Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA

End of Effective Date31 December 9999
Published date31 March 2017
Celex Number32017L0541
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj
Date15 March 2017
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 88, 31 March 2017
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31.3.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 88/6

DIRETTIVA (UE) 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 2017

sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAIdel Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) L’Unione si fonda su valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa si basa sui principi della democrazia e dello Stato di diritto, patrimonio comune degli Stati membri.
(2) Gli atti terroristici costituiscono una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, e godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda l’Unione. Essi rappresentano inoltre uno dei più seri attentati alla democrazia e allo Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri e sui quali si fonda l’Unione.
(3) La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (3) è la pietra angolare della risposta della giustizia penale degli Stati membri per combattere il terrorismo. Un quadro giuridico comune a tutti gli Stati membri e in particolare una definizione armonizzata dei reati di terrorismo servono da quadro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (4), delle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI (5) e 2005/671/GAI (6), del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e delle decisioni quadro del Consiglio 2002/584/GAI (8) e 2002/465/GAI (9).
(4) Negli ultimi anni, la minaccia terroristica è cresciuta e si è evoluta rapidamente. Persone indicate come «combattenti terroristi stranieri» si recano all’estero a fini terroristici. I combattenti terroristi stranieri che rientrano in patria rappresentano una minaccia accresciuta per la sicurezza di tutti gli Stati membri. Combattenti terroristi stranieri sono risultati implicati in recenti attentati e complotti in diversi Stati membri. Inoltre, l’Unione e i suoi Stati membri fanno fronte a crescenti minacce rappresentate da individui che sono ispirati o istruiti da gruppi terroristici all’estero ma che rimangono in Europa.
(5) Nella risoluzione 2178 (2014), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per la crescente minaccia posta dai combattenti terroristi stranieri e ha chiesto a tutti gli Stati membri dell’ONU di garantire che i reati connessi a questo fenomeno siano punibili a norma del diritto nazionale. A tale riguardo, nel 2015 il Consiglio d’Europa ha adottato il protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo.
(6) Tenendo conto dell’evoluzione delle minacce terroristiche e degli obblighi giuridici cui l’Unione e gli Stati membri sottostanno a norma del diritto internazionale, è opportuno che la definizione dei reati di terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche sia oggetto di un’ulteriore armonizzazione in tutti gli Stati membri per contemplare in modo più completo le condotte connesse, in particolare, ai combattenti terroristi stranieri e al finanziamento del terrorismo. È inoltre opportuno che tali condotte siano punibili se messe in atto attraverso Internet, inclusi i social network.
(7) Inoltre, la natura transfrontaliera del terrorismo richiede una risposta intensa e coordinata e una cooperazione all’interno degli Stati membri e tra di essi nonché con e tra le agenzie e gli organismi dell’Unione competenti nella lotta al terrorismo, fra cui Eurojust ed Europol. A tal fine, è opportuno fare un uso efficiente degli strumenti e delle risorse disponibili per la cooperazione, come le squadre investigative comuni e le riunioni di coordinamento promosse da Eurojust. Il carattere globale del terrorismo necessita di una risposta internazionale e impone quindi il rafforzamento della cooperazione da parte dell’Unione e dei suoi Stati membri con i pertinenti paesi terzi. Una risposta e una cooperazione intense e coordinate sono altresì necessarie ai fini della raccolta e dell’ottenimento di prove elettroniche.
