1999/823/EC: Commission Decision of 22 November 1999 confirming the measures notified by the Netherlands pursuant to Article 6(6) of Directive 94/62/EC of the European Parliament and of the Council on packaging and packaging waste (notified under document number C(1999) 3818) (Text with EEA relevance) (Only the Dutch text is authentic)

Published date14 December 1999
Subject MatterInternal market - Principles,Environment,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 321, 14 December 1999
EUR-Lex - 31999D0823 - IT

1999/823/CE: Decisione della Commissione, del 22 novembre 1999, che conferma le misure notificate dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio [notificata con il numero C(1999) 3818] (Testo rilevante ai fini del SEE) (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 321 del 14/12/1999 pag. 0019 - 0023


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 1999

che conferma le misure notificate dai Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

[notificata con il numero C(1999) 3818]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/823/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

avendo verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 6, sono rispettate,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

1. Direttiva 94/62/CE

(1) La direttiva 94/62/CE, basata sull'articolo 95 (ex articolo 100 A) del trattato, è intesa ad armonizzare le misure nazionali relative alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, ai fini di prevenirne o di ridurne gli impatti sull'ambiente, predisponendo pertanto un elevato livello di protezione ambientale, e di garantire il funzionamento del mercato interno ed evitare gli ostacoli al commercio, nonché le distorsioni e restrizioni della concorrenza all'interno della Comunità. A tal fine, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva prevede, tra l'altro, obiettivi quantificati da realizzare da parte degli Stati membri in materia di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

(2) L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), prevede che non più tardi del 30 giugno 2001 sia recuperato almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggi. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), nell'ambito di questo obiettivo globale e sulla base della stessa scadenza sarà riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio.

(3) L'articolo 6, paragrafo 6, introduce una procedura di monitoraggio intesa a garantire la coerenza tra le varie strategie prescelte dagli Stati membri, segnatamente ai fini di garantire che gli obiettivi definiti in uno Stato membro non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla direttiva o non provochino distorsioni sul mercato interno.

(4) Ai sensi di tale disposizione, spetta alla Commissione confermare tali misure, dopo opportuna verifica.

2. Misure notificate

(5) I Paesi Bassi hanno recepito la direttiva 94/62/CE per mezzo di un regolamento (in seguito "il regolamento"), pubblicato nel "Staatscourant" il 4 luglio 1997 ed entrato in vigore il 1o agosto 1997.

(6) L'articolo 3 del regolamento dispone che, a partire dal 1o agosto 1998, i produttori e gli importatori sono tenuti a recuperare il 65 % dei rifiuti di imballaggio e a riciclare il 45 % di tutti i materiali di imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio. Tale obbligo può essere assolto in tre diversi modi.

a) Produttori e importatori possono assolverlo su base individuale: l'articolo 6 del regolamento prevede in tal caso che essi notifichino individualmente al ministero competente le modalità di ritiro, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

b) Produttori e importatori possono notificare congiuntamente al ministero competente come intendono soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 3 (articolo 9 del regolamento). Essi devono a tal fine dimostrare di essere affiliati ad un'organizzazione di produttori e importatori che per loro conto assolva tale obbligo. Ogni produttore/importatore è tenuto in tal caso a rispettare i previsti obiettivi di recupero e riciclaggio, ma non a presentare individualmente una notifica al ministero.

c) Produttori e importatori che hanno sottoscritto una convenzione stipulata fra pubbliche autorità e...

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