1999/50/EC: Commission Decision of 11 January 1999 authorising certain Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC in respect of seed potatoes originating in Canada (notified under document number C(1998) 4562) (Only the Spanish, Greek, Italian and Portuguese texts are authentic)

Published date21 January 1999
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 16, 21 January 1999
EUR-Lex - 31999D0050 - IT

1999/50/CE: Decisione della Commissione dell'11 gennaio 1999 che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada [notificata con il numero C(1998) 4562] (I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1999 pag. 0031 - 0035


DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 1999 che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari del Canada [notificata con il numero C(1998) 4562] (I testi in lingua spagnola, greca, italiana e portoghese sono i soli facenti fede) (1999/50/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dalla Grecia, dall'Italia e dal Portogallo,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, i tuberi-seme di patata originari del continente americano non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità;

considerando che la direttiva 77/93/CEE consente tuttavia di derogare a tale disposizione a condizione che sia stata accertata l'assenza di rischi di propagazione di organismi nocivi;

considerando che in Grecia, in Italia e in Portogallo la semina e la coltivazione di tuberi-seme di patate di talune varietà dell'America settentrionale atte alla produzione di patate da consumo è ormai diventata prassi consolidata; che parte del fabbisogno di tuberi-seme di patata di queste varietà viene soddisfatto mediante importazioni dal Canada;

considerando che con le decisioni 96/6/CE (3), 97/89/CE (4) e 98/92/CE (5) la Commissione ha approvato deroghe fondate sul principio di «zona esente», subordinatamente a talune condizioni tecniche atte a prevenire il rischio della propagazione di organismi nocivi; che l'approvazione di tali deroghe è scaduta il 31 marzo 1998; che la Commissione ha inoltre stabilito che dette deroghe prevedessero la possibilità di accertare effettivamente il corretto funzionamento del principio di «zona esente»;

considerando che è noto che il Canada non è ancora completamente esente dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata né dal Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;

considerando che da informazioni fornite dal Canada risulta che tale paese ha proseguito l'attuazione del programma di eradicazione di tali organismi nocivi nelle province New Brunswick e Isola Principe Edoardo; che vi sono validi motivi per ritenere che il programma di eradicazione del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata sia risultato pienamente efficace in tali province e che il programma di eradicazione del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sia risultato ampiamente efficace in talune zone dell'Isola Principe Edoardo e del New Brunswick; che nei campioni prelevati dai tuberi-seme di patata originari dell'Isola Principe Edoardo e introdotti conformemente alla decisione 98/92/CE non è stata riscontrata traccia confermata di malattia; che non è stato pertanto dimostrato che esistano sufficienti elementi ostativi al corretto funzionamento del summenzionato principio di «zona esente» e quindi per non riconoscere le disposizioni applicate in tali zone come equivalenti alle disposizioni comunitarie relative alla lotta contro il Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;

considerando inoltre che dalle ispezioni effettuate nel 1998 dall'Ufficio d'ispezione alimentare e veterinaria nello Stato membro importatore risulta che le condizioni tecniche imposte allo Stato membro d'importazione non debbono essere modificate;

considerando che si può quindi ritenere che non vi sia rischio di propagazione degli organismi nocivi in questione, a condizione che i tuberi-seme di patata siano originari di zone dichiarate, in base a prove scientifiche, esenti dal viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata e dal Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus e che siano rispettate talune particolari condizioni tecniche;

considerando che la Commissione provvederà affinché il Canada trasmetta tutte le informazioni di carattere tecnico necessarie per controllare il funzionamento delle misure di salvaguardia...

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