(8) La presente direttiva elenca in modo esaustivo vari reati gravi, ad esempio gli attentati alla vita della persona, quali atti intenzionali che possono essere qualificati come reati terroristici se e nella misura in cui sono commessi perseguendo uno specifico scopo terroristico, vale a dire intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un’organizzazione internazionale. La minaccia di commettere tali atti intenzionali dovrebbe altresì essere considerata un reato di terrorismo laddove si accerti, sulla base di circostanze oggettive, che tale minaccia sia stata posta in essere con un tale scopo terroristico. Al contrario, gli atti finalizzati, ad esempio, a costringere i poteri pubblici a compiere o ad astenersi dal compiere un atto, che non siano tuttavia inclusi nell’elenco esaustivo dei reati gravi, non sono considerati reati di terrorismo conformemente alla presente direttiva.
(9) I reati connessi ad attività terroristiche sono di natura molto grave in quanto possono potenzialmente portare alla commissione di reati di terroristici e permettono ai terroristi e ai gruppi terroristici di proseguire e continuare a sviluppare tali attività, il che giustifica la qualificazione come reato di tali condotte.
(10) I reati riconducibili alla pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo comprendono, tra l’altro, l’apologia e la giustificazione del terrorismo o la diffusione online e offline di messaggi o immagini, comprese quelle riguardanti le vittime del terrorismo, quale mezzo per raccogliere sostegno alle cause dei terroristi o intimidire gravemente la popolazione. Tale condotta dovrebbe essere punibile qualora comporti il pericolo che possano essere commessi atti terroristici. Per ogni caso concreto, nell’esaminare se sussista un siffatto pericolo, si dovrebbe tenere conto delle specifiche circostanze del caso, come l’autore e il destinatario del messaggio, nonché del contesto in cui l’atto è commesso. Nell’applicare la presente disposizione sulla pubblica provocazione conformemente al diritto nazionale, è opportuno tenere conto altresì dell’entità e della natura verosimile del pericolo.
(11) La qualificazione come reato dell’atto di ricevere un addestramento a fini terroristici integra il reato esistente consistente nell’impartire addestramento e, in particolare, risponde alle minacce derivanti da coloro che preparano attivamente la commissione di reati di terrorismo, compresi coloro che in ultima istanza agiscono da soli. L’atto di ricevere addestramento a fini terroristici comprende l’acquisizione di conoscenze, documentazione o abilità pratiche. L’autoapprendimento, anche attraverso Internet o la consultazione di altro materiale didattico, dovrebbe altresì essere considerata ricevere addestramento a fini terroristici qualora derivi da una condotta attiva e sia effettuato con l’intento di commettere o di contribuire a commettere un reato di terrorismo. Nel contesto di tutte le circostanze specifiche del caso, tale intenzione può essere dedotta ad esempio dal tipo di materiale consultato e dalla frequenza della consultazione. Pertanto, scaricare un manuale al fine di fabbricare esplosivi per commettere un reato di terrorismo potrebbe essere assimilato all’atto di ricevere un addestramento a fini terroristici. Al contrario, il semplice fatto di visitare siti web o di raccogliere materiale per finalità legittime, ad esempio a scopi accademici o di ricerca, non è considerato ricevere addestramento a fini terroristici ai sensi della presente direttiva.
(12) Considerata la gravità della minaccia e la necessità, in particolare, di arginare il flusso di combattenti terroristi stranieri, è necessario qualificare come reato i viaggi all’estero a fini terroristici, segnatamente non solo la commissione di reati di terrorismo o l’impartire o il ricevere addestramento, ma anche la partecipazione alle attività di un gruppo terroristico. Non è indispensabile qualificare come reato l’atto di viaggiare in quanto tale. Il fatto di recarsi nel territorio dell’Unione a fini terroristici presenta inoltre una crescente minaccia per la sicurezza. Gli Stati membri possono anche decidere di affrontare le minacce terroristiche derivanti dai viaggi intrapresi a fini terroristici verso lo Stato membro interessato qualificando come reato gli atti preparatori, che potrebbero includere la pianificazione o la cospirazione nell’ottica di commettere o di contribuire a commettere reati di terrorismo. È opportuno qualificare come reato anche l’atto connesso all’agevolazione di tali viaggi.
(13) Il commercio illecito di armi da fuoco, petrolio, sostanze stupefacenti, sigarette, nonché merci e beni culturali contraffatti, come pure il traffico di esseri umani, il racket e l’estorsione sono diventati mezzi di finanziamento redditizi per i
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