2001/36/EC: Commission Decision of 22 December 2000 laying down special conditions governing imports of fishery products originating in Jamaica (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 4077)

Published date13 January 2001
Date of Signature30 March 2001
Subject MatterFisheries policy,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 10, 13 January 2001
EUR-Lex - 32001D0036 - IT

2001/36/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Giamaica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4077]

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0059 - 0063


Decisione della Commissione

del 22 dicembre 2000

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Giamaica

[notificata con il numero C(2000) 4077]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/36/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Un esperto della Commissione si è recato in Giamaica per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

(2) Le disposizioni della legislazione giamaicana in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

(3) In Giamaica, la "Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture" è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.

(4) Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario.

(5) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

(6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE(3), allegato II, punti da 1 a 7...

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