello scopo del procedimento in questione.

(...)

3. Nella scelta del provvedimento conservativo il giudice considera gli interessi delle parti e dei soggetti intervenuti in modo che sia garantita all’avente diritto una tutela giuridica adeguata e non sia imposto all’obbligato un onere non superiore al necessario».

10 Ai sensi dell’articolo 731 di detto codice, la concessione di un provvedimento conservativo non può essere destinata all’esecuzione di un credito, salvo disposizione contraria della legge.

11 L’articolo 755 del medesimo codice prevede quanto segue:

«1. Se il provvedimento conservativo non riguarda un credito pecuniario, il giudice adotta il provvedimento conservativo che ritiene più adeguato in relazione alle circostanze, senza escludere i mezzi previsti per garantire i crediti pecuniari. In particolare, il giudice può:

1) regolare i diritti e gli obblighi delle parti o dei soggetti intervenuti nel procedimento per la durata dello stesso;

2) stabilire il divieto di cessione dei beni o dei diritti costituenti l’oggetto del procedimento;

3) sospendere l’esecuzione forzata o altri procedimenti volti a fare eseguire una sentenza;

4) (...)

5) ordinare l’iscrizione di un’annotazione appropriata nel registro fondiario o in un registro pertinente.

2. (...)

21. L’articolo 731 non si applica se il provvedimento conservativo è necessario per evitare un danno imminente o altre conseguenze negative per l’avente diritto.

3. L’organo giurisdizionale notifica all’obbligato l’ordinanza emessa in camera di consiglio con la quale gli ordina di compiere un atto o astenersi dal compierlo o di astenersi dall’interferire negli atti dell’avente diritto. Ciò non si applica alle ordinanze che impongono la consegna di beni in possesso dell’obbligato».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12 Nel 2008 YQ e RJ hanno concluso con la Getin Noble Bank un contratto di mutuo ipotecario ammortizzabile in 360 mesi per un importo pari a 643 395,63 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 140 000) (in prosieguo: il «contratto di mutuo di cui al procedimento principale»). Tale contratto di mutuo prevedeva una clausola di conversione in franchi svizzeri (CHF) di tale importo, al tasso di acquisto fissato da tale banca, con un tasso d’interesse variabile. Le rate mensili, calcolate in CHF, erano rimborsabili in PLN al tasso di vendita del CHF, anch’esso fissato unilateralmente da detta banca. I ricorrenti nel procedimento principale sono stati informati dell’incidenza delle variazioni dei tassi di interesse e di cambio su detto contratto di mutuo nella forma di una tabella comparativa.

13 Il 25 maggio 2021 tali ricorrenti hanno adito il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), in qualità di giudice di primo grado, sottoponendogli una domanda diretta a far dichiarare la nullità del contratto di mutuo di cui al procedimento principale e a condannare la Getin Noble Bank al pagamento di un importo di PLN 375 042,34 (circa EUR 94 000), ossia l’importo delle rate mensili che essi avevano già versato alla data di deposito della loro domanda dinanzi a tale giudice, maggiorato degli interessi legali di mora e delle spese. Detti ricorrenti sostenevano, a tale riguardo, che le clausole di tale contratto di mutuo riguardanti l’indicizzazione dell’importo del mutuo in questione in una valuta estera costituivano «clausole abusive», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della...

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