2001/37/EC: Commission Decision of 22 December 2000 laying down special conditions for the import of marine gastropods originating in Jamaica (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 4080)

Published date13 January 2001
Date of Signature30 March 2001
Subject MatterFisheries policy,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 10, 13 January 2001
EUR-Lex - 32001D0037 - IT

2001/37/CE: Decisione della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di gasteropodi marini originari della Giamaica (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2000) 4080]

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 13/01/2001 pag. 0064 - 0065


Decisione della Commissione

del 22 dicembre 2000

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di gasteropodi marini originari della Giamaica

[notificata con il numero C(2000) 4080]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/37/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Giamaica per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione di gasteropodi marini destinati alla Comunità.

(2) In conformità dell'articolo 1 della direttiva 91/492/CEE, escluse le disposizioni in materia di purificazione, la presente direttiva si applica agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini.

(3) Le disposizioni della legislazione della Giamaica attribuiscono alla "Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture" il compito di effettuare l'ispezione sanitaria dei gasteropodi marini nonché di sorvegliare le condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione. Le suddette disposizioni conferiscono alla VSD il potere di autorizzare o vietare la raccolta di gasteropodi marini in determinate zone.

(4) In Giamaica la VSD e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore.

(5) Le competenti autorità della Giamaica si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta.

(6) Le competenti autorità della Giamaica hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la...

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