Sentenze nº T-63/08 of Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, July 01, 2010

Resolution DateJuly 01, 2010
Issuing OrganizationTribunale di Primo Grado delle Comunità Europee
Decision NumberT-63/08

Nella causa T‑63/08,

Cementir Italia Srl, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti T. Salonico, G. Pellegrino, G. Pellegrino e G. Barone,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. C. Giolito e G. Conte, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 novembre 2007, 2008/408/CE, relativa all’aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie [Chimiche] (GU 2008, L 144, pag. 37),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V.M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° luglio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 La Repubblica italiana ha nazionalizzato il settore elettrico con legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che ha istituito l’Ente Nazionale per l’energia elettrica (ENEL), trasferendo a quest’ultimo alcune imprese dell’industria elettrica (GURI n. 316 del 12 dicembre 1962, pag. 5007; in prosieguo: la «legge n. 1643/62»). Con questa legge, essa ha attribuito all’ENEL il monopolio, nel territorio nazionale, della produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, a prescindere dalla fonte di produzione, prevedendo tuttavia alcune eccezioni.

2 Difatti, l’art. 4, comma 6, della legge n. 1643/62 ha escluso dal processo di nazionalizzazione del settore elettrico le imprese che producevano energia elettrica essenzialmente per l’autoconsumo (in prosieguo: gli «autoproduttori»).

3 All’epoca la società Terni, della quale lo Stato era azionista di maggioranza, operava nel campo della siderurgia, dei prodotti chimici e del cemento. Inoltre, essa possedeva e gestiva impianti idroelettrici la cui produzione era utilizzata essenzialmente per alimentare i processi produttivi della società.

4 Il ramo d’azienda idroelettrico della Terni era stato nazionalizzato nonostante la società fosse autoproduttrice, in ragione del suo carattere strategico per l’approvvigionamento energetico del paese.

5 Con decreto del presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, recante trasferimento all’ENEL dei complessi di beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell’art. 1 della legge n. 1643/62, esercitate dalla «Terni: Società per l’Industria e l’Elettricità» SpA (Supplemento ordinario alla GURI n. 230 del 31 agosto 1963, pag. 58; in prosieguo: il «decreto n. 1165/63»), la Repubblica italiana ha concesso alla Terni un indennizzo per il trasferimento dei suoi beni sotto forma di tariffa agevolata per l’energia elettrica per il periodo 1963 1992 (in prosieguo: la «tariffa Terni»).

6 Nel 1964 la Terni è stata suddivisa in tre società: la Terni Acciai Speciali, che produce acciaio, la Nuova Terni Industrie Chimiche, che opera nel settore chimico, e la Cementir, che produce cemento (in prosieguo: le «società ex Terni»). Queste imprese sono state successivamente privatizzate e rilevate, rispettivamente, dalle società ThyssenKrupp, Norsk Hydro e Caltagirone, operazioni che hanno avuto come risultato la creazione, rispettivamente, delle società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni SpA, Nuova Terni Industrie Chimiche SpA e Cementir SpA, che hanno continuato a beneficiare della tariffa Terni.

7 Con legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (Supplemento ordinario alla GURI n. 13 del 16 gennaio 1991, pag. 3; in prosieguo: la «legge n. 9/91»), la Repubblica italiana ha prorogato fino al 31 dicembre 2001 le concessioni idroelettriche esistenti, in forza delle quali operano le società che utilizzano le risorse idriche pubbliche per produrre energia elettrica.

8 Con l’art. 20, comma 4, di detta legge, la Repubblica italiana ha anche prorogato fino al 31 dicembre 2001 la tariffa Terni. È stato inoltre previsto che, nell’arco dei successivi sei anni (2002‑2007), il quantitativo di energia elettrica sovvenzionata fornito alle società ex‑Terni dovesse progressivamente diminuire in modo che l’agevolazione tariffaria si esaurisse entro la fine del 2007.

9 La legge n. 9/91 è stata notificata dalle autorità italiane alla Commissione che, il 6 agosto 1991, ha adottato la decisione di non sollevare obiezioni (decisione avente ad oggetto l’aiuto di Stato NN 52/91; in prosieguo: la «decisione 6 agosto 1991»).

