2002/19/EC: Commission Decision of 11 January 2002 laying down special conditions for the import of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods originating in Uruguay (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 4982)

Published date12 January 2002
Date of Signature01 March 2002
Subject MatterFisheries policy,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 10, 12 January 2002
EUR-Lex - 32002D0019 - IT 32002D0019

2002/19/CE: Decisione della Commissione, dell'11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 4982]

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 12/01/2002 pag. 0073 - 0074


Decisione della Commissione

dell'11 gennaio 2002

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell'Uruguay

[notificata con il numero C(2001) 4982]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/19/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Un esperto della Commissione ha effettuato un'ispezione in Uruguay per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.

(2) Le disposizioni della legislazione dell'Uruguay attribuiscono alla "Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA)" del "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca" il compito di effettuare l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini nonché di sorvegliare le condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione. Le suddette disposizioni conferiscono alla DINARA il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone.

(3) In Uruguay la DINARA e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull'effettiva applicazione della legislazione in vigore.

(4) Le competenti autorità dell'Uruguay si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta.

(5) Le competenti autorità dell'Uruguay hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato della direttiva 91/492/CE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta...

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