1999/610/EC: Commission Decision of 10 September 1999 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of L 91105D (carvone) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant-protection products on the market (notified under document number C(1999) 2799) (Text with EEA relevance)

Published date14 September 1999
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 242, 14 September 1999
EUR-Lex - 31999D0610 - IT

1999/610/CE: Decisione della Commissione del 10 settembre 1999 che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del L 91105D (carvone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(1999) 2799] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 242 del 14/09/1999 pag. 0029 - 0030


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1999

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del L 91105D (carvone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(1999) 2799]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/610/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/1/CE(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

(1) considerando che la direttiva 91/414/CEE (in appresso "la direttiva") ha disposto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive delle quali è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari;

(2) considerando che un richiedente ha presentato alle autorità degli Stati membri un fascicolo relativo ad una sostanza attiva, per ottenerne l'inclusione nell'allegato I della direttiva;

(3) considerando che la ditta Luxan BV, in data 26 marzo 1997, ha presentato alle autorità olandesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva L 91105D (carvone);

(4) considerando che dette autorità hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame della completezza del fascicolo per quanto riguarda i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa, all'allegato III della direttiva; che di conseguenza, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, il fascicolo è stato presentato dal richiedente alla Commissione ed agli altri Stati membri;

(5) considerando che il fascicolo relativo al L 91105D (carvone) è stato presentato al comitato fitosanitario...

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