2001/270/EC: Commission Decision of 29 March 2001 amending Decision 2000/418/EC as regards imports from third countries (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 830)

Published date04 April 2001
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 94, 04 April 2001
EUR-Lex - 32001D0270 - IT 32001D0270

2001/270/CE: Decisione della Commissione, del 29 marzo 2001, che modifica la decisione 2000/418/CE per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 830]

Gazzetta ufficiale n. L 094 del 04/04/2001 pag. 0029 - 0030


Decisione della Commissione

del 29 marzo 2001

che modifica la decisione 2000/418/CE per quanto riguarda le importazioni da paesi terzi

[notificata con il numero C(2001) 830]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/270/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000, che disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili e modifica la decisione 94/474/CE(2), modificata dalla decisione [2001/233/CE](3), prevede la rimozione e distruzione di certi materiali a rischio specifico. Essa impone inoltre restrizioni alla produzione di taluni materiali e di tecniche di macellazione e a talune importazioni. Essa deve essere riesaminata alla luce di nuove informazioni scientifiche.

(2) L'esposizione degli esseri umani ai rischi derivanti dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) è stata ampiamente associata con il consumo di carni separate meccanicamente dalle ossa della testa e dalla colonna vertebrale. Per ragioni di controllo, tuttavia, il divieto dell'uso delle ossa della testa e della colonna vertebrale di bovini, ovini e caprini di ogni età per la produzione di carni separate meccanicamente dovrebbe essere estesa a tutte le ossa di tali specie. Tale divieto dovrebbe applicarsi anche ai prodotti importati.

(3) Nei pareri espressi in data 6 luglio 2000, 12 gennaio 2001 e 8 e 9 febbraio 2001 circa il rischio geografico della BSE dei paesi terzi interessati, il Comitato scientifico direttivo (CSD) ha concluso che l'incidenza di BSE nei capi nativi dei paesi che seguono è solo estremamente improbabile: Australia, Argentina, Botswana, Cile, Namibia, Nuova Zelanda, Nicaragua, Paraguay, Uruguay e Swaziland. Per tutti gli altri...

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