2002/247/EC: Commission Decision of 27 March 2002 suspending the placing on the market and import of jelly confectionery containing the food additive E 425 konjac (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 1283)

Published date28 March 2002
Subject Matterpublic health,Foodstuffs,Consumer protection,Public health,Foodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 84, 28 March 2002
EUR-Lex - 32002D0247 - IT

2002/247/CE: Decisione della Commissione, del 27 marzo 2002, relativa alla sospensione dell'immissione sul mercato ed importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1283]

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 28/03/2002 pag. 0069 - 0070


Decisione della Commissione

del 27 marzo 2002

relativa alla sospensione dell'immissione sul mercato ed importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak

[notificata con il numero C(2002) 1283]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/247/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare(1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione può sospendere l'immissione sul mercato o l'utilizzazione degli alimenti che possono comportare un grave rischio per la salute umana, qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.

(2) L'allegato IV della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(2), autorizza l'impiego nei prodotti alimentari, in determinate condizioni, dell'additivo alimentare E 425 konjak.

(3) Vari Stati membri e paesi terzi hanno adottato misure miranti a vietare temporaneamente l'immissione sul mercato di coppette di gelatina contenenti E 425 konjak in quanto responsabili in paesi terzi della morte di diversi bambini per soffocamento. La Commissione è stata informata di tali misure.

(4) Il rischio per la salute umana è riconosciuto da alcuni produttori di coppette di gelatina, che appongono sulle confezioni un'avvertenza che indica il rischio per i bambini e gli anziani.

(5) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dagli Stati membri e dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

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