2000/323/EC: Commission Decision of 4 May 2000 setting up a Consumer Committee (notified under document number C(2000) 408)

Published date09 May 2000
Subject MatterConsumer protection,Provisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 111, 09 May 2000
EUR-Lex - 32000D0323 - IT

2000/323/CE: Decisione della Commissione, del 4 maggio 2000, che istituisce un comitato dei consumatori [notificata con il numero C(2000) 408]

Gazzetta ufficiale n. L 111 del 09/05/2000 pag. 0030 - 0031


Decisione della Commissione

del 4 maggio 2000

che istituisce un comitato dei consumatori

[notificata con il numero C(2000) 408]

(2000/323/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che la Commissione consulti i consumatori sui problemi che riguardano la tutela dei loro interessi a livello comunitario.

(2) Con decisione 95/260/CE(1) è stato istituito un comitato dei consumatori per dar modo alla Commissione di sentire il parere delle organizzazioni rappresentative dei consumatori.

(3) La decisione 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori(2) consente di finanziare le organizzazioni europee dei consumatori.

(4) L'esperienza acquisita col funzionamento del comitato mostra che occorre migliorarne la rappresentatività, in modo che quello nuovo risulti rappresentativo dei consumatori di tutti gli Stati membri della Comunità europea, sia che essi siano organizzati a livello nazionale o europeo.

(5) Il comitato dei consumatori dovrebbe essere dotato di uno statuto basato sull'esperienza acquisita.

(6) La Commissione si pone l'obiettivo di un soddisfacente equilibrio fra i due sessi nella composizione del comitato,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Commissione istituisce un comitato dei consumatori, in appresso denominato "il comitato".

2. Il comitato è composto da rappresentati delle organizzazioni dei consumatori nazionali ed europee.

3. Le organizzazioni nazionali dei consumatori devono essere rappresentative quanto a numero di aderenti e perseguire come obiettivo unico o principale la difesa degli interessi dei consumatori; esse devono altresì essere indipendenti dagli ambienti imprenditoriali.

4. Le organizzazioni europee dei consumatori sono quelle che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 5 della decisione 283/1999/CE.

Articolo 2

La Commissione può consultare il comitato su tutti i problemi relativi alla tutela degli interessi dei consumatori a livello comunitario.

Articolo 3

Il comitato si compone di:

- 15 membri che rappresentano le...

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