Commission Implementing Regulation (EU) 2024/949 of 27 March 2024 establishing a common form for rail passengers’ reimbursement and compensation requests for delays, missed connections and cancellations of rail services in accordance with Regulation (EU) 2021/782 of the European Parliament and of the Council

Published date27 March 2024
Subject MatterTransport,Trans-European networks
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European flag Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT Serie L

2024/949 2.4.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/949 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2024

che definisce un modulo comune per le richieste di rimborso e di indennizzo dei passeggeri nel trasporto ferroviario in caso di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni di servizi ferroviari conformemente al regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6, e l’articolo 19, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/782 stabilisce norme applicabili al trasporto ferroviario al fine di garantire un’efficace protezione dei passeggeri e incoraggiare i viaggi ferroviari.
(2) Conformemente all’articolo 18, paragrafo 7, e all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/782, i passeggeri hanno il diritto di presentare le loro richieste di rimborso e indennizzo utilizzando un modulo comune. Le imprese ferroviarie non dovrebbero tuttavia respingere una richiesta di rimborso per il solo motivo che il passeggero non ha utilizzato tale modulo.
(3) L’uso del modulo dovrebbe consentire ai passeggeri di fornire alle imprese ferroviarie tutti i necessari dati personali e dettagli del viaggio pertinenti, facilitando in tal modo il trattamento delle richieste di rimborso e di indennizzo da parte di tali imprese.
(4) A fini di trasparenza e per facilitare le richieste dei passeggeri, le richieste di rimborso e di indennizzo dovrebbero essere integrate in un unico modulo comune, in cui i passeggeri dovrebbero specificare se chiedono il rimborso, l’indennizzo o entrambi.
(5) Al fine di semplificare la procedura che consente ai passeggeri di chiedere l’indennizzo e/o il rimborso e di garantirne l’accessibilità, i passeggeri dovrebbero avere la possibilità di presentare il modulo comune per le richieste di rimborso e di indennizzo sotto forma di documento fisico o per via elettronica.
(6) Al fine di incoraggiare l’uso da parte dei passeggeri del modulo comune per il rimborso e l’indennizzo, la Commissione dovrebbe distribuire il modulo in tutte le lingue ufficiali dell’Unione sul suo sito web, anche in una versione accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.
(7) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e ha espresso un parere il 29 marzo 2023.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per i diritti dei passeggeri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce un modulo comune per le richieste di rimborso e di indennizzo di cui all’articolo 18, paragrafo 6, e all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/782.

Il modulo comune può essere presentato sotto forma di documento fisico o per via elettronica.

Articolo 2

La Commissione mette a disposizione il modulo comune in tutte le lingue ufficiali dell’Unione sul suo sito web, unitamente a una versione accessibile alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 luglio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1) GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1.

(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

MODULO DI RICHIESTA DI RIMBORSO E INDENNIZZO

a norma del regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio

I passeggeri possono utilizzare questo modulo per richiedere il rimborso e/o l’indennizzo da parte delle imprese ferroviarie.

I passeggeri hanno il diritto di utilizzare questo modulo. Al tempo stesso, si noti che l’uso di questo modulo non è obbligatorio. Alcune imprese ferroviarie possono disporre di un proprio modulo online o di un sistema analogo sul loro sito web o tramite un’applicazione mobile per trattare le richieste di rimborso o di indennizzo. Alla presentazione delle richieste possono applicarsi termini a norma del diritto nazionale.

Si noti che alcune imprese ferroviarie possono offrire condizioni di rimborso e indennizzo più favorevoli rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) . Si raccomanda pertanto di verificare i termini e le condizioni dell’impresa ferroviaria interessata.

Compilare chiaramente le parti pertinenti del modulo IN STAMPATELLO.

