1999/50/EC: Commission Decision of 11 January 1999 authorising certain Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of seed potatoes originating in Canada (notified under document number C(1998) 4562) (Only the Spanish, Greek, Italian and Portuguese texts are authentic)
Published date | 21 January 1999 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 16, 21 January 1999 |
1999/50/CE: Decisione della Commissione dell'11 gennaio 1999 che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada [notificata con il numero C(1998) 4562] (I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1999 pag. 0031 - 0035
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 1999 che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada [notificata con il numero C(1998) 4562] (I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede) (1999/50/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
vista la richiesta presentata dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo,
considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi-seme di patata originari del continente americano non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità;
considerando che la direttiva 77/93/CEE consente tuttavia di derogare a tale disposizione a condizione che sia stata accertata l'assenza di rischi di propagazione di organismi nocivi;
considerando che in Grecia, in Italia e in Portogallo la semina e la coltivazione di tuberi-seme di patate di talune varietà dell'America settentrionale atte alla produzione di patate da consumo è ormai diventata prassi consolidata; che parte del fabbisogno di tuberi-seme di patata di queste varietà viene soddisfatto mediante importazioni dal Canada;
considerando che con le decisioni 96/6/CE (3), 97/89/CE (4) e 98/92/CE (5) la Commissione ha approvato deroghe fondate sul principio di «zona esente», subordinatamente a talune condizioni tecniche atte a prevenire il rischio della propagazione di organismi nocivi; che l'approvazione di tali deroghe è scaduta il 31 marzo 1998; che la Commissione ha inoltre stabilito che dette deroghe prevedessero la possibilità di accertare effettivamente il corretto funzionamento del principio di «zona esente»;
considerando che è noto che il Canada non è ancora completamente esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata né dal Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;
considerando che da informazioni fornite dal Canada risulta che tale paese ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione di tali organismi nocivi nelle province New Brunswick e Isola Principe Edoardo; che vi sono validi motivi per ritenere che il programma di eradicazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata sia risultato pienamente efficace in tali province e che il programma di eradicazione del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sia risultato ampiamente efficace in talune zone dell'Isola Principe Edoardo e del New Brunswick; che nei campioni prelevati dai tuberi-seme di patata originari dell'Isola Principe Edoardo e introdotti conformemente alla decisione 98/92/CE non è stata riscontrata traccia confermata di malattia; che non è stato pertanto dimostrato che esistano sufficienti elementi ostativi al corretto funzionamento del summenzionato principio di «zona esente» e quindi per non riconoscere le disposizioni applicate in tali zone come equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro il Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;
considerando inoltre che dalle ispezioni effettuate nel 1998 dall'Ufficio d'ispezione alimentare e veterinaria nello Stato membro importatore risulta che le condizioni tecniche imposte allo Stato membro d'importazione non debbono essere modificate;
considerando che si può quindi ritenere che non vi sia rischio di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tuberi-seme di patata siano originari di zone dichiarate, in base a prove scientifiche, esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata e dal Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e che siano rispettate talune particolari condizioni tecniche;
considerando che la Commissione provvederà affinché il Canada trasmetta tutte le informazioni di carattere tecnico necessarie per controllare il funzionamento delle misure di salvaguardia...
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