1999/6/EC: Commission Decision of 14 December 1998 relating to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty (IV/35.280 - Sicasov) (notified under document number C(1998) 3452) (Only the French text is authentic)

Published date08 January 1999
Subject MatterAgreements, decisions and concerted practices,Competition,Seeds and seedlings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 4, 08 January 1999
EUR-Lex - 31999D0006 - IT 31999D0006

1999/6/CE: Decisione della Commissione del 14 dicembre 1998 relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE (IV/35.280 - Sicasov) [notificata con il numero C(1998) 3452] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 004 del 08/01/1999 pag. 0027 - 0040


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1998 relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 85 del trattato CE (IV/35.280 - Sicasov) [notificata con il numero C(1998) 3452] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (1999/6/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare gli articoli 2, 4 e 8,

vista la domanda di attestazione negativa e la notifica presentate il 26 ottobre 1994 dalla Sicasov (Société Coopérative d'Intérêt Collectif Agricole Anonyme à Capital Variable), di Parigi, Francia, riguardanti accordi-tipo di licenza per la produzione e la vendita di sementi,

visto il contenuto essenziale della notifica, pubblicata (2) in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. LE IMPRESE

a) La Sicasov

(1) La Sicasov raggruppa i costitutori di varietà vegetali protette in Francia. Nessun socio della Sicasov può detenere più del 10 % del capitale sociale o rappresentare più del 10 % dei diritti di voto. La Sicasov si prefigge i seguenti obiettivi:

- assumere in concessione esclusiva o non esclusiva dai soci le nuove varietà vegetali da questi ottenute nonché tutti gli altri diritti immateriali che interessano l'agricoltura e l'industria agroalimentare;

- provvedere a che siano messi a disposizione dei produttori agricoli e dell'industria agroalimentare materiali vegetali nuovi o migliorati, in condizioni tecniche ed economiche ottimali;

- accordare subconcessioni o sublicenze che permettano, sotto il suo controllo, la produzione, la moltiplicazione e la commercializzazione delle varietà vegetali dei costitutori;

- assicurare la salvaguardia delle varietà (ossia la produzione di materiale tecnico per le generazioni precedenti quella destinata alla vendita all'utilizzatore finale) e adottare tutte le disposizioni necessarie ad evitare qualsiasi fenomeno di scarsità;

- provvedere alle ricerche in comune sul nuovo materiale genetico;

- incoraggiare la selezione vegetale, promuovere i materiali vegetali e assicurarne la diffusione.

(2) In particolare la Sicasov ha il compito di gestire le varietà vegetali che le sono state affidate dai costitutori (o dai loro aventi diritto), i quali possono a tal fine:

a) affidare alla Sicasov un mandato che l'abilita a concedere licenze non esclusive di riproduzione e vendita, oppure

b) affidare alla Sicasov una concessione esclusiva di riproduzione e vendita comprendente il diritto della Sicasov di accordare subconcessioni non esclusive di riproduzione e vendita.

Gli accordi conclusi tra i costitutori e la Sicasov non sono oggetto della presente decisione.

La gestione delle varietà vegetali dei costitutori comporta in particolare la conclusione di contratti di produzione e vendita di sementi con le aziende moltiplicatrici in virtù dei quali Sicasov incassa diritti di licenza che versa ai costitutori dopo aver dedotto le spese amministrative. Tali contratti sono stati notificati e sono oggetto della presente decisione (cfr. considerando 37-42).

(3) Fino al 1993 la gestione delle varietà vegetali in Francia era affidata, oltre che alla Sicasov, alla Caisse de gestion des licences végétales, in prosieguo CGLV.

Il 1° gennaio 1994 la Sicasov ha incorporato la CGLV. Di conseguenza, vi è ormai in Francia un'unica società di gestione dei diritti dei costitutori, che raggruppa i soci già membri della Sicasov e della CGLV.

(4) La Sicasov gestisce per conto di numerosi costitutori francesi ed esteri circa 2 600 varietà di circa 50 gruppi di specie. La quasi totalità delle varietà vegetali producibili su contratto passa per la Sicasov. Ogni anno il gruppo di gestione conclude circa 9 500 contratti di licenza con circa 6 000 imprese francesi e 2 500 straniere.

b) I costitutori

(5) I costitutori sono organismi, privati o pubblici, che svolgono attività di ricerca al fine di creare nuove varietà vegetali conformi ai criteri necessari per ottenere la protezione giuridica in quanto ritrovati vegetali.

Fra i costitutori vanno in primo luogo ricordate le imprese agricole a conduzione familiare, che perpetuano una lunga tradizione di selezione e le cui dimensioni sono piuttosto differenziate, e le cooperative agricole. Debbono poi essere prese in considerazione talune imprese di vaste dimensioni che, nel corso degli ultimi anni, hanno fatto il loro ingresso nel settore delle costituzioni vegetali (in particolare, imprese già presenti nel settore chimico). Si possono infine ricordare gli organismi pubblici che effettuano attività di ricerca nel settore dell'agronomia (ad esempio l'Institut national de recherche agronomique (INRA), gli istituti d'agronomia, le facoltà universitarie) sia in Francia che all'estero.

