2000/339/EC: Commission Decision of 7 March 2000 listing the areas of France eligible under Objective 2 of the Structural Funds in the period 2000 to 2006 (notified under document number C(2000) 553) (Only the French text is authentic)

Published date01 October 2003
Subject MatterRegional policy,Coordination of structural instruments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 123, 24 May 2000
EUR-Lex - 32000D0339 - IT 32000D0339

2000/339/CE: Decisione della Commissione, del 7 marzo 2000, che definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Francia [notificata can il numero C(2000) 553] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 24/05/2000 pag. 0001 - 0288


Decisione della Commissione

del 7 marzo 2000

che definisce l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 dei fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Francia

[notificata con il numero C(2000) 553]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2000/339/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato per le strutture agricole e dello sviluppo rurale e del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

(1) Secondo l'articolo 1, primo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'obiettivo n. 2 dei Fondi strutturali è destinato a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e gli Stati membri provvedono affinché gli interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone della Comunità più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato.

(3) La decisione 1999/503/CE della Commissione(2) ha definito, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, un massimale della popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo n. 2 per il periodo dal 2000 al 2006; per la Francia, il massimale in questione è di 18768000 abitanti.

(4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, in base alle proposte di ognuno degli Stati membri la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro interessato e tenendo conto delle priorità nazionali, definisce l'elenco delle zone interessate dall'obiettivo n. 2, senza pregiudizio del sostegno transitorio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento.

(5)...

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