10 Con decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GURI n. 75 del 31 marzo 1999, pag. 8; in prosieguo: il «decreto n. 79/99 ») la Repubblica italiana ha prorogato le concessioni idroelettriche esistenti. L’art. 12, commi 7 e 8, di detto decreto stabilisce quanto segue:

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest’ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l’attività dandone comunicazione all’amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (…).

8. Per le concessioni la cui scadenza sia fissata a dopo il 31 dicembre 2010 si applicano i termini di scadenza stabiliti nell’atto di concessione

.

11 Ai sensi dell’art. 11, comma 11, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (GURI n. 62 del 16 marzo 2005, pag. 4), convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 (in prosieguo: la «legge n. 80/05»), la Repubblica italiana ha disposto una nuova proroga della tariffa Terni fino al 2010; tale misura era applicabile a partire dal 1º gennaio 2005 (in prosieguo: la «misura controversa»). La legge n. 80/05 precisa che, fino al 2010, le società ex‑Terni continueranno a beneficiare del trattamento di cui fruivano al 31 dicembre 2004 in termini di quantitativi forniti (complessivamente, GWh 926 per le tre società) e di prezzi (1,32 cent/kWh). Poco tempo dopo, le concessioni idroelettriche sono state generalmente rinnovate fino al 2020, con legge 23 dicembre 2005, n. 266.

12 La Commissione, essendo venuta a conoscenza di tale misura di proroga nell’ambito dell’istruzione di un altro caso, con lettera del 23 dicembre 2005 ha chiesto informazioni alle autorità italiane, che hanno risposto con lettera del 24 febbraio 2006, seguita da altre due comunicazioni, rispettivamente del 2 marzo e del 27 aprile 2006.

13 Con lettera del 19 luglio 2006 la Commissione ha informato la Repubblica italiana che aveva deciso di avviare il procedimento ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. Tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU C 214, pag. 5) e la Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura controversa.

14 La Repubblica italiana ha presentato osservazioni con lettera del 25 ottobre 2006 e ha fornito informazioni complementari con lettere del 9 novembre e del 7 dicembre 2006.

15 La Commissione ha ricevuto commenti da terzi interessati, che ha trasmesso alle autorità italiane fornendo alle stesse la possibilità di replicare. Le osservazioni della Repubblica italiana le sono pervenute con lettera del 22 dicembre 2006.

16 Con lettera del 20 febbraio 2007, la Commissione ha chiesto informazioni complementari che le sono state fornite dalle autorità italiane con lettere del 16 aprile, 10 e 14 maggio 2007.

17 Il 20 novembre 2007, la Commissione ha adottato la decisione relativa all’aiuto di Stato C 36/A/06 (ex NN 38/06), cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie [Chimiche] (GU 2008, L 144, pag. 37) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

18 Il punto 163 della decisione impugnata è così formulato:

La Commissione constata che [la Repubblica italiana] ha dato illegalmente esecuzione, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, al disposto dell’articolo 11, paragrafo 11, [del decreto] legge n. [35]/2005, convertito nella legge [n.] 80/05, prevedendo la modifica e la proroga nel tempo fino al 2010 della tariffa agevolata per l’elettricità applicabile alle tre società ex‑Terni. La Commissione ritiene che siffatta misura, che costituisce un mero aiuto al funzionamento, non possa beneficiare di alcuna deroga prevista dal trattato CE e che sia quindi incompatibile con il mercato comune. Pertanto, non può essere data esecuzione alle parti della succitata misura che non sono ancora state concesse o versate. L’aiuto già erogato deve essere recuperato. Gli importi cui i beneficiari avrebbero avuto diritto nel 2005, 2006 e 2007 in base alla legge [n. 9/91] possono essere dedotti dall’importo totale da recuperare

.

19 Il dispositivo della decisione impugnata comprende le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

1. L’aiuto di Stato cui [la Repubblica italiana] ha dato esecuzione a favore di ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche è incompatibile con il mercato comune.

2. L’aiuto di Stato concesso e non ancora corrisposto dalla [Repubblica italiana] a ThyssenKrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche è parimenti incompatibile con il mercato comune e non può esservi data esecuzione.

Articolo 2

1. [La Repubblica italiana] recupera presso i beneficiari l’aiuto di cui all’articolo 1, punto 1.

(…)».

Procedimento e conclusioni delle parti

20 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2008, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

21 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– dichiarare la decisione impugnata illegittima e annullarla integralmente;

– condannare la Commissione alle spese;

– se lo ritenga necessario, ordinare alla...

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