Ogni costitutore dispone di un portafoglio di parecchie varietà, di cui una o più possono essere effettivamente molto competitive.

(6) La nuova varietà può essere moltiplicata dal costitutore stesso ma, molto spesso, quest'ultimo è incapace di soddisfare la domanda e di conseguenza affida questa attività ad un'azienda moltiplicatrice (cfr. considerando 7) al fine di ottenere quantitativi sufficienti di sementi destinate ad essere vendute agli agricoltori per la semina annuale. La qualità di costitutore conferisce diritti e impone obblighi che sono esaminati ai considerando da 11 a 36.

c) Le aziende moltiplicatrici

(7) La produzione delle sementi è effettuata dalle aziende moltiplicatrici (chiamate anche aziende produttrici o produttori sementieri, in prosieguo «aziende moltiplicatrici»). Tali aziende devono essere titolari di una tessera professionale e, per poter produrre sementi certificate, devono essere preventivamente ammesse al controllo degli organi amministrativi specificamente istituiti a tal fine (cfr. considerando 32). Per poter moltiplicare una nuova varietà, le aziende produttrici devono rivolgersi al gruppo di gestione onde ottenere la licenza concernente la varietà in questione.

Esistono attualmente in Francia circa 6 000 aziende moltiplicatrici.

(8) Molto spesso le aziende moltiplicatrici dispongono di una rete di agricoltori moltiplicatori ai quali affidano le sementi da moltiplicare. Queste ultime sono riacquistate dall'azienda moltiplicatrice che si incarica della loro certificazione e vendita. I rapporti tra imprese moltiplicatrici e agricoltori moltiplicatori sono disciplinati da un contratto-tipo di coltura che è elaborato dal Service officiel de Contrôle (in prosieguo SOC) e approvato dal ministero dell'Agricoltura.

(9) Gli agricoltori moltiplicatori non vanno confusi con gli agricoltori utilizzatori, vale a dire con coloro che utilizzano le sementi per la semina (e non per ottenere altre sementi) e che, pertanto, possono in qualche modo essere paragonati agli utilizzatori finali.

B. I PRODOTTI

(10) I prodotti in causa nella presente procedura sono le sementi e i tuberi-seme appartenenti alle seguenti specie o gruppi di specie: cereali, piante foraggere, piante proteaginose, granturco, sorgo, ortaggi, piante oleaginose, piante da fibre, patate. Ai fini della presente decisione, le sementi ed i tuberi-seme saranno designati congiuntamente con il termine «sementi».

C. LA PROTEZIONE CONFERITA DAL DIRITTO DI PRIVATIVA PER VARIETÀ VEGETALI

a) La normativa comunitaria

(11) La maggior parte degli Stati membri prevede regimi di protezione giuridica per le varietà vegetali. Tuttavia tali regimi non sono stati armonizzati a livello comunitario e continuano ad essere disciplinati dalle rispettive legislazioni degli Stati membri.

Alla luce di tale situazione, il Consiglio ha adottato, il 27 luglio 1994, il regolamento (CE) n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2506/95 (4). Detto regolamento istituisce, parallelamente ai regimi nazionali, un regime comunitario che consente la concessione di diritti di costituzione vegetale validi su tutto il territorio della Comunità. Tale regime comunitario non pregiudica il diritto degli Stati membri di rilasciare titoli nazionali di protezione delle varietà vegetali (salvo divieto di cumulo delle protezioni). A partire dal 1° aprile 1995, è possibile presentare domande di protezione comunitaria della costituzione di varietà vegetali.

(12) La privativa comunitaria per varietà vegetali può essere accordata per varietà che siano distinte, omogenee, stabili e nuove. Essa conferisce al titolare un diritto di esclusiva per quanto riguarda: a) la produzione o riproduzione (moltiplicazione); b) il condizionamento ai fini della moltiplicazione; c) l'offerta in vendita; d) la vendita o altra forma di commercializzazione; e) l'esportazione fuori dalla Comunità; f) l'importazione nella Comunità; g) la detenzione ai fini indicati alle lettere da a) a f).

(13) La durata della privativa comunitaria per varietà vegetali è di venticinque anni (trent'anni nel caso di viti ed alberi).

b) La normativa francese

(14) In Francia, la privativa per varietà vegetali nuove s'ispira alla convenzione internazionale per la protezione della costituzione di varietà vegetali, firmata a Parigi il 2 dicembre 1961 (in prosieguo «convenzione UPOV»).

Secondo la legge 70-489 dell'11 giugno 1970, qualsiasi costituzione di...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT