2001/831/EC: Commission Decision of 27 November 2001 prolonging the period of validity of Decision 1999/178/EC establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to textile products (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 3680)
Published date | 28 November 2001 |
Subject Matter | Consumer protection,Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 310, 28 November 2001 |
2001/831/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2001, che proroga il periodo di validità della decisione 1999/178/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 3680]
Gazzetta ufficiale n. L 310 del 28/11/2001 pag. 0029 - 0029
Decisione della Commissione
del 27 novembre 2001
che proroga il periodo di validità della decisione 1999/178/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili
[notificata con il numero C(2001) 3680]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2001/831/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 4 e 6,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica sia assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primo piano.
(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti e che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e verifica della conformità sia effettuato con congruo anticipo rispetto al termine di validità dei criteri stabiliti per ciascun gruppo di prodotti e dia luogo ad una proposta di proroga, revoca o revisione.
(3) Con la decisione 1999/178/CE(2), la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili, che in conformità dell'articolo 3, scadono il 28 febbraio 2002.
(4) A seguito del riesame si ritiene opportuno prorogare il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei relativi criteri ecologici senza alcuna modifica per un periodo di diciotto mesi, in particolare per consentire alle imprese cui è stato concesso il marchio di qualità ecologica di continuare ad utilizzarlo almeno fino a quando non si ritenga necessaria una revisione...
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