1999/837/EC: Council Decision of 15 November 1999 amending Decision No 97/132/EC on the conclusion of the Agreement between the European Community and New Zealand on sanitary measures applicable to trade in live animals and animal products
Published date | 23 December 1999 |
Subject Matter | Veterinary legislation,Plant health legislation,External relations,Commercial policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 332, 23 December 1999 |
1999/837/CE: Decisione del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la decisione 97/132/CE relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
Gazzetta ufficiale n. L 332 del 23/12/1999 pag. 0001 - 0002
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 1999
che modifica la decisione 97/132/CE relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
(1999/837/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi di prodotti di origine animale(1), non è ancora entrata in vigore a causa della necessità di introdurre alcune modifiche di ordine tecnico negli allegati dell'accordo stesso prima della sua effettiva applicazione;
(2) la decisione 97/132/CE non prevede una procedura per la modifica degli allegati; tuttavia il Consiglio ha adottato la decisione 98/258/CE, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale(2), che include una tale procedura;
(3) successivamente alla conclusione dell'accordo con la Nuova Zelanda, l'equivalenza è stata riconosciuta in linea di principio per numerosi altri prodotti; occorre modificare l'allegato V di tale accordo per tener conto di tale riconoscimento; occorre inoltre modificare alcuni altri allegati per tener conto di cambiamenti in materia di diritti d'ispezione ed altre questioni amministrative;
(4) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'accordo con la Nuova Zelanda, nonché per ragioni di coerenza, è opportuno aggiungere alla decisione 97/132/CE la procedura per la modifica degli allegati dell'accordo con gli Stati Uniti d'America;
(5) la Comunità e l'autorità competente della Nuova Zelanda hanno concluso un...
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