1999/186/EC: Commission Decision of 3 February 1999 excluding from Community financing certain expenditure incurred by the Member States under the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) (notified under document number C(1999) 208)

Published date10 March 1999
Date of Signature17 December 1999
Subject MatterFinancial provisions,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 61, 10 March 1999
EUR-Lex - 31999D0186 - IT

1999/186/CE: Decisione della Commissione del 3 febbraio 1999 che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» [notificata con il numero C(1999) 208]

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 10/03/1999 pag. 0034 - 0036


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 1999 che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia»

[notificata con il numero C(1999) 208] (1999/186/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, punto c),

dopo aver consultato il comitato del Fondo,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, punto c), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione decide, previa consultazione del comitato del Fondo, in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie;

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, punto c), del regolamento n. 729/70 e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «Garanzia (3)

(3) GU L 158 dell'8. 7. 1995, pag. 6.», modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 896/97 (3), la Commissione ha proceduto alle necessarie indagini, ha comunicato le proprie risultanze agli Stati membri, ha preso conoscenza delle osservazioni da questi formulate, ha convocato discussioni bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati ed ha comunicato formalmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «Garanzia» (4);

considerando che gli Stati membri hanno avuto la...

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