Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Date21 February 2024
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)

21 febbraio 2024 (*)

«Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 – Calcolo del valore normale – Distorsioni significative nel paese esportatore – Articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 – Diritto dell’OMC – Principio di interpretazione conforme – Adeguamenti – IVA non rimborsabile – Funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni – Equa comparazione del prezzo all’esportazione e del valore normale – Onere della prova – Articolo 2, paragrafo 10, lettere b) ed i), del regolamento 2016/1036 – Omessa collaborazione – Dati disponibili – Articolo 18 del regolamento 2016/1036 – Doppia applicazione – Applicazione penalizzante – Processi di produzione differenti – Undercutting dei prezzi – Segmenti di mercato – Metodo dei numeri di controllo del prodotto – Articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2016/1036 – Diritti della difesa – Trattamento riservato – Articoli 19 e 20 del regolamento 2016/1036»

Nella causa T‑762/20,

Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, con sede in Chongqing (Cina),

Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd, con sede in Lingwu (Cina),

Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd, con sede in Wuhan (Cina),

rappresentate da J. Cornelis, F. Graafsma e E. Vermulst, avvocati,

ricorrenti,

sostenute da

Wegochem Europe BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), rappresentata da R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Luengo, in qualità di agente,

convenuta,

sostenuta da

Parlamento europeo, rappresentato da A. Neergaard, D. Moore e A. Pospíšilová Padowska, in qualità di agenti,

da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da H. Marcos Fraile e B. Driessen, in qualità di agenti, assistiti da N. Tuominen, avvocata,

da

Kuraray Europe GmbH, con sede in Hattersheim am Main (Germania), rappresentata da R. MacLean e D. Sevilla Pascual, avvocati,

e da

Sekisui Specialty Chemicals Europe SL, con sede in La Canonja (Spagna), rappresentata da A. Borsos e J. Jousma, avvocati,

intervenienti,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata),

composto da L. Truchot (relatore), presidente, H. Kanninen, L. Madise, R. Frendo e T. Perišin, giudici,

cancelliere: I. Kurme, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 14 e del 15 dicembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il loro ricorso presentato ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd (in prosieguo: la «Sinopec Chongqing»), la Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd (in prosieguo: la «Sinopec Ningxia») e la Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd (in prosieguo: la «Sinopec Central-China»), ricorrenti, chiedono l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 315, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui esso li riguarda.

Fatti all’origine della controversia

2 La Sinopec Chongqing e la Sinopec Ningxia sono imprese cinesi produttrici di alcoli polivinilici (in prosieguo: i «PVA»), mentre la Sinopec Central-China è un’impresa cinese collegata alle precedenti, la quale esporta in particolare verso l’Unione europea i prodotti fabbricati da queste ultime.

3 Il 18 giugno 2019, la Kuraray Europe GmbH (in prosieguo: la «Kuraray»), un produttore di PVA che rappresenta oltre il 60% della produzione totale dell’Unione, ha presentato alla Commissione europea una denuncia ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21; in prosieguo: il «regolamento di base»). Di conseguenza, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni PVA originari della Repubblica popolare cinese (GU 2019, C 256, pag. 4).

4 L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio da esso derivante ha riguardato il periodo compreso tra il 1º luglio 2018 e il 30 giugno 2019 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio, relative agli elementi di cui alle tabelle da 1 a 11 del regolamento impugnato, ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta (in prosieguo: il «periodo in esame») (considerando 39 del regolamento impugnato).

5 Dopo vari scambi scritti con le ricorrenti e con altre imprese interessate dalla sua inchiesta, il 3 luglio 2020 la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti le informazioni finali di cui all’articolo 20 del regolamento di base (in prosieguo: le «informazioni finali»), nelle quali prevedeva di trattenere, nei confronti di queste ultime, un dazio antidumping del 26,3%, corrispondente al loro margine di dumping. Dopo altri scambi scritti e lo svolgimento, il 17 luglio 2020, di un’audizione con la Commissione, il 20 luglio 2020 le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sulle informazioni finali. Il 24 luglio 2020 la Commissione ha trasmesso alle ricorrenti informazioni finali supplementari (in prosieguo: le «informazioni finali supplementari»), nelle quali, dopo aver accolto taluni argomenti da queste ultime presentati, ha considerato che il margine di dumping poteva essere ridotto al 17,3%. Il 29 luglio 2020 le ricorrenti hanno presentato osservazioni in merito a tali informazioni supplementari.

6 Con il regolamento impugnato, la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni PVA originari della Cina e ha stabilito che l’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, ammontava, per le ricorrenti, al 17,3%.

7 Per calcolare il valore normale dei prodotti fabbricati dalle ricorrenti, la Commissione non si è basata sulla regola generale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base, secondo la quale il «valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». Essa ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, di tale regolamento, disposizione introdotta in forza del regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento [di base] e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU 2017, L 338, pag. 1) (considerando 86 e 87 del regolamento impugnato):

8 L’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, prevede quanto segue:

«6 bis a) Qualora sia accertato, all’atto dell’applicazione della presente disposizione o di qualsiasi altra disposizione pertinente del presente regolamento, che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, nel rispetto delle seguenti norme.

Tra le fonti che la Commissione può utilizzare figurano:

– i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti; qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale;

– se lo ritiene opportuno, i prezzi, i costi o i valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni; oppure

– i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate, anche nel quadro delle disposizioni relative alle parti interessate di cui alla lettera c).

Fatto salvo l’articolo 17, tale valutazione deve essere eseguita separatamente per ciascun esportatore e produttore.

Il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.

b) Per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

– il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

– la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

– l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato,

– l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

– la distorsione dei costi salariali;

– l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in...

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