1999/65/EC: Council Decision of 22 December 1998 concerning the rules for the participation of undertakings, research centres and universities and for the dissemination of research results for the implementation of the fifth framework programme of the European Community (1998-2002)

Published date01 February 1999
Subject MatterResearch and technological development,Internal market - Principles,Research and training
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 26, 01 February 1999
EUR-Lex - 31999D0065 - IT 31999D0065

1999/65/CE: Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002)

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 01/02/1999 pag. 0046 - 0055


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1998 relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca ai fini dell'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea (1998-2002) (1999/65/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 J e l'articolo 130 O, secondo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando che il quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (in prosieguo denominato «quinto programma quadro») è stato adottato con la decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); che le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità, indicate nell'allegato IV di tale decisione, devono essere completate da ulteriori disposizioni da adottare a norma degli articoli 130 J e 130 O, secondo comma del trattato;

(2) considerando che le nuove disposizioni dovrebbero inserirsi in un quadro completo, coerente e trasparente, in grado di garantire l'esecuzione uniforme dei programmi specifici intrapresi in attuazione del quinto programma quadro;

(3) considerando che le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università devono tener conto dei diversi tipi di azioni indirette di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di dimostrazione (in prosieguo denominate «azioni indirette di RST»); che esse variano a seconda che il partecipante appartenga a uno Stato membro, a uno Stato associato o a uno Stato terzo e a seconda della forma giuridica del partecipante;

(4) considerando che, a norma del quinto programma quadro, dovrebbe essere prevista la partecipazione di soggetti giuridici degli Stati terzi, anche in base ad accordi internazionali; che, peraltro, gli accordi conclusi con la Comunità, in particolare sulla base dell'articolo 130 M del trattato, devono essere attuati secondo il principio di reciprocità e le norme sulla proprietà intellettuale e industriale; che a tale titolo i soggetti giuridici della Comunità devono poter effettivamente accedere ai programmi di ricerca dello Stato terzo in questione;

(5) considerando che, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, è opportuno porre l'accento sulle azioni indirette di RST intese a incoraggiare la loro partecipazione, in quanto esse sono in grado di contribuire alla creazione e al mantenimento dell'occupazione e all'innovazione;

(6) considerando che il Centro comune di ricerca (in prosieguo «CCR») partecipa alle azioni indirette di RST alle stesse condizioni dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in uno Stato associato;

(7) considerando che le disposizioni dovrebbero essere applicate in modo semplice ed efficace, così da ridurre al minimo gli oneri amministrativi e finanziari dei partecipanti e della Commissione, in particolare per quanto riguarda il tempo occorrente per predisporre proposte, per la negoziazione dei contratti e per l'effettuazione dei rimborsi;

(8) considerando che il contributo finanziario della Comunità deve essere erogato ai partecipanti previa giustificazione dei costi ammissibili dell'azione indiretta di RST, senza che ciò escluda l'utilizzazione di altri metodi più appropriati;

(9) considerando che le attività di RST dovrebbero essere condotte nell'osservanza dei principi etici;

(10) considerando che le norme in materia di divulgazione dei risultati della ricerca devono garantire la tutela dei diritti connessi all'ottenimento e alla valorizzazione delle conoscenze;

(11) considerando che le norme devono tener conto degli interessi della Comunità e dei legittimi interessi dei contraenti scelti in seguito alla selezione delle proposte di azioni indirette di RST;

(12) considerando che le norme concernenti le azioni indirette di RST sono normalmente modulate in funzione del tasso di partecipazione finanziaria della Comunità o del grado di prossimità al mercato dell'attività di RST in questione, ivi compresa l'attività di dimostrazione;

(13) considerando che la proprietà delle conoscenze che sono il risultato di azioni indirette di RST è normalmente attribuita in funzione del tasso di partecipazione finanziaria della Comunità;

(14) considerando che in caso di azioni indirette di RST le conoscenze devono essere valorizzate, oppure divulgate;

(15) considerando che la responsabilità per la divulgazione o la valorizzazione dei risultati della ricerca spetta principalmente ai contraenti; che per progetti più vicini al mercato le norme devono favorire la valorizzazione dei risultati che si prestano ad essere sfruttati dai contraenti; che le norme devono inoltre favorire la divulgazione dei risultati utili, inclusi i risultati che si prestano a essere valorizzati e che non sono stati sfruttati, a terzi, compresi i governi degli Stati membri e degli Stati associati, in modo da agevolare la valorizzazione dei suddetti risultati ed evitare doppioni negli sforzi di ricerca;

(16) considerando che possono essere necessari accordi che prevedano diritti esclusivi per facilitare lo sfruttamento delle conoscenze; che tali accordi devono rispettare le regole di concorrenza applicabili;

(17) considerando che per alcune azioni indirette di RST è necessario che i contraenti presentino un piano di applicazione della tecnologia che consenta alla Comunità di controllare la valorizzazione e la divulgazione delle conoscenze;

(18) considerando che l'esecuzione delle attività di RST dovrebbe essere conforme al principio di una sana gestione finanziaria;

(19) considerando che i programmi specifici possono precisare o integrare, nella misura necessaria al raggiungimento dei loro obiettivi, le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e le norme in materia di divulgazione dei risultati di ricerca;

(20) considerando che, per assicurare la coerenza tra le attività realizzate in base al quinto programma quadro e quelle intraprese in attuazione della decisione 1999/64/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro di attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998/2002) (5), la presente decisione e la decisione 1999/66/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università all'attuazione del quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002) (6), dovrebbero essere adottate simultaneamente e per lo stesso periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «attività di RST», le attività di ricerca e di sviluppo tecnologico, comprese le attività di dimostrazione, indicate nell'allegato II del quinto programma quadro;

b) «azioni indirette di RST», una delle due modalità di esecuzione delle attività di RST di cui all'allegato IV del quinto programma quadro. Esse sono eseguite da terzi nel quadro di contratti conclusi con la Comunità, con l'eventuale partecipazione del Centro comune di ricerca (in prosieguo denominato «CCR») alle condizioni di cui all'articolo 7;

c) «azioni dirette di RST», una delle due modalità di attuazione delle attività di RST di cui all'allegato IV del quinto programma quadro. Esse sono eseguite dal CCR;

d) «Stato associato», uno Stato parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, in particolare sulla base dell'articolo 130 M del trattato, in virtù del quale esso contribuisce al finanziamento...

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