Regulation (EU) 2017/2321 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) 2016/1036 on protection against dumped imports from countries not members of the European Union and Regulation (EU) 2016/1037 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union

Published date19 December 2017
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 338, 19 December 2017
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19.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/1

REGOLAMENTO (UE) 2017/2321 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (UE) 2016/1036 (2) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato norme comuni per la difesa dalle importazioni oggetto di dumping da paesi che non sono Stati membri dell'Unione.
(2) L'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036 costituisce la base su cui dovrebbe essere determinato il valore normale nel caso di importazioni da paesi non retti da un'economia di mercato. In considerazione degli sviluppi concernenti alcuni paesi, è opportuno che il valore normale sia determinato a norma del regolamento (UE) 2016/1036 quale modificato dal presente regolamento con effetto a decorrere dal 20 dicembre 2017. Nel caso dei paesi che, al momento dell'apertura di un'inchiesta, non sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il valore normale dovrebbe essere determinato conformemente a un metodo specifico sviluppato per tali paesi. Il presente regolamento non pregiudica la decisione in merito al fatto che un paese membro dell'OMC sia o no un'economia di mercato né i termini e le condizioni stabiliti dai protocolli e da altri strumenti in virtù dei quali i paesi hanno aderito all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio siglato il 15 aprile 1994 (4).
(3) Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire in quali circostanze si possa presumere l'esistenza di distorsioni significative che incidono in misura considerevole sulle forze del libero mercato. In particolare è opportuno chiarire che ciò si verifica quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. È inoltre opportuno precisare che, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, si dovrebbe prestare attenzione, tra l'altro, alle possibili conseguenze di uno o più dei seguenti fattori: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione; la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; la distorsione dei costi salariali; l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o diversamente non operano in maniera indipendente dallo Stato.
(4) La Commissione dovrebbe elaborare, rendere pubbliche e aggiornare periodicamente relazioni su distorsioni significative, potenzialmente in grado di dare luogo a un'inchiesta antidumping, descrivendo le condizioni di mercato relative ai suddetti casi in un determinato paese o settore. Tali relazioni e gli elementi di prova su cui esse si basano dovrebbero essere inseriti nel fascicolo di qualsiasi inchiesta relativa a quel paese o settore. In tali inchieste, le parti interessate dovrebbero avere ampie possibilità di presentare osservazioni in merito alle relazioni e agli elementi di prova su cui esse si basano. Nel valutare l'esistenza di distorsioni significative, si dovrebbero tenere in considerazione, se ritenuto opportuno, le norme internazionali pertinenti, incluse le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e le pertinenti convenzioni multilaterali in materia ambientale.
(5) I costi sono normalmente calcolati in base ai documenti contabili tenuti dall'esportatore e dal produttore sottoposto all'inchiesta. Tuttavia, laddove vi siano distorsioni significative dirette o indirette nel paese di esportazione, tali da provocare un livello artificialmente basso dei costi che figurano nei documenti contabili della parte interessata, tali costi possono essere adeguati o calcolati su qualsiasi base ragionevole, comprese le informazioni provenienti da altri mercati rappresentativi oppure da prezzi o valori di riferimento internazionali. È altresì possibile utilizzare i costi sul mercato interno, ma solo nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni, sulla base di prove precise e adeguate.
(6) Qualora i dati provengano da paesi rappresentativi e la Commissione debba stabilire se il livello di protezione sociale e ambientale in tali paesi è adeguato, è necessario che la Commissione esamini se tali paesi rispettano le principali convenzioni dell'OIL e le pertinenti convenzioni multilaterali in materia ambientale.
(7) Qualora una parte dei costi sostenuti da un esportatore e un produttore sia distorta, anche nel caso in cui un determinato fattore produttivo provenga da fonti diverse, tale parte dei costi dovrebbe essere sostituita da costi esenti da distorsioni. Alla luce dell'esperienza maturata in procedimenti precedenti è opportuno chiarire ulteriormente che, ai fini di stabilire l'esistenza di distorsioni significative in un paese terzo, si dovrebbero tenere in debito conto tutti gli elementi di prova pertinenti riguardanti le circostanze prevalenti sul mercato interno degli esportatori e dei produttori di tale paese, che sono stati inseriti nel fascicolo e sui quali le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, prevedendo la possibilità per tali esportatori e produttori di dimostrare in modo conclusivo che i loro costi interni sono esenti da distorsioni. Ove disponibili, tali prove includono relazioni pertinenti. Le indicazioni in merito alla sussistenza di distorsioni significative possono essere fornite anche da tutti i soggetti interessati, inclusa l'industria dell'Unione e i sindacati. Nel decidere in merito all'elaborazione o all'aggiornamento delle relazioni pertinenti, si dovrebbe tenere conto di tali indicazioni e della necessità di evitare qualsiasi onere aggiuntivo per l'industria dell'Unione nell'utilizzo dello strumento antidumping, in particolare alla luce delle specificità economiche e commerciali delle piccole e medie imprese.
(8) Per quanto concerne il metodo impiegato nell'inchiesta originaria e da impiegare nell'inchiesta di riesame, si applica l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1036. Contestualmente è opportuno chiarire che, nel valutare se vi sia motivo di credere che le circostanze sono cambiate, si dovrebbero tenere in debito conto tutti gli elementi di prova pertinenti comprese le relazioni riguardanti le circostanze prevalenti
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