1999/473/EC: Commission Decision of 16 June 1999 relating to a proceeding pursuant to Article 81 of the EC Treaty (Case IV/36.081/F3 - Bass) (notified under document number C(1999) 1472) (Only the English text is authentic)

Published date19 July 1999
Subject MatterCompetition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 186, 19 July 1999
EUR-Lex - 31999D0473 - IT

1999/473/CE: Decisione della Commissione del 16 giugno 1999 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE (Caso IV/36.081/F3 - Bass) [notificata con il numero C(1999) 1472] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 19/07/1999 pag. 0001 - 0027


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1999

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE

(Caso IV/36.081/F3 - Bass)

[notificata con il numero C(1999) 1472]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(1999/473/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato(1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 4, 6 e 8,

viste la domanda di attestazione negativa e la notificazione ai fini di una dichiarazione di esenzione presentate l'11 giugno 1996 da Bass plc ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento n. 17,

dopo aver pubblicato il contenuto essenziale della domanda e della notificazione ai sensi dell'articolo 19, o paragrafo 3, del regolamento n. 17(2),

sentito il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. INTRODUZIONE

(1) Nel febbraio 1995, su richiesta della Commissione, l'Office of Fair Trading (OFT) ha avviato un'indagine sulla politica dei prezzi all'ingrosso praticata dai fabbricanti di birra nel Regno Unito. Quest'indagine, che ha interessato anche Bass PLC (Bass), ha portato all'adozione, nel maggio 1995, della relazione interna OFT "Indagine sulla politica dei prezzi all'ingrosso praticata dai fabbricanti di birra" (relazione OFT); un comunicato stampa sulla relazione è stato diramato dall'OFT il 16 maggio 1995.

(2) L'11 giugno 1996, Bass Holding Limited e The Bass Lease Company Limited, entrambe controllate al 100 % da Bass, hanno notificato, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio, un contratto standard di locazione (la locazione standard) avente per oggetto un pub interamente arredato, munito di licenza completa di vendita al minuto e al consumo(3) in Inghilterra e nel Galles e vincolato da un contratto in esclusiva per la vendita di birra, quale descritto ai paragrafi seguenti. Le parti hanno inoltre notificato alcuni accordi connessi. L'8 settembre 1997, le parti hanno notificato i propri accordi di locazione standard per la Scozia. Le parti hanno chiesto un'attestazione negativa o una conferma dell'idoneità degli accordi a beneficiare dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo(4) (in prosieguo "il regolamento"), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/97(5), o di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, con effetto dalla data in cui sono stati stipulati gli accordi. Detto regolamento contiene, al titolo II, disposizioni particolari per gli accordi di acquisto esclusivo di birra.

(3) Le informazioni contenute nella notifica sono state completate o verificate da un accertamento effettuato presso i locali di Bass ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e da varie richieste di informazioni. In particolare, la Commissione ha richiesto conferma dei dati fornitile da Bass.

(4) Successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee della comunicazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 ("la comunicazione"), in cui annunciava la propria intenzione di concedere un'esenzione retroattiva ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, la Commissione ha ricevuto venti osservazioni da terzi interessati. Sedici risposte standard sono state presentate sulla base di una lettera tipo ("il modello") redatta da un gruppo d'azione di locatari. La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni di tre locatari. Infine, anche un contabile ha inviato alla Commissione delle osservazioni.

(5) Le informazioni contenute nelle osservazioni suddette sono esaminate nel seguito della presente decisione. Fra i terzi interessati, sedici hanno chiesto alla Commissione di registrare le loro osservazioni anche sotto forma di denuncia formale nei confronti di Bass. Un certo numero di tali denunce sono state successivamente ritirate, mentre gli undici denuncianti rimanenti sono stati informati nel novembre 1998, conformemente all'articolo 6 del regolamento n. 99/63 della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17(6), che la Commissione riteneva di non poter accogliere la loro domanda. Otto dei denunciati hanno presentato ulteriori commenti su tale comunicazione. Queste osservazioni sono state inserite nella presente decisione.

B. LE PARTI

(6) Bass è una società per azioni quotata sulla Borsa di Londra. Il gruppo Bass è un gruppo internazionale attivo nei settori alberghiero, ricreativo e della produzione e distribuzione di bevande in Europa, negli Stati Uniti e in altre parti del mondo.

(7) Nel giugno 1996, Bass possedeva nel Regno Unito circa 4182 pub, di cui 2736 gestiti direttamente (il responsabile era cioè dipendente dell'impresa) e 1446 dati in locazione ad affittuari.