1. Motivi della richiesta

Apporre una crocetta [X] accanto a ciascun inconveniente oggetto della richiesta
Ritardo
Soppressione
Perdita di coincidenza dovuta a ritardo o soppressione

2. Precedente richiesta di rimborso/indennizzo per ritardo/soppressione/perdita di coincidenza per lo stesso viaggio ferroviario

Le imprese ferroviarie possono disporre di un proprio modulo online o di un sistema analogo sul loro sito web o tramite un’applicazione mobile per trattare le richieste di rimborso o di indennizzo. Ha già chiesto il rimborso e/o l’indennizzo per un ritardo, una soppressione o una perdita di coincidenza durante lo stesso viaggio ferroviario mediante tali mezzi? Se sì, completi le informazioni riportate di seguito.
2.1. Data della precedente richiesta di rimborso/indennizzo per lo stesso viaggio ferroviario (giorno/mese/anno): …/…./….
2.2. Richiesta indirizzata a (indicare il nome dell’impresa ferroviaria - se sono coinvolte più imprese ferroviarie, riporti qui tutti i nomi): …
2.3. Mezzo usato per tale richiesta precedente (ad esempio modulo online o applicazione mobile – indicare il riferimento a tale richiesta, se disponibile): …

3. Dettagli del viaggio

3.1. Nome dell’impresa ferroviaria …
3.2. Viaggio previsto
3.2.1. Data di partenza (giorno/mese/anno): …/…./….
3.2.2. Stazione di partenza: …
3.2.3. Stazione di destinazione: …
3.2.4. Orario di partenza previsto (ora/minuti): ….:…
3.2.5. Orario di arrivo previsto a destinazione (ora/minuti): ….:…
3.2.6. Treno n./categoria di treno: …
3.2.7. Numero/i del biglietto/dei biglietti o riferimento della prenotazione: …
3.2.8. Prezzo del biglietto/dei biglietti: …
3.3. Viaggio effettivo
3.3.1. Data di arrivo effettivo (giorno/mese/anno): …./…./….
3.3.2. Orario di partenza effettivo (ora/minuti): ….:…
3.3.3. Orario di arrivo effettivo alla destinazione finale (ora/minuti): ….:…
3.3.4. Treno n./categoria di treno: …
3.3.5. Perdita di coincidenza a (stazione): …

4. Natura della richiesta all’impresa ferroviaria

Specificare la richiesta/le richieste con una crocetta [X].
Rimborso da parte dell’impresa ferroviaria del biglietto o dei biglietti(*), (**) a causa di un treno soppresso o in ritardo o di una perdita di coincidenza che comporterebbe un ritardo previsto all’arrivo alla destinazione finale pari o superiore a 60 minuti.
Indennizzo da parte dell’impresa ferroviaria(**) (selezionare una delle opzioni seguenti):
per un ritardo all’arrivo alla destinazione finale compreso tra 60 e 119 minuti(***)
per un ritardo all’arrivo alla destinazione finale uguale o superiore a 120 minuti
per ritardi o cancellazioni ricorrenti subiti da un passeggero in possesso di titolo di viaggio o abbonamento. (****)
Rimborso da parte dell’impresa ferroviaria dei costi sostenuti per il ricorso ad altri fornitori di servizi di trasporto o di altre costi (fatture di altre imprese ferroviarie, autobus, pullman, taxi, albergo o altre sistemazioni, pasti, bevande)(*****)
Si noti che non è possibile richiedere risarcimenti e rimborsi da parte delle imprese ferroviarie in caso di perdita di una o più coincidenze se si applicano tutte le seguenti condizioni:
1) ha acquistato il biglietto o i biglietti in un’unica transazione commerciale per un viaggio comprendente una o più coincidenze;
2) sui biglietti, o su un altro documento (elettronico), è indicato che questi ultimi rappresentano contratti di trasporto distinti;
3) ne è stato informato prima dell’acquisto.
(*) Il rimborso è corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Non ha diritto al rimborso del biglietto o dei biglietti se l’impresa ferroviaria le ha offerto di proseguire il viaggio o di seguire un itinerario alternativo verso la destinazione finale, adottando le necessarie disposizioni a tal fine, e lei ha accettato tale offerta.
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