2001/4/EC: Council Decision of 19 December 2000 amending Decision 95/408/EC on the conditions for drawing up, for an interim period, provisional lists of third country establishments from which Member States are authorised to import certain products of animal origin, fishery products or live bivalve molluscs

Published date05 January 2001
Date of Signature31 January 2001
Subject MatterFisheries policy,Veterinary legislation,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 2, 05 January 2001
EUR-Lex - 32001D0004 - IT 32001D0004

2001/4/CE: Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2000, che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 05/01/2001 pag. 0021 - 0021


Decisione del Consiglio

del 19 dicembre 2000

che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi

(2001/4/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il periodo transitorio stabilito dalla decisione 95/408/CE scade il 31 dicembre 2000.

(2) Per motivi amministrativi, la compilazione degli elenchi definitivi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti conformemente alle direttive sulle norme sanitarie applicabili a tali prodotti è stata ritardata.

(3) La proposta revisione di alcuni strumenti legislativi nel settore veterinario alla luce delle indicazioni del Libro bianco sulla sicurezza alimentare comprenderà un regime modificato per il riconoscimento degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti.

(4) Al fine di evitare un'interruzione degli scambi commerciali tradizionali, è necessario prorogare il periodo transitorio durante il quale può essere applicato un sistema semplificato per la compilazione degli elenchi di stabilimenti di paesi terzi che esportano alcuni prodotti di origine animale, prodotti della pesca o bivalvi vivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9 della decisione 95/408/CE, la data "31 dicembre 2000" è...

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