2002/525/EC: Commission Decision of 27 June 2002 amending Annex II of Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on end-of-life vehicles (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 2238)
Published date | 29 June 2002 |
Subject Matter | Approximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles,Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 170, 29 June 2002 |
2002/525/CE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 2002, che modifica l'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2238]
Gazzetta ufficiale n. L 170 del 29/06/2002 pag. 0081 - 0084
Decisione della Commissione
del 27 giugno 2002
che modifica l'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
[notificata con il numero C(2002) 2238]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2002/525/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso(1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) A norma della direttiva 2000/53/CE la Commissione è tenuta a valutare, in base al progresso tecnico e scientifico, talune sostanze pericolose vietate dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva.
(2) In esito alle consultazioni scientifiche e tecniche svolte, la Commissione è giunta a precise conclusioni.
(3) Determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente devono beneficiare o continuare a beneficiare di un'esenzione dal divieto d'impiego, poiché per essi l'uso di queste sostanze pericolose risulta ancora inevitabile.
(4) Talune esenzioni dal divieto d'impiego, riguardanti determinati materiali o componenti, devono essere limitate sia nell'ambito di applicazione sia nella durata, di guisa che le sostanze pericolose siano eliminate nei veicoli non appena il loro uso potrà essere evitato.
(5) Il cadmio presente negli accumulatori dei veicoli elettrici deve beneficiare di un'esenzione fino al 31 dicembre 2005, in quanto entro questa data, secondo gli attuali dati tecnici e scientifici e la valutazione ambientale complessiva, saranno disponibili sostanze sostitutive e sarà garantita la disponibilità dei veicoli elettrici. L'analisi della progressiva sostituzione del cadmio deve comunque essere proseguita, tenendo conto della disponibilità di veicoli elettrici. La Commissione, pubblicherà i risultati raggiunti e, qualora i risultati lo giustifichino, potrà proporre una proroga del termine previsto per l'eliminazione...
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