(8) Nel marzo 1997, il patrimonio immobiliare dato in locazione da Bass constava di 1430 pub, dei quali 106 situati in Scozia. Di questo totale di 1430, 1186 erano affittati sulla base di locazioni standard, 178 nel quadro di contratti "Tenancy at Will" (TAW) a tempo indeterminato, 42 erano oggetto di un contratto d'affitto a breve termine denominato "Foundation Agreement" (FA) e i restanti 24 locali erano oggetto di altri accordi o non erano occupati. Nell'esercizio finanziario chiusosi il 30 settembre 1996, Bass ha fornito alle sue proprietà in locazione circa 422000 barili di birra, che rappresentano l'1,6 % del consumo di birra (in volume) nei punti di vendita "on-licensed" del Regno Unito.

(9) Nel dicembre 1997, Bass ha concordato di vendere la maggior parte dei propri immobili concessi in locazione (1190 pub concessi in locazione), nonché alcuni degli esercizi gestiti direttamente. L'operazione è stata conclusa il 9 aprile 1998 e i diritti legali sulle proprietà sono ora conferiti a Punch Taverns Limited. Bass ha inoltre concordato la vendita di altri 27 pub dati in locazione al medesimo gruppo; la transazione è stata completata il 3 luglio.

(10) Nel gennaio 1998, Bass ha ceduto un altro gruppo di esercizi, compresi 153 pub in locazione, a Beechley Limited, anche se il controllo della gestione verrà attribuito ad una filiale di Beechley, Avebury Limited. L'operazione è stata completata per tutte le proprietà in locazione tranne sette.

(11) Poco più di 20 pub in locazione sono rimasti di proprietà di Bass, che prevede di riconvertirli in locali gestiti direttamente.

(12) Il fatturato mondiale di Bass nell'esercizio chiusosi il 30 settembre 1997 è stato di 5254 milioni di GBP, di cui 1390 milioni rappresentati dal fatturato dei pub (sia dati in locazione che gestiti direttamente). La quota di mercato di Bass in tale anno è rimasta attorno al 23 % in termini di produzione di birra in volume.

(13) La tabella 1 contiene dati sull'effettivo numero di barili(7) venduti da Bass e sulle rispettive quote percentuali di mercato di questi locali sul mercato britannico della birra "on-licensed" relativamente: a) al complesso dei pub vincolati, compresi quelli oggetto di accordi di affitto temporaneo, b) ai locali gestiti direttamente, c) ai pub vincolati a Bass da contratti di prestito, d) al totale delle vendite agli esercizi di cui sopra, e) al totale delle vendite a locali "on-licensed". La voce f) indica il mercato britannico "on-licensed" nella sua totalità.

Tabella 1

Posizione di Bass nel settore della birra "on-licensed" nel Regno Unito

>SPAZIO PER TABELLA>

(14) La durata media degli accordi di prestito è di 8 anni. Dal 1990 la durata media degli accordi di acquisto esclusivo vincolati ad un contratto di prestito è meno della metà del periodo previsto dal contratto di prestito, poiché questi accordi vengono spesso rinegoziati. Bass ha rilevato che, una volta rimborsato il mutuo, i suoi rapporti commerciali con l'esercizio di vendita continuano, sulla base di una rinegoziazione, solo in un numero decrescente di casi. L'ammontare in essere dei prestiti concessi da Bass è passato da circa 361 milioni di GBP nell'esercizio finanziario 1991 a 314,2 milioni nell'esercizio finanziario conclusosi nel 1997.

(15) La Commissione osserva che il volume in barili/la percentuale della birra venduta "all'ingrosso" da Bass ad altri operatori sul mercato britannico "on-licensed" sono soggetti a una qualche forma di restrizione, come gli obblighi d'acquisto minimo, le scorte obbligatorie o le clausole di divieto (limitato) della concorrenza. Questi altri operatori comprendono altri fabbricanti, grossisti tradizionali o imprese proprietarie di pub ma non produttrici e Bass ha stipulato con tali operatori accordi che interessano circa l'1,2 % del mercato della birra "on-licensed" nel Regno Unito. Dalle informazioni disponibili si potrebbe dedurre che il volume rappresentato dagli accordi "restrittivi" (obblighi di acquisto minimo con relative penali) è praticamente inesistente rispetto ai primi anni '90, poiché gli accordi più recenti si basano piuttosto sulla concessione di sconti: essi prevedono cioè sconti connessi a determinati obiettivi di volume o di distribuzione. Gli accordi sembrano contenere tuttora obblighi di un volume minimo delle scorte (per la parte direttamente gestita) e di inclusione nel listino (per la parte data in locazione), sebbene...

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