1999/534/EC: Council Decision of 19 July 1999 on measures applying to the processing of certain animal waste to protect against transmissible spongiform encephalopathies and amending Commission Decision 97/735/EC

Published date04 August 1999
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 204, 04 August 1999
EUR-Lex - 31999D0534 - IT 31999D0534

1999/534/CE: Decisione del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 04/08/1999 pag. 0037 - 0042


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1999

relativa alle misure applicabili al trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili, e che modifica la decisione 97/735/CE della Commissione

(1999/534/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) la direttiva 90/667/CEE del Consiglio(2), stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce;

(2) la decisione 92/562/CEE della Commissione(3), ha definito sistemi di trattamento termico alternativi rispetto a quelli previsti dall'allegato II, capitolo II, punto 6, lettera c) della direttiva 90/667/CEE;

(3) nel 1994 la prima fase di uno studio scientifico sui parametri fisici da applicare per rendere inattivi gli agenti dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e della scrapie ha consentito di identificare i parametri minimi necessari per l'inattivazione dell'agente della ESB; sono stati altresì identificati taluni processi di trasformazione rivelatisi inefficaci;

(4) i risultati della fase 2 dello studio in parola hanno dimostrato che solo uno dei sistemi esaminati consentiva di inattivare completamente l'agente della scrapie nelle farine di carne e di ossa;

(5) al fine di tutelare gli animali dal rischio della presenza di agenti dell'encefalopatia spongiforme nei prodotti alimentari ad essi destinai, occorre pertanto garantire che i sistemi che si sono rivelati inefficaci non vengano utilizzati per la trasformazione dei rifiuti di mammiferi, a meno che non venga aggiunta al processo una fase di efficace sterilizzazione;

(6) nella riunione dal 1o al 3 aprile 1996, il Consiglio ha concluso che la Commissione deve adottare, secondo la procedura del comitato veterinario permanente, una decisione intesa a prescrivere che nella Comunità tutti i rifiuti animali di mammiferi vengano trasformati con un procedimento che si sia dimostrato de facto efficace ai fini dell'inattivazione degli agenti della scrapie e della ESB; l'unico procedimento per ora disponibile è un trattamento termico con un sistema di estrazione dei grassi in cui si raggiunge una temperatura minima di 133oC, ad una pressione di 3 bar per almeno 20 minuti; detto procedimento può essere applicato quale trattamento unico o quale fase di sterilizzazione preliminare o successiva alla trasformazione;

(7) in data 26-27 marzo 1998 il comitato scientifico direttivo ha adottato un parere sulla sicurezza delle farine di carne e di ossa provenienti da mammiferi naturalmente o sperimentalmente soggetti a contagio da encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST); tale parere è stato aggiornato da una relazione scientifica sulla sicurezza delle farine di carne e di ossa, provenienti da mammiferi, somministrate agli animali da reddito non ruminanti destinati all'alimentazione, adottata dal comitato scientifico direttivo in data 24-25 settembre 1998;

(8) occorre stabilire le dimensioni massime dei pezzi, nonché il tempo e la temperatura minimi da applicare nei sistemi ammessi al fine di garantire che questi ultimi siano applicati conformemente ai procedimenti rivelatisi efficaci;

(9) devono essere adottate disposizioni specifiche per il controllo degli impianti;

(10) il comitato scientifico veterinario, riunitosi il 12 dicembre 1994, ha raccomandato procedimenti specifici per la convalida dei processi di estrazione dei grassi; in attesa...

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