2001/36/EC: Commission Decision of 22 December 2000 laying down special conditions governing imports of fishery products originating in Jamaica (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 4077)
Published date | 13 January 2001 |
Date of Signature | 30 March 2001 |
Subject Matter | Fisheries policy,Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 10, 13 January 2001 |
2001/36/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Giamaica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4077]
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0059 - 0063
Decisione della Commissione
del 22 dicembre 2000
che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Giamaica
[notificata con il numero C(2000) 4077]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2001/36/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) Un esperto della Commissione si è recato in Giamaica per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
(2) Le disposizioni della legislazione giamaicana in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
(3) In Giamaica, la "Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture" è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.
(4) Le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE implicano l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione della lingua in cui dev'essere redatto e delle qualifiche del firmatario.
(5) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.
(6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE(3), allegato II, punti da 1 a 